Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19454 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19454 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NUORO il 29/01/1986
avverso l’ordinanza del 20/12/2024 del GIP TRIBUNALE di Nuoro
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 20 dicembre 2024 il Tribunale di Nuoro, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza d el pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Nuoro il 18 maggio 2017, irrevocabile il 13 marzo 2018.
L’istanza è stata accolta ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. per la commissione di ulteriore delitto per cui è stata inflitta una pena detentiva (sentenza del Tribunale di Nuoro emessa il 11 novembre 2021, per reato di cui all’ar t. 73 d.p.r. d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 18 febbraio 2021, per cui è stata inflitta la pena di 3 anni di reclusione e 8.000 euro di multa).
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge per essere stata revocata la sospensione condizionale nonostante la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice della cognizione della sentenza asseritamente revocante; il mancato esercizio del
potere di revoca da parte del giudice della cognizione ne impedisce l’esercizio da parte del giudice dell’esecuzione .
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza di legittimità si è espressa più volte nel senso che, nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall’art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell’esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca (Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, COGNOME, Rv. 280682 -01; Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Kamel, Rv. 279053 – 01; Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015, Are, Rv. 264156 – 01); l’illegittimo riconoscimento del beneficio, concesso in presenza di cause ostative, pur conoscibili o conosciute dal giudice, non osta, pertanto, alla sua revoca in sede esecutiva allorché sopravvenga nuova sentenza di condanna a pena detentiva ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. (Sez. 1, n. 48694 del12/06/2019, De Bello, Rv. 277337 – 01).
L’orientamento è stato riproposto anche di recente da questa Sezione nelle sentenze Sez. 1, n. 6991 del 30/01/2025, COGNOME n.m., e Sez. 1, n. 43840 del 15/10/2024, COGNOME n.m.
Nel caso in esame, in cui oggetto del giudizio è una revoca ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. per commissione del reato nel quinquennio dalla irrevocabilità; il giudice dell’esecuzione era tenuto, pertanto, a provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione.
Il ricorso è, pertanto, infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 14/05/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
CARMINE RUSSO