Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41037 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41037 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BUSTO ARSIZIO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo dei suoi difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso, con due separati atti, contro l’ordinanza con cui la Corte di appello di Milano ha revocato la sospensione condizionale concessagli con le sentenze della Corte di appello di Milano del 22 maggio 2014, irrevocabile in data 22 settembre 2014, e del 17 settembre 2014, irrevocabile in data 10 novembre 2015, per essere stato tale beneficio soggetto a revoca obbligatoria a sensi dell’art. 168 cod. pen., stante la sopravvenuta condanna per delitti anteriormente commessi;
rilevato che il ricorrente, con il ricorso redatto dall’AVV_NOTAIO, depositato in data 07/06/2024, deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all’art. 168 cod. pen., per avere il giudice dell’esecuzione revocato le sospensioni condizionali per la sopravvenienza di una condanna divenuta irrevocabile in data 18 marzo 2023, e quindi oltre il termine di cinque anni stabilito dalla legge;
rilevato che il medesimo, con il ricorso redatto dall’AVV_NOTAIO depositato in data 12/06/2024, deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all’art. 168 cod. pen., per avere il giudice dell’esecuzione revocato il beneficio senza acquisire i fascicoli dei due procedimenti penali, al fine di verificare se la sussistenza di una causa ostativa fosse nota al giudice di appello e se questi si fosse pronunciato sul punto, e per avere in ogni caso violato l’art. 167 cod. pen., avendo revocato il beneficio, ai sensi dell’art. 168, comma 3, cod. pen., quando i suoi effetti si erano consolidati, essendo trascorso il tempo necessario per il verificarsi dell’effetto estintivo del reato, con riferimento alla data di emissione dell’ordinanza da parte del giudice dell’esecuzione; con una memoria successiva, inoltre, l’AVV_NOTAIO ha ribadito i predetti motivi di ricorso;
ritenuto che il ricorso redatto dall’AVV_NOTAIO sia inammissibile perché manifestamente infondato, essendo la revoca delle due sospensioni condizionali concesse nel 2014 legittima e obbligatoria, sussistendo la causa di revoca stabilita dall’art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., per avere il ricorrente riportato, nei cinque anni dalla definitività delle due sentenze, un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata con le precedenti, supera il limite di cui all’art. 164 cod. pen., cioè la sentenza emessa in data 04 giugno
2018 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile il 31 maggio 2019, essendo palesemente errata l’indicazione, quale pronuncia che determina l’obbligatorietà della revoca del beneficio, della sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 02 novembre 2022, divenuta irrevocabile in data 18 marzo 2023;
ritenuto che il ricorso predisposto dall’AVV_NOTAIO sia inammissibile, in entrambi i suoi motivi, in quanto deduce, sotto vari aspetti, l’inosservanza del disposto di cui agli artt. 168, comma 3, cod. pen, e 167 cod. pen, mentre la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata si fonda esclusivamente, ed esplicitamente, sull’ipotesi di cui all’art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., per la cui valutazione è manifestamente superflua la richiesta acquisizione delle sentenze in cui è stato concesso il beneficio, e in relazione alla quale è inapplicabile il disposto di cui all’art. 167 cod. pen., che non opera nel caso qui verificatosi, ma solo nel caso di revoca per il motivo di cui all’art. 168, comma 3, cod. pen. (Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024, Rv.286411);
ritenuto pertanto che il ricorso, con riferimento ad entrambi gli atti inviati dal ricorrente, debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, escludendosi invece la condanna prevista dall’art. 616 cod. proc. pen., per la particolarità della vicenda e l’erroneità dell’indicazione contenuta nell’ordinanza impugnata;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il Consigliere estensore
Così deciso il 10 ottobre 2024
Il Présidente