Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34373 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34373 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TERAMO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a CHARLEROI( BELGIO) il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 07/08/2023 del TRIBUNALE di TERAMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Teramo, in qualità di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il suddetto Tribunale per ottenere la revoca della sospensione condizionale della pena concessa, per la terza volta, in violazione dell’art. 164 cod. pen., a NOME COGNOME con sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data 11 settembre 2019 (irrevocabile il 26 gennaio 2020).
Richiamato il principio enunciato da Sez. U, n. 37345 del 2015, il giudice a quo osservava che il giudice della cognizione, al momento della concessione della sospensione condizionale oggetto della richiesta di revoca, aveva a disposizione un certificato del casellario giudiziale sul quale non risultavano annotate le due precedenti sentenze di condanna a pena sospesa che sarebbero state ostative ad una ulteriore concessione del beneficio.
La mancata conoscenza, da parte del giudice della cognizione, delle indicate cause ostative, avrebbe impedito di accogliere la richiesta del Pubblico ministero.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il Procuratore ricorrente rileva una lampante contraddittorietà tra le premesse e le conclusioni del provvedimento impugnato, sottolineando che proprio la mancata conoscenza, da parte del giudice della cognizione, al momento della concessione del beneficio in questione, dei fattori ostativi alla concessione medesima, avrebbe legittimato, secondo quanto statuito da Sez. U, Longo, l’intervento del giudice dell’esecuzione.
Il Procuratore Generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Come correttamente ricordato dal giudice di merito in punto di diritto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, P.M. in proc. Longo, Rv. 264381 -01).
Da una corretta premessa teorica, tuttavia, il giudice di Teramo è giunto a una conclusione palesemente contraddittoria e contraria al principio enunciato.
Nel caso in esame, per come ricostruito dall’esame del fascicolo di cognizione, risulta che, quando il Tribunale di Teramo concesse per la terza volta al COGNOME la sospensione condizionale della pena, con sentenza dell’Il settembre 2019 (irrevocabile il 26 gennaio 2020), sul certificato del casellario giudiziale nella sua disponibilità non erano annotate le due precedenti pronunce con cui era già stato concesso il beneficio, e, segnatamente, la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo in data 2 marzo 2018 (irrevocabile il 4 maggio 2018) e la sentenza emessa dal Tribunale di Civitavecchia in data 4 ottobre 2018 (irrevocabile il 7 novembre 2018).
In tale situazione, proprio alla luce del principio fissato da Sez. U, Longo, correttamente inteso, il giudice dell’esecuzione sarebbe dovuto intervenire disponendo la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen.
La decisione contraria assunta dal giudice di Teramo è, pertanto, errata in diritto, oltre che contraddittoria nel suo ragionamento tra premesse teoriche (corrette) e conclusioni (errate), sicché non può non essere annullata.
Il giudice del rinvio provvederà a riesaminare la richiesta del Pubblico ministero facendo corretta applicazione dei principi sanciti dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n. 37345 del 2015.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Teramo.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente