Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1927 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1927 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA RAGIONE_SOCIALE PRESSO IL TRIBUNALE DI COSENZA, nel procedimento a carico di: nel
COGNOME NOME nato a COSENZA il 17/06/1997
avverso l’ordinanza del 05/04/2024 del GIP TRIBUNALE di COSENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 1/3/2023, ha rigettato l’istanza (formulata dal Pubblico Ministero di quello stesso Tribunale) di revoca della sospensione condizionale della pena (di un anno di reclusione e 4.000,00 euro di multa) accordata a COGNOME NOME, con sentenza emessa in data 7/1/2020 dal medesimo Tribunale, n. 3/2020, divenuta irrevocabile il 24/1/2020. La richiesta era fondata sulla commissione, da parte del COGNOME, dei delitti di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. in data 20 e 23 maggio 2022, come accertato con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale n. 289/2022 emessa il 18/10/2022, irrevocabile in data
10/1/2023, sentenza che aveva condannato il COGNOME alla pena di due anni di reclusione ed 800,00 euro di multa.
A seguito di annullamento con rinvio della detta ordinanza del 1/3/2023 (disposto da questa Corte sia per la violazione degli articoli 666 e 674 cod. proc. pen., per la mancata fissazione dell’udienza prima della decisione, e comunque per la sua erroneità nel merito, avendo il giudice dell’esecuzione rigettato l’istanza di revoca in quanto i reati giudicati non avevano la stessa indole, presupposto richiesto dall’art. 168 cod. pen. solo per le contravvenzioni, non per i delitti come era nel caso di specie), il medesimo giudice dell’esecuzione ha nuovamente rigettato l’istanza di revoca della sospensione condizionale della pena accordata al COGNOME con la detta sentenza emessa in data 7/1/2020.
Secondo il provvedimento impugnato, sia la revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa, sia la sospensione nuovamente accordata, laddove siano frutto di valutazione, seppure errata, di dati conosciuti o conoscibili dal giudice della cognizione di cui alla seconda condanna, sarebbero di regola rimediabili con gli ordinari mezzi di impugnazione, essendo possibile la loro revoca in sede esecutiva solo laddove l’elemento determinante (la pregressa condanna) non fosse stato noto e neanche conoscibile dal detto giudice della cognizione.
A dire del provvedimento qui censurato, dunque, sarebbe ostativo, al riguardo, il giudicato oramai formatosi, avendo, nella specie, il giudice della seconda condanna piena possibilità di conoscenza della prima (e, ciononostante, non disposto la revoca della sospensione precedentemente accordata e, anzi, concesso una nuova sospensione condizionale della pena).
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cosenza, chiedendo annullarsi con rinvio il provvedimento del giudice dell’esecuzione. Ha dedotto che, al momento della prima concessione della sospensione condizionale (in data 7/1/2020), contrariamente a quanto scritto nell’ordinanza impugnata, il giudice della cognizione giammai avrebbe potuto conoscere, quale causa ostativa, la condanna successiva, non ancora emessa (essendolo stata solo il successivo 18/10/2022): sicché il ragionamento sotteso alla detta ordinanza non si attagliava al caso in esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
È solo nell’ipotesi di revoca di cui all’art. 168, comma 3, cod. pen., in combinato disposto con l’art. 164, comma 4, cod. pen. (e, dunque, in caso di sospensione condizionale indebitamente concessa ab origine), che è necessario accertare se la causa ostativa preesistente fosse documentalmente nota al giudice della cognizione, verificando nel relativo fascicolo del giudizio, in tal caso essendo ostativo il giudicato sulla questione oramai formatosi (vedasi, per tutte, Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Rv. 264381-01).
Nell’ipotesi in cui, invece, si discuta della revoca della sospensione condizionale per sopravvenienza, nel termine di legge, di un’ulteriore condanna rilevante ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1), prima parte, cod. pen., il giudice dell’esecuzione è tenuto ad accertarne l’esistenza e l’idoneità a costituire presupposto di diritto della revoca e, in caso affermativo, a provvedervi, a prescindere dal fatto che la revocabilità del beneficio fosse, o meno, rilevabile dagli atti in possesso del giudice emittente la nuova condanna, che ha una mera facoltà in tal senso (Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Rv. 279053-01; Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015, Rv. 264156-01; Sez. 1, n. 32411 del 20/06/2024, non massimata).
La seconda sospensione condizionale, per quanto erroneamente accordata, non osta al rilievo (in sede esecutiva) che sia insorto il presupposto per la revoca della prima (su cui il giudice della nuova condanna non era tenuto doverosamente a pronunciarsi, essendo, come detto, una sua mera facoltà farlo).
Consegue, a quanto detto, l’esito in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza.
Così deciso in data 19/9/2024
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Il Presidente