Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19316 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19316 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ERICE il 21/02/1987 avverso l’ordinanza del 11/09/2024 del TRIBUNALE di Trapani udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’11 settembre 2024 il Tribunale di Trapani, in funzione di giudice dell’esecuzione, pronunciando su richiesta del Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa ad NOME COGNOME con la sentenza emessa dallo stesso Ufficio in data 16 dicembre 2019, irrevocabile il 3 gennaio 2020, per i reati di cui agli artt. 81 e 337 cod. pen. commessi il 26 settembre 2017.
La revoca Ł stata giustificata con la commissione, in data 15 marzo 2021, di altri reati per i quali Palermo ha riportato condanna definitiva alla pena di tre anni di reclusione e 400 euro di multa.
A fondamento del provvedimento Ł stato richiamato l’art. 164, comma secondo, n. 1 cod. pen.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un motivo per violazione di legge e vizi di motivazione.
Ha rilevato come la norma richiamata dal giudice dell’esecuzione indichi i limiti entro i quali può essere concessa la sospensione condizionale della pena.
Nella fattispecie, non ricorrerebbero le condizioni per l’applicabilità della disposizione contenuta nella norma posta a giustificazione del provvedimento impugnato, così come deve escludersi l’applicabilità dell’ultimo comma dell’art. 164 cod. pen.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł meritevole di accoglimento, sia pure con le precisazioni di seguito illustrate.
Nella decisione non Ł dato ravvisare i vizi di violazione di legge e illogicità della motivazione eccepiti, sebbene debba essere corretta la motivazione del provvedimento impugnato.
Il giudice dell’esecuzione ha giustificato la revoca della sospensione condizionale della pena con il riferimento all’art. 164, comma secondo, n. 1 cod. pen. che definisce i limiti entro i quali Ł ammessa la sospensione condizionale della pena.
La disposizione indica il perimetro entro il quale il giudice della cognizione può disporre il beneficio e la specifica previsione richiamata nel provvedimento impugnato stabilisce, fra l’altro, che «la sospensione condizionale della pena non può essere conceduta: 1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se Ł intervenuta la riabilitazione, nØ al delinquente o contravventore abituale o professionale».
Altra la funzione dell’art. 168 cod. pen. che indica i casi di revoca della sospensione condizionale della pena e, nella parte qui rilevante afferma che «salva la disposizione dell’ultimo comma dell’articolo 164, la sospensione condizionale della pena Ł revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole , per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli; 2) riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall’articolo 163».
Nel caso di specie, si verte, pertanto, in un caso di revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena di cui all’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., avendo Palermo riportato, entro il quinquennio di cui all’art. 163 cod. pen., una condanna per delitto.
La revoca opera per il solo fatto della pronuncia della nuova condanna, a prescindere dall’entità della pena della reclusione riportata atteso che «la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell’esecuzione quando, entro i termini previsti dall’art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poichØ la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione» (Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, COGNOME, Rv. 280682 – 01; Sez. 1, n. 24639 del 27/05/2015,COGNOME, Rv. 263973 -01; Sez. 1, n. 8465 del 27/01/2009, P.M. in proc. COGNOME, Rv. 244398 – 01; Sez. 1, n. 12388 del 14/12/2000, COGNOME, dep. 2021, Rv. 218453 01).
E’ irrilevante, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. che il nuovo delitto sia della stessa indole di quello per il quale Ł stata riportata condanna a pena condizionalmente sospesa (fra le molte Sez. 1, n. 30011 del 05/06/2014, Pm in proc. COGNOME, Rv. 260285 – 01 sulla limitazione di tale condizione al caso di nuova condanna per contravvenzione), nØ che la somma delle pena sia superiore ai limiti di cui all’art. 163 cod. pen., applicandosi tale requisito al solo caso di cui all’art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen., ossia a quello di condanna per delitto anteriormente commesso.
Nel caso di specie, dunque, la revoca della sospensione condizionale della pena trova giustificazione nella irrevocabilità, in data 3 aprile 2024, della condanna inflitta ad NOME COGNOME con sentenza n. 1683/2023 del Tribunale di Trapani per delitto commesso il 15 marzo 2021, ossia antro il quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza emessa dallo stesso Tribunale il 16 dicembre 2019, definitiva il 3 gennaio 2020.
L’errata indicazione del riferimento normativo posto a base della decisione assunta dal giudice dell’esecuzione, determina un vizio del percorso motivazionale che non ne inficia, in termini decisivi, la tenuta, atteso che, ai sensi dell’art. 619, comma 1, cod. proc. pen., l’errato riferimento normativo operato nel provvedimento impugnato può essere emendato, in questa sede, con il richiamo all’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., nei termini sopra precisati.
Da quanto esposto, discende l’infondatezza del motivo di ricorso e, dunque, il suo rigetto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME