Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28592 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28592 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE~ DI CAGLIARI nel procedimento a carico di:
NOME nato a CAGLIARI il 27/02/1991
avverso l’ordinanza del 28/01/2025 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/Mitre le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta del P.m. presso lo stesso Tribunale di revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad NOME COGNOME ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen., con sentenza del 30 ottobre 2015, irrevocabile il 18 novembre 2015, ritenendo non applicabile l’art. 168, terzo comma, cod. pen., sul presupposto del consolidamento del beneficio, concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. per l’esistenza di cause ostative non documentalmente note, in ragione del decorso del termine e dell’avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina ex art. 167 cod. pen. l’estinzione del reato e non ha luogo l’esecuzione della pena.
Avverso detta ordinanza il Procuratore presso il Tribunale di Cagliari propone ricorso per cassazione.
Evidenzia che il Giudice dell’esecuzione non avrebbe correttamente applicato il disposto di cui all’art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen., avendo NOME COGNOME successivamente al passaggio in giudicato della sentenza indicata al n. 1 del casellario giudiziale, avvenuto il 18 novembre 2015, commesso il 30 luglio 2019, e quindi nel quinquennio, un altro delitto, di cui all’art. 612, comma secondo, cod. pen. per il quale è stato condannato con decreto penale (indicato al n. 2 di detto casellario) alla pena di giorni 15 di reclusione, sostituita con la pena di euro 1.125 di multa.
Rileva che la richiesta di revoca avrebbe dovuto essere accolta ricorrendo un’ipotesi di revoca obbligatoria e che erroneamente il Giudice dell’esecuzione ha fatto riferimento alla sola sentenza del 23 luglio 2024, di cui al n. 3 del casellario giudiziale, del tutto inconferente rispetto alla richiesta di revoca, e ha omesso di valutare la condanna di cui al n. 2 dello stesso casellario.
Insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Presenta memoria la difesa di NOME COGNOME chiedendo il rigetto del ricorso del Pm, rilevando che correttamente non è stata disposta la
revoca della sospensione condizionale della pena, essendo trascorso quasi un decennio tra il delitto di cui alla sentenza sub 1) del casellario e quello
di cui alla sentenza sub 3) e, quindi, essendo superato il quinquennio dalla sentenza irrevocabile del 18 novembre 2015.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Invero, sebbene sia erronea la motivazione laddove fa riferimento alla distanza temporale tra i fatti non considerando il delitto commesso nel
quinquennio, l’impugnazione non tiene conto della circostanza che il decreto penale del G.i.p. del Tribunale di Cagliari in data 26 giugno 2020,
irrevocabile il 22 marzo 2023, pronunciato in relazione a delitto di cui all’art. 612, secondo comma, cod. pen., commesso il 30 luglio 2019, e
quindi nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza con cui risulta essere stata concessa la sospensione condizionale della pena, condannava alla pena di giorni 15 di reclusione, sostituita con la corrispondente pena pecuniaria; e che, pertanto, considerata la sostituzione, non può trovare applicazione il disposto dell’art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen.
Invero, la condanna a pena detentiva sostituita con pena pecuniaria non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa (si veda, ex plurimis, Sez. 5, n. 15785 del 17/01/2011, Scacco, Rv. 250162).
Chiaro è difatti il tenore dell’art. 57 (e precisamente del comma 3 prima della riforma Cartabia, ora comma 2), secondo cui la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva; mentre l’art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen. prevede la revoca della sospensione condizionale se, per il delitto successivo, venga inflitta una pena detentiva.
P.Q.M.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penate
Depositata inpanpelleria oggi
Roma, lì 05 RAGIONE_SOCIALE
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2025.