Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16438 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16438 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1162/2025
NOME COGNOME
Relatore –
CC – 02/04/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. 4766/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME NOME nata a Premosello Chiovenda il 04/07/1979
avverso l’ordinanza del 03/12/2024 del G.i.p. del Tribunale di Verbania
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Verbania, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena disposta in favore di NOME COGNOME Ingiona con la sentenza 19 marzo 2024 del G.u.p. in sede, irrevocabile il 24 aprile 2024.
Il beneficio era stato accordato, nonostante COGNOME ne avesse, all’epoca, già due volte fruito.
L’ordinanza in epigrafe poneva rimedio alla rilevata violazione dell’art. 164, ultimo comma, cod. pen.
Ricorre per cassazione la condannata, assistita dal suo difensore di fiducia.
Nel motivo unico la ricorrente deduce violazione di legge, sostenendo che la revoca del benefico fosse preclusa, essendo le pregresse sospensioni condizionali già iscritte in casellario all’atto della terza concessione e conoscibili dal relativo giudice.
In ogni caso, il giudice dell’esecuzione aveva mancato di procedere autonomamente a tale doveroso accertamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Come affermato dal massimo Consesso nomofilattico (Sez. U, n. 37345 del 23.04.2015, COGNOME, Rv. 264381-01), la revoca della sospensione condizionale della pena, per la sussistenza di causa ostativa preesistente alla sua concessione, è preclusa dal giudicato nel caso in cui al giudice, che aveva ulteriormente applicato il beneficio, fosse stata conoscibile, perché risultante agli atti del procedimento, la causa ostativa medesima.
Al giudice dell’esecuzione, investito della richiesta del Pubblico ministero di revoca del beneficio, compete, preliminarmente, di accertare se le precedenti concessioni risultassero documentalmente al giudice che l’aveva di nuovo deliberata, all’atto della medesima deliberazione.
A tal fine il giudice dell’esecuzione, esercitando, anche d’ufficio, i poteri istruttori previsti dall’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., deve provvedere ad acquisire, in originale o in copia, per la doverosa verifica al riguardo, il relativo fascicolo del giudizio di cognizione.
L’ordinanza impugnata risulta dunque inficiata dall’erronea applicazione della legge processuale penale, in quanto il giudice dell’esecuzione ha omesso effettivamente di accertare, mediante il richiamo del fascicolo di cognizione pertinente, se l’esistenza delle sospensioni condizionali ostative fosse, o meno, ricavabile dagli atti di esso; da ciò dipendendo, in negativo o in positivo, la revocabilità del beneficio indebitamente reiterato.
Segue l’annullamento del provvedimento, con rinvio al giudice che l’ha pronunciato per rinnovata valutazione alla luce dei principi di diritto suesposti,
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Verbania – Ufficio G.i.p.
Così deciso il 02/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME