Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30057 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30057 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CAGLIARI nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a SALICE SALENTINO il 21/03/1964
avverso l’ordinanza del 17/01/2025 del TRIBUNALE di CAGLIARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato:
lette le conclusioni scritte dell’avv. NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cagliari in funzione di Giudice dell’esecuzione, in data 17 gennaio 2025, ha rigettato la richiesta formulata dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari di revoca della sospensione condizionale della pena nei confronti di NOME COGNOME in riferimento alle sentenze riportate ai numeri 2 e 3 del casellario giudiziale.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, deducendo la violazione dell’art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen.
Evidenza il ricorrente che, con richiesta del 16 settembre 2024, il rappresentante del Pubblico ministero chiedeva al Tribunale di Cagliari, quale giudice dell’esecuzione, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa in relazione alle sentenze sopra indicate adottate dal Tribunale di Cagliari, attesa la commissione di ulteriori delitti nel quinquennio successivo, come da casellario giudiziale che veniva allegato al ricorso.
In particolare, il ricorrente rappresentava che successivamente al passaggio in giudicato delle sentenze indicate al n. 2 e 3 del certificato del casellario giudiziale (rispettivamente in data 10 dicembre 2007 e 17 giugno 2008), NOME COGNOME aveva commesso in data 4 aprile 2011 ulteriori delitti per i quali era stato condannato con sentenza della Corte di appello di Cagliari del 3 maggio 2016, divenuta definitiva il 16 settembre 2016.
In data 5 maggio, NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia avv. NOME COGNOME ha presentato una memoria chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando che la sentenza di condanna della Corte d’Appello del 03 maggio 16, divenuta definitiva in data 16 settembre 16, non era stata richiamata nell’istanza di revoca del beneficio, né tantomeno era contenuta nel fascicolo SIGE 384/24 ; inoltre, l’istanza di revoca si sarebbe dovuta proporre alla Corte d’Appello di Cagliari e che non essendo stata disposta in sede di gravame, nonostante l’irrevocabilità delle sentenze di cui al n. 2 e 3 del casellario, nessuna revoca poteva disporsi successivamente
4. Con requisitoria scritta, il Sostituto procuratore generale, NOME
Parosporo, ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Va rilevato che il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di revoca della sospensione condizionale
della pena formulata dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Cagliari omettendo di considerare che il ricorrente si è reso autore di ulteriori delitti d
cui al n. 6 del casellario giudiziale, commessi in data 4 aprile 2021 per i quali è
stato condannato con sentenza della Corte di appello di Cagliari, in data 3
maggio 2016, divenuta irrevocabile il 16 settembre 2016.
Pertanto, omettendo di valutare la condanna per i delitti indicati, commessi nel quinquennio dalle precedenti sentenze di cui ai numeri 2 e 3 del casellario giudiziale, con le quali gli era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha violato la disposizione di cui all’art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen. che stabilisce, in tali casi, la revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena, dovendo ribadirsi il principio secondo cui «il momento al quale ancorare la revoca del beneficio, ex art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen., è quello della commissione del reato e non quello del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta. (Conf.: Sez. U, n. 19 del 1956, Rv. 097623-01)». (Sez. 5, n. 17974 del 14/02/2024, A., Rv. 286388 – 01).
Alla luce delle esposte considerazioni, si impone l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari, affinché consideri i delitti commessi da NOME COGNOME in data 4 aprile 2011.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025.