Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16810 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16810 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a POMPEI il 16/10/1980
avverso l’ordinanza del 11/10/2024 del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;/
L
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in data 4 dicembre 2024, con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nocera
Inferiore ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con la sentenza n. 99/22 del Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Nocera Inferiore, irrevocabile in data
07/05/2012;
Ritenuto che la revoca è stata disposta perché il condannato ha riportato altra condanna in data 20/10/2016, irrevocabile dal 26/04/2017, per due delitti
commessi nel quinquennio successivo al 07/05/2012, e quindi per la ricorrenza
,
di un’ipotesi di cui all’art. 168, coma 1 n. 1, cod. pen.;
che il ricorso lamenta che la revoca non poteva essere disposta in sede di esecuzione, non avendovi provveduto il giudice della cognizione che aveva
emesso la seconda sentenza;
che,tuttavia
l
il ricorrente richiama giurisprudenza relativa all’ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione debba procedere alla revoca di beneficio, concesso in
presenza di cause ostatitive, ipotesi non pertinente al caso di specie, dove invece si è proceduto ad una revoca obbligatoria per fatti sopravvenuti, in particolare per la condanna per fatti commessi nel quinquennio successivo alla concessione legittima del beneficio;
che la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell’esecuzione quando, entro i termini previsti dall’art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio; e pertanto è sufficiente che il giudice che ha emesso la seconda condanna non abbia applicato una pena che cumulata rientri nel limite del beneficio e che non abbia effettuato alcuna valutazione di meritevolezza (cfr. ex multis Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, Rv. 280682 – 01)
che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così d 9iso il 6 marzo 2025
Il GLYPH e estensore GLYPH
Il Presidente
NOME