Revoca Sospensione Condizionale: la Cassazione apre alla correzione in sede esecutiva
La revoca sospensione condizionale della pena è un tema cruciale nel diritto penale, che bilancia l’esigenza di punizione con quella di rieducazione del condannato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale sui poteri del giudice dell’esecuzione, specificando quando è possibile revocare un beneficio concesso erroneamente, anche se la sentenza che lo ha disposto è ormai definitiva. La decisione analizza il caso di un beneficio concesso per la terza volta, in violazione di legge, a causa di informazioni non disponibili al momento del giudizio.
I fatti del caso
Una donna era stata condannata in tre distinte occasioni. In tutti e tre i procedimenti le era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il Pubblico Ministero, agendo in fase di esecuzione, chiedeva la revoca di tutti e tre i benefici.
Il giudice dell’esecuzione accoglieva parzialmente la richiesta:
1. Revocava il beneficio concesso con la prima sentenza (del 2022).
2. Revocava il beneficio concesso con il secondo decreto penale (del 2023).
3. Non revocava il beneficio concesso con la terza sentenza (anch’essa del 2023), nonostante fosse palesemente illegittimo, essendo il terzo concesso.
Il giudice dell’esecuzione motivava il suo diniego sostenendo che, sebbene illegittimo, tale beneficio non poteva essere revocato in fase esecutiva. L’unico rimedio esperibile, a suo avviso, sarebbe stata l’impugnazione della sentenza durante la fase di cognizione.
La questione giuridica: errore in sede di cognizione e poteri in sede esecutiva
Il Procuratore della Repubblica ricorreva in Cassazione, sostenendo la violazione degli articoli 164 e 168 del codice penale. Il punto centrale del ricorso era che il giudice che aveva emesso la terza sentenza, concedendo il beneficio, non poteva essere a conoscenza della seconda condanna (il decreto penale), poiché questa era divenuta esecutiva solo un mese dopo la sua pronuncia. Di conseguenza, il giudice della cognizione aveva concesso il beneficio sulla base di un quadro informativo incompleto e, perciò, in modo incolpevole.
La questione sottoposta alla Suprema Corte era, quindi, se un beneficio concesso illegalmente a causa di un ostacolo non noto al giudice di cognizione potesse essere revocato successivamente dal giudice dell’esecuzione.
Le motivazioni della Cassazione sulla revoca sospensione condizionale
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, annullando l’ordinanza e rinviando per un nuovo giudizio. Le motivazioni si fondano su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, la Corte ha riconosciuto la correttezza della ricostruzione temporale dei fatti: al momento della terza sentenza, il secondo beneficio non era ancora definitivo, rendendo impossibile per il giudice conoscerne l’esistenza. Questo elemento è stato ritenuto decisivo.
In secondo luogo, e di importanza cruciale, la Corte ha richiamato un recentissimo principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 36460/2024). Secondo tale principio, è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164, comma quarto, c.p., in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado. Questo principio si applica anche se la causa era nota al giudice d’appello ma non era stata oggetto di impugnazione specifica, a causa del principio devolutivo che limita i poteri del giudice del gravame ai punti contestati dalle parti.
La Cassazione ha concluso che l’impugnazione è fondata sotto una duplicità di profili, stabilendo che il giudice dell’esecuzione ha il potere e il dovere di correggere l’errore avvenuto in sede di cognizione quando tale errore derivi da una causa ostativa non conoscibile in quella fase.
Le conclusioni
Questa sentenza ha un’implicazione pratica di notevole rilievo. Essa chiarisce che il principio della “intangibilità del giudicato” non è assoluto e può cedere di fronte alla necessità di ripristinare la legalità violata, specialmente in materia di concessione di benefici penali. La decisione rafforza i poteri del giudice dell’esecuzione, configurandolo non solo come un mero esecutore di sentenze, ma anche come un garante della corretta applicazione della legge sostanziale.
In sintesi, un beneficio come la sospensione condizionale, se concesso erroneamente a causa di un quadro informativo incompleto non imputabile al giudice della cognizione, non è sanato dal passaggio in giudicato della sentenza. Può e deve essere oggetto di revoca sospensione condizionale nella successiva fase esecutiva, assicurando così il rispetto dei limiti normativi previsti per la sua concessione.
È possibile revocare la sospensione condizionale della pena durante la fase di esecuzione se è stata concessa illegalmente?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che è legittima la revoca in sede esecutiva della sospensione condizionale se questa è stata concessa in violazione della legge a causa di un ostacolo (come una precedente condanna) che non era noto, né poteva esserlo, al giudice che ha emesso la sentenza.
Perché il giudice dell’esecuzione iniziale aveva rifiutato la revoca del terzo beneficio?
Il giudice aveva ritenuto che, sebbene il beneficio fosse stato concesso illegittimamente (essendo il terzo), l’unico rimedio possibile fosse l’impugnazione della sentenza nella fase di cognizione (cioè l’appello), e non un intervento successivo in fase di esecuzione, una volta che la sentenza era diventata definitiva.
Quale principio è stato determinante per la decisione della Cassazione?
La decisione si è basata su un recente principio delle Sezioni Unite, secondo cui la revoca in sede esecutiva è possibile quando la concessione del beneficio è avvenuta in presenza di una causa ostativa ignota al giudice del processo. L’ignoranza incolpevole dell’ostacolo da parte del giudice di cognizione permette la correzione dell’errore in fase esecutiva.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14413 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14413 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/03/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME
R.G.N. 19727/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI CAGLIARI nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nata a CAGLIARI il 17/11/1981 avverso l’ordinanza del 02/05/2024 del GIP TRIBUNALE di Cagliari
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica nella veste di giudice dell’esecuzione – ha revocato il beneficio della sospensione condizionale, che era stato in precedenza piø volte accordato a NOME COGNOME; tale revoca Ł intervenuta con riferimento: – alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, del 17/02/2022 (passata in giudicato il 10/03/2022), a mezzo della quale era stata applicata all’imputata la pena di anni uno di reclusione ed euro ottocento di multa; – al decreto penale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari del 08/02/2023 (passato in giudicato il 16/07/2023), a mezzo del quale la COGNOME era stata condannata alla pena di euro 4.500,00 di multa.
Contestualmente, il giudice dell’esecuzione ha disatteso analoga richiesta, per quanto concerne la sentenza – emessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 444 cod. proc. pen. – dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari il 16/06/2023 (pronuncia passata in giudicato il 14/07/2023), a mezzo della quale veniva applicata la pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione. Secondo il provvedimento reiettivo, tale ultimo beneficio, sebbene illegittimamente concesso – per esser stato accordato allorquando la condannata aveva già fruito, in due precedenti occasioni, della sospensione condizionale – non sarebbe stato revocabile in executivis, essendo in tal caso esperibile, quale rimedio esclusivo, l’impugnazione nella sede propria di cognizione.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari,
deducendo violazione del combinato disposto degli artt. 164 quarto comma e 168 terzo comma cod. pen.
Il Procuratore generale, già mediante la requisitoria trasmessa in vista della scorsa udienza, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
Come chiarito in parte espositiva, la COGNOME ha fruito – in tre distinte occasioni – del beneficio della sospensione condizionale e la Procura ha promosso incidente di esecuzione, volto alla revoca di tali benefici.
2.1. ¨ in primo luogo esatta la prospettazione contenuta nel ricorso, laddove si evidenzia come il giudice della cognizione – allorquando ha emesso la sentenza sub 5) del casellario – non potesse essere a conoscenza dell’avvenuta concessione del secondo beneficio; ciò in ragione del fatto che la sentenza sub 5), ossia quella per la quale Ł stata disattesa la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale, Ł stata emessa il 16/06/2023, mentre il decreto penale sub 3) del casellario Ł divenuto esecutivo il 16/07/2023.
Tale rilievo assume una univoca significazione, già deponente per l’accoglimento dell’impugnazione.
2.2. Deve inoltre farsi richiamo – a tutto voler concedere – al dictum di Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, COGNOME, 2024, Rv. 287004 – 01, a mente della quale: ‹‹¨ legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d’appello, non investito dell’impugnazione sul punto, essendo a quest’ultimo precluso il potere di revoca d’ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita››. L’impugnazione, in definitiva, Ł fondata sotto una duplicità di profili.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio – da svolgersi in conformità al sopra richiamato principio di diritto – al Tribunale di Cagliari.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari – Ufficio Gip.
Così deciso il 04/03/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME