Revoca Sospensione Condizionale: la Cassazione fa chiarezza tra conoscenza ‘effettiva’ e ‘conoscibile’
La revoca della sospensione condizionale della pena è un tema delicato che interseca la fase del processo con quella dell’esecuzione della sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 45431/2023) offre un’importante precisazione sui poteri del giudice dell’esecuzione, stabilendo un principio netto: ciò che conta è la conoscenza effettiva di una causa ostativa da parte del giudice di merito, non la sua mera conoscibilità astratta. Analizziamo questa decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso: La Decisione del Giudice dell’Esecuzione
Il caso ha origine da un provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione. Il GIP aveva accolto una richiesta del pubblico ministero di revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, precedentemente concesso a un individuo. La ragione della revoca risiedeva nella scoperta, successiva alla sentenza di condanna, di una ‘causa ostativa’ che, se fosse stata nota al momento del processo, avrebbe impedito la concessione del beneficio fin dall’inizio. Si trattava, quindi, di una circostanza preesistente ma ignorata dal giudice della cognizione.
Il Ricorso in Cassazione: Conoscenza Effettiva vs. Mera “Conoscibilità”
Contro la decisione del GIP, il condannato ha proposto ricorso in Cassazione. La sua tesi difensiva si basava su un’interpretazione sottile: la causa ostativa, sebbene non concretamente conosciuta dal primo giudice, era comunque ‘conoscibile’. Secondo il ricorrente, questa conoscibilità avrebbe dovuto impedire una revoca successiva, cristallizzando il beneficio concesso. In sostanza, si sosteneva che una volta concesso, il beneficio non potesse essere messo in discussione per una circostanza che, con una maggiore diligenza, si sarebbe potuta accertare durante il processo.
La Revoca Sospensione Condizionale secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente questa tesi, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Gli Ermellini hanno riaffermato un principio di diritto già sancito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 37345/2015), fondamentale per comprendere i limiti della revoca della sospensione condizionale.
Le Motivazioni della Corte
Il cuore della motivazione risiede nella distinzione netta tra ‘conoscenza effettiva’ e ‘mera conoscibilità’. La Corte ha spiegato che il giudice dell’esecuzione ha il potere-dovere di revocare la sospensione condizionale concessa in violazione dell’art. 164, comma quarto, del codice penale, quando emerge una causa ostativa preesistente. L’unico limite a questo potere si verifica quando tale causa era documentalmente nota al giudice della cognizione.
Il limite, quindi, non è la ‘conoscibilità’ (cioè la possibilità astratta di venire a conoscenza del dato), ma l’ ‘effettiva conoscenza’. Se il giudice del processo non era a conoscenza della causa impeditiva, come risulta dagli atti processuali, la successiva revoca in fase esecutiva è pienamente legittima. Questa interpretazione mira a garantire la legalità sostanziale, evitando che un beneficio concesso erroneamente, per una lacuna informativa, diventi intangibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione consolida un orientamento garantista della corretta applicazione della legge. In pratica, significa che un condannato non può fare affidamento su un beneficio ottenuto per un errore o una mancanza di informazione nel fascicolo processuale. Se in un secondo momento, durante l’esecuzione della pena, emerge un elemento (come un precedente penale non considerato) che avrebbe legalmente impedito la concessione della sospensione, il beneficio può e deve essere revocato. La conseguenza per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende, a causa dell’evidente inammissibilità del suo ricorso.
Quando può essere revocata la sospensione condizionale della pena da parte del giudice dell’esecuzione?
Può essere revocata quando, dopo la sentenza, emerge una causa ostativa preesistente che non era effettivamente e documentalmente nota al giudice che ha concesso il beneficio al momento del processo.
Qual è la differenza tra ‘conoscenza effettiva’ e ‘mera conoscibilità’ di una causa ostativa?
La ‘conoscenza effettiva’ significa che il giudice del processo era concretamente a conoscenza della causa ostativa, come risulta dagli atti. La ‘mera conoscibilità’ indica invece la possibilità astratta che il giudice avrebbe potuto scoprirla. Ai fini della revoca, solo la mancanza di conoscenza effettiva è rilevante.
Cosa succede se il ricorso contro la revoca viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione di revoca del giudice dell’esecuzione diventa definitiva. Inoltre, come nel caso di specie, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45431 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45431 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASTEL SAN PIETRO TERME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/04/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugNOME il GIP del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza del pubblico ministero e ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a COGNOME NOME perché in epoca successiva alla pronuncia è emersa una causa ostativa al riconoscimento che era ignota al giudice della cognizione;
Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge in quanto la causa ostativa sebbene non conosciuta sarebbe stata “conoscibile” al giudice di merito e questo impedirebbe la revoca in un momento successivo;
Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione, con ciò intendendosi che il limite è costituito dalla effettiva conoscenza e non dalla mera “conoscibilità” delle stesse (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/10/2023