Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38858 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38858 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI nel procedimento a carico di: COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/06/2024 del TRIBUNALE di RIMINI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del . Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 10 giugno 2024 il Tribunale di Rimini, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale concessa a NOME con la sentenza emessa dal Tribunale di Rimini in data 03 febbraio 2015 per essere intervenuta, nel 2018, una condanna per un delitto commesso nel 2017, ma ha respinto l’analoga richiesta in relazione alla sospensione condizionale concessa con la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 26 marzo 2015, divenuta irrevocabile il 16 aprile 2015.
Il Tribunale ha ritenuto, in relazione a quest’ultima condanna, insussistenti i presupposti di cui all’art. 168 cod. pen., perché il soggetto era stato condannato per una contravvenzione e non risultava che, nel termine di legge, avesse riportato altre condanne per una contravvenzione della stessa indole.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge.
Il giudice dell’esecuzione non ha applicato correttamente il disposto dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., che prevede la revoca del beneficio per il caso in cui il condannato commetta, nei due o nei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che lo ha concesso, un delitto per il quale riporti una condanna a pena detentiva, essendo irrilevante la natura del delitto, dal momento che la norma richiede il requisito della medesima indole solo per l’eventuale contravvenzione commessa nei termini di legge. Nel caso di specie il soggetto ha riportato una condanna a pena detentiva per delitto anche con una sentenza emessa in data 04 febbraio 2017 e divenuta definitiva in data 24 febbraio 2017, e quindi nei due anni dal passaggio in giudicato della sentenza emessa in data 26 marzo 2015, divenuta definitiva in data 16 aprile 2015.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
Il giudice dell’esecuzione è incorso in un errore di diritto, affermando che la sospensione condizionale concessa per una contravvenzione può essere revocata solo se il soggetto, nel due anni dalla definitività della condanna,
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commette un’altra contravvenzione della stessa indole. La norma dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., stabilisce in modo chiaro che il requisito della medesimezza dell’indole tra i reati è richiesto solo quando il reato commesso successivamente sia una contravvenzione, mentre la sopravvenienza, nei termini stabiliti, di una condanna a pena detentiva per delitto costituisce motivo per la revoca obbligatoria della sospensione condizionale, indipendentemente dalla natura di questo. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha interpretato costantemente la norma nel senso che «ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168, n. 1, cod. pen., l’identità dell’indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l’ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura» (Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, Rv. 273383; Sez. 1, n. 1705 del 11/04/1986, Rv.172681).
Dal certificato penale, presente in atti, emerge che il soggetto ha riportato la condanna a pena detentiva per delitto emessa dal Tribunale di Bologna in data 04 febbraio 2017, divenuta irrevocabile in data 24 febbraio 2017, citata dal procuratore ricorrente. Appaiono sussistenti, pertanto, i requisiti richiesti dall’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. per la revoca obbligatoria anche del beneficio concesso con la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 26 marzo 2015, divenuta irrevocabile in data 16 aprile 2015, così come affermato nel ricorso.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l’ordinanza impugnata deve essere annullata, quanto al diniego della revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 26 marzo 2015 e divenuta irrevocabile in data 16 aprile 2015, con rinvio al Tribunale di Rìmini per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto del principio sopra puntualizzato.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Rimini.
Così deciso il 27 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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