Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45553 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45553 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia nel procedimento a carico di NOME COGNOME nato in Senegal il 05/12/1966
avverso l’ordinanza del 10/04/2024 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procurato generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Perugia, in funzione d giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza della locale Procura generale, dir alla revoca della sospensione condizionale della pena oggetto della sentenza emessa dalla stessa Corte in data 23 maggio 2023, a carico di NOME COGNOME irrevocabile dal 31 ottobre 2023.
La revoca era stata richiesta ai sensi dell’art. 168, terzo comma, cod. pe in combinato disposto con l’art. 164, quarto comma, essendo la sospensione condizionale stata già concessa in precedenza almeno due volte.
Secondo il giudice dell’esecuzione, tuttavia, alla revoca si opponeva il rilie secondo cui la causa ostativa (ossia il pregresso reiterato riconoscimento d beneficio) era già nota al giudice di appello che aveva pronunciato la sentenza 2 maggio 2023 confermativa della sospensione condizionale, al quale giudice soltanto (ancorché non investito di impugnazione o sollecitazione sul punto) sarebbe spettato rimediare.
Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia, denunciando l’erronea applicazione degli artt. 164 quarto comma, e 168, terzo comma, cod. pen., nonché 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, il potere di revoca – che il giudice di appello avreb potuto, nel caso in esame, esercitare, anche di ufficio – rivestiva na meramente facoltativa e surrogatoria delle attribuzioni del giudice di esecuzione il quale avrebbe dovuto piuttosto verificare se la causa ostativa fosse nota giudice di primo grado e determinarsi di conseguenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La questione di diritto, che il presente giudizio pone – ossia se legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pen disposta in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di un causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d’appello, che no sia stato investito sul punto dell’impugnazione del pubblico ministero né comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all’illegittimità beneficio – è stata appena affrontata e risolta dalle Sezioni Unite di questa Cor
Con la sentenza n. 36460 del 30/05/2024, COGNOME, le Sezioni Unite hanno chiarito che, ferma la natura dichiarativa della revoca in discorso, l’ordinamen processuale non attribuisce alcun «potere di cognizione in capo al giudice di
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appello in assenza di una devoluzione sul punto della sospensione condizionale». Il giudice di appello, infatti, si pronuncia ordinariamente nell’ambito della mat devoluta con l’atto di impugnazione; egli conosce fuori dei punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti solo a condizione che la legge esten specificamente il suo ambito cognitivo oltre i confini segnati dalla pa impugnante. Ciò si verifica in materia di concessione dei benefici dell sospensione condizionale e della non menzione e in materia di attenuanti, per espressa previsione di legge contenuta nell’art. 597, comma 5, del codice di rit La disposizione, però, è di stretta interpretazione, nella misura in cui compo un’eccezione alla regola generale dell’effetto devolutivo e, come tale, non p essere applicata oltre i casi in essa considerati. Il vizio della sentenza, che concesso la sospensione condizionale in violazione dei limiti di cui all’art 1 ultimo comma, cod. pen., non è in definitiva conoscibile in sede di impugnazione oltre i limiti della devoluzione.
Ciò chiarito, le Sezioni Unite hanno ribadito che la revoca del benefici spetta, nei casi corrispondenti, al giudice dell’esecuzione, restando e condizionata (secondo quanto già indicato da Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, COGNOME, Rv. 264381-01) dall’accertamento se i precedenti penali ostativi fossero documentalmente noti in cognizione. Il riferimento temporale non è tuttavia da intendersi come operato all’intero giudizio di cognizione, fino al passaggio in co giudicata della sentenza, ma come operato al momento processuale che effettivamente segna la concessione del beneficio. È dunque a questo momento, al momento della concessione, e non anche al tempo del giudizio di impugnazione avverso la decisione concessiva di primo grado, che rileva se fossero documentalmente noti i precedenti ostativi.
Alla questione di diritto di cui in premessa deve essere dunque dat risposta positiva.
Il ricorso risulta di conseguenza fondato.
Dall’ordinanza impugnata si evince che al giudice di appello non fosse stata devoluta la cognizione del punto relativo alla sospensione condizionale dell pena, illegittimamente concessa in primo grado.
Non avendo il punto della sospensione condizionale formato oggetto di devoluzione, il fatto che agli atti del fascicolo del giudice di appello vi attestazione documentale dei precedenti ostativi alla concessione non ha determinato alcuna preclusione all’intervento revocatorio del giudic dell’esecuzione, il quale dovrà viceversa accertare – acquisendo il fascicolo d primo grado e compulsando i relativi atti, senza fermarsi alla dichiarazione ‘
incensuratezza dell’imputato contenuta nella prima sentenza – se l’esistenza d precedenti ostativi fosse nel fascicolo certificata.
Si impone, a tale scopo, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso 1’08/10/2024