Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34070 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34070 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/03/2024 del GIP TRIBUNALE di TRENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27 novembre 2013, definitiva il 19 dicembre 2013, il Tribunale di Trento aveva condannato NOME COGNOME alla pena di 8 mesi di reclusione in relazione ai delitti previsti dagli artt. 81, cpv., 337, 635, cpv., cod pen., commessi in Trento il 13 gennaio 2013, disponendo, contestualmente, la sospensione condizionale della stessa. Con successiva sentenza del 18 dicembre 2014, definitiva il 12 febbraio 2015, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trento lo aveva, altresì, condannato alla pena, anch’essa sospesa condizionalmente, di 2 anni e 4 mesi di reclusione e di 1.000,00 euro di multa in relazione ai reati previsti dagli artt. 110, 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., commesso il 17 gennaio 2014, 110, 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., commesso il 27 gennaio 2014, 648, commesso il 6 febbraio 2014, 110, 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., commesso il 10 gennaio 2014, 110, 628, terzo comma, n. 1, 628, comma 3-bis, cod. pen., commesso in Trento in data 4 gennaio 2014.
1.1. Con ordinanza del 20 settembre 2022, il Tribunale di Trento, quale giudice dell’esecuzione, aveva revocato il beneficio ai sensi degli artt. 168 e 164 cod. pen., rilevando che la pena inflitta con la seconda sentenza, cumulata con la precedente pena sospesa, aveva superato i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.
1.2. Con sentenza n. 26988 in data 20 marzo 2023, la Prima Sezione della Corte di cassazione annullò l’ordinanza impugnata, con rinvio al Giudice dell’esecuzione, rilevando che quest’ultimo non aveva verificato se il Giudice della cognizione avesse potuto conoscere l’esistenza di una situazione ostativa alla nuova concessione, in quanto a lui documentalmente nota. Tanto più che la revoca del beneficio concesso con la sentenza del 18 dicembre 2014 aveva determinato anche la revoca, ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., del beneficio concesso con la sentenza del 27 novembre 2013, atteso che COGNOME, nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato di quest’ultima condanna, aveva commesso ulteriori reati per i quali era intervenuta la sentenza del 18 dicembre 2014. Ciò in quanto una condanna a pena condizionalmente sospesa può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente, solo se la seconda sospensione sia anch’essa revocata per effetto di un’ulteriore condanna – intervenuta anche successivamente al quinquennio dall’irrevocabilità della prima – non operando, in siffatta ipotesi, l’ultima parte dell’art. 164, ultimo comma, cod. pen. – richiamata dal primo comma dell’art. 168 dello stesso codice – la quale presuppone che vi siano due sole condanne a pena sospesa.
1.3. Con ordinanza in data 18 marzo 2024, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trento, in esito al giudizio di rinvio, ha nuovamente disposto, nei confronti di NOME COGNOME, la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con le sentenze più sopra ricordate. Ciò in quanto dalla seconda sentenza
emergeva che il Giudice della cognizione, al momento della decisione, non era a conoscenza del precedente costituito dalla prima sentenza e della disposta sospensione condizionale, essendo stato il nuovo beneficio applicato «nella fondata previsione di non recidività desumibile dalla buona condotta anteatta, immune da pregiudizi penali, risultando incensurato»; e in quanto, in ogni caso, la pena complessiva inflitta con le due condanne superava i limiti di cui all’art. 163 cod. pen. Con riferimento alla prima sentenza, invece, la revoca andava disposta in quanto, nel quinquennio dal suo passaggio in giudicato, e precisamente dal 10 gennaio al 2 febbraio 2014, COGNOME aveva commesso gli ulteriori delitti che avevano condotto alla nuova condanna.
COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il nuovo provvedimento di revoca per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 627, comma 3 e 628 cod. proc. pen. Benché la sentenza rescindente avesse prescritto al Giudice del rinvio di acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione al fine verificare la conoscenza documentale, in capo al Giudice che procedeva, di cause ostative alla nuova concessione del beneficio, l’ordinanza impugnata avrebbe disposto la revoca la sospensione condizionale sulla scorta del mero contenuto della seconda sentenza. In questo modo sarebbe stato violato il principio di diritto stabilito dalla pronuncia rescindente e, di riflesso, il disposto dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 168, quarto comma, cod. pen., richiamato dall’art. 674 cod. proc. pen., che ammette la revoca della sospensione condizionale della pena «quando è stata concessa in violazione dell’articolo 164, quarto comma». La revoca, in realtà, sarebbe stata disposta per il superamento dei limiti previsti dall’art. 163 cod. pen. Sennonché, stando alla giurisprudenza di legittimità, non ogni superamento dei limiti di concedibilità del beneficio autorizzerebbe il giudice dell’esecuzione ad intervenire, atteso che l’art. 674 cod. proc. pen. consentirebbe di revocare la sospensione condizionale della pena in caso di vizi originariamente non conoscibili, ma non nel caso di errore conoscibile sin dalla fase della cognizione, essendo in tal caso esperibile il sistema delle impugnazioni. Pertanto, ove la revoca della sospensione condizionale sia proposta in ragione di fattori ostativi pre-esistenti al giudicato, il giudice dell’esecuzione sarebbe tenuto ad appurare, attivando i propri poteri officiosi, se, nel corso del giudizio di cognizione, quei fattori ostativi fossero già noti o
comunque conoscibili mediante la consultazione del certificato del casellario giudiziale e, in caso di risposta affermativa, la revoca della sospensione condizionale non sarebbe ammessa in sede esecutiva. Pertanto, ai fini della verifica rimessa ai sensi dell’art. 671, comma 1-bis, cod. proc. pen., non sarebbe stata sufficiente l’acquisizione della sola sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trento, posto che secondo la lettera dell’art. 168 cod. pen., quando è stata concessa, per la seconda volta, la sospensione condizionale della pena, la revoca è sempre disposta tranne che nel caso in cui il giudice, in sede di cognizione, non ritenga di reiterare, per una seconda volta, il beneficio a fronte di una pena che, sommata a quella precedentemente inflitta, si mantenga entro il limite dei due anni come prescritto dall’art. 163 cod. pen.
In data 8 maggio 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Il Giudice del rinvio, quanto alla sospensione condizionale concessa con la sentenza sub 2), ha accertato che dal certificato del casellario giudiziale a disposizione del Giudice dell’udienza preliminare non emergeva la precedente concessione della sospensione condizionale della pena. Infatti, la sentenza in questione, come riportato in precedenza (v. supra § 1.3 del «ritenuto in fatto»), riportava espressamente che il nuovo beneficio era stato applicato «nella fondata previsione di non recidività desumibile dalla buona condotta anteatta, immune da pregiudizi penali, risultando incensurato». Pertanto, correttamente l’ordinanza impugnata ha ritenuto che il Giudice della cognizione fosse a conoscenza del precedente costituito dalla sentenza sub 1). Il relativo accertamento, espressamente evidenziato in quest’ultima sentenza, non è stato specificamente censurato dall’odierno ricorso, che si è limitato a lamentare la mancata acquisizione del fascicolo del processo di cognizione, da ritenersi, per le ragioni anzidette, palesemente superfluo.
Pertanto, considerato che con la sentenza sub 1) era già stata disposta la sospensione condizionale della pena dalla stessa inflitta e che quest’ultima, cumulata con quella irrogata con la sentenza sub 2), superava i limiti massimi stabiliti dall’art. 163 cod. pen., la pena applicata con la seconda sentenza non avrebbe potuto essere sospesa condizionalmente, stante il divieto stabilito dall’art. 164, ultimo comma, cod. pen. E correttamente, dunque, il Giudice dell’esecuzione ne ha disposto la revoca ex art. 168, ultimo comma, primo periodo, cod. pen.
Quanto, poi, alla revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza sub 1), essa è stata correttamente disposta, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., avendo COGNOME commesso i delitti giudicati dalla sentenza sub 2) entro il quinquennio decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza sub 1). Sul punto, va richiamato il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui «nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall’art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell’esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca» (Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015, Are, Rv. 264156 – 01).
3.1. Né è di ostacolo alla revoca della sospensione condizionale disposta con la sentenza sub 1) la circostanza che anche in relazione alla pena inflitta con la sentenza sub 2) fosse stata disposta la sospensione condizionale. Ciò in quanto, come già ricordato dalla sentenza rescindente, il principio secondo cui una condanna a pena condizionalmente sospesa non può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente in tanto vale in quanto la seconda sospensione non venga ad essere anch’essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva, non potendosi, in siffatta ipotesi, neppure invocare il disposto di cui all’ultima parte dell’art. 164, ultimo comma, cod. pen., espressamente fatto salvo dal primo comma dell’art. 168 stesso codice, dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano state due condanne entrambe a pena sospesa (Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, dei). 2020, Petrucci, Rv. 278980 – 01; Sez. 1, n. 21300 del 13/07/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270576 – 01; Sez. 1, n. 34934 del 6/03/2012, COGNOME, Rv. 253438 – 01; Sez. 1, n. 29021 del 5/06/2003, COGNOME, Rv. 224898 – 01). Ma dal momento che, come detto, la sospensione condizionale disposta con la seconda sentenza è stata revocata, il suddetto principio non osta alla revoca anche della prima sospensione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 28 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente 4