Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16903 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16903 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone nel procedimento a carico di NOME COGNOME NOME nata il 22/07/1971
avverso l’ordinanza emessa il 03/12/2024 dal Tribunale di Pordenone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 3 dicembre 2024 il Tribunale di Pordenone, pronunciandosi quale Giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pordenone il 12 maggio 2022, divenuta irrevocabile il 15 marzo 2024, presentata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone.
A sostegno di tale decisione, il Tribunale di Pordenone , / videnziava che al giudice dell’esecuzione è consentita la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, in presenza di condizioni ostative, a meno che tali condizioni non fossero, come nel caso in esame, note al giudice della cognizione, riguardando pregiudizi penali annotati nel certificato del casellario giudiziario inserito nel fascicolo del dibattimento.
Avverso questa ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, per non avere il Giudice dell’esecuzione, nel respingere l’istanza di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con la sentenza irrevocabile pronunciata dal Tribunale di Pordenone il 12 maggio 2022, tenuto conto dei pregiudizi penali che gravavano sull’anagrafe giudiziaria della condannata, che imponevano la revoca di diritto del beneficio sospensivo controverso ai sensi dell’art. 168 cod. pen.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.
Osserva il Collegio che Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, a sostegno della sua richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso a NOME COGNOME con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pordenone il 12 maggio 2022, divenuta irrevocabile il 15 marzo 2024 -, richiamava la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione
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condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d’appello, non investito dell’impugnazione sul punto, essendo a quest’ultimo precluso il potere di revoca d’ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita» (Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, COGNOME, Rv. 287004 – 01).
Deve, tuttavia, rilevarsi che la pronuncia di legittimità richiamata dalla parte ricorrente, a supporto delle sue pretese revocatorie, non risulta pertinente al caso in esame, atteso che, nel momento in cui il Tribunale di Pordenone riconosceva all’imputata, in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale, era in possesso del certificato del casellario giudiziario di NOME COGNOME dal quale emergeva la presenza di sentenze di condanna irrevocabili ostative all’applicazione di tale beneficio.
Ne discende che, nel caso di specie, difettava l’assunto processuale richiamato dalla decisione impugnata, costituito dalla concessione della sospensione condizionale della pena, disposta in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di una o più cause ostative ignote al giudice di cognizione, nel nostro caso rappresentato dal Tribunale di Pordenone che aveva riconosciuto il beneficio sospensivo controverso.
Occorre, in proposito, evidenziare che la conoscenza della situazione anagrafica di NOME COGNOME COGNOME resa incontroversa dai pregiudizi penali annotati nel certificato del casellario giudiziario inserito nel fascicolo del dibattimento conclusosi con la sentenza irrevocabile pronunciata dal Tribunale di Pordenone il 12 maggio 2022 – legittimava l’applicazione al caso di specie del diverso principio di diritto, affermato da Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, COGNOME, Rv. 264381 – 01, secondo cui: «Il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio».
Tale principio di diritto, del resto, risulta costantemente applicato da questa Corte nel corso dell’ultimo decennio, venendo, in ultimo, ribadito da Sez. 5, n. 2144 del 20/12/2023, V. Rv. 285781 – 01, nella quale si affermava: «E’ illegittima la revoca “in executivis” della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di una causa ostativa nota al giudice d’appello, anche se non sia stato investito
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dell’impugnazione o da formale sollecitazione del pubblico ministero in ordine all’illegittimità del beneficio, non essendo precluso al giudice dell’impugnazione
potere di revoca, esercitabile anche d’ufficio».
3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ritenere inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso i
Tribunale di Pordenone.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 19 febbraio 2025.