Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43635 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43635 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/07/2023 del TRIBUNALE di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20 luglio 2023 il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell’esecuzione, ‘ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona del 5 luglio 2017, riformata dalla Corte di appello di Ancona con sentenza del 2 novembre 2017, irrevocabile il 16 novembre 2018.
La revoca è intervenuta a seguito dell’irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Ancona del 19 gennaio 2023 che ha applicato a COGNOME le pena di sei mesi di reclusione per delitti commessi il 10 ottobre 2022, ossia nel quinquennio di cui all’art. 163, comma primo, cod. pen.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore, AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al diritto di difesa, non avendo il giudice dell’esecuzione indicato le ragioni per le quali non è stata accolta l’istanza di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato.
Il ricorrente ha presentato richiesta di differimento per motivi di salute, me il Tribunale ha omesso di indicare, nell’ordinanza, le determinazioni assunte sul punto.
Da ciò sarebbe derivata una evidente violazione degli artt. 420ter e 666 cod. proc. pen., oltre che di normativa e giurisprudenza sovranazionale ampiamente riportata, avendo il ricorrente espressamente negato il consenso alla trattazione del ricorso in propria assenza.
2.2. Con il secondo motivo sono state contestate la violazione di legge e la carenza di motivazione in relazione alla mancata illustrazione delle ragioni per le quali non sia stato possibile concedere la sospensione condizionale della pena una seconda volta.
Inoltre, la sentenza che ha dato origine alla revoca non aveva disposto in tal senso; pertanto, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, non sarebbe legittimo l’intervento del giudice dell’esecuzione.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Il primo motivo è privo di fondamento.
L’allegazione difensiva, in realtà, si fonda sulla mancata indicazione, nell’ordinanza impugnata, delle ragioni per le quali il giudice dell’esecuzione ha rigettato le istanze di differimento presentate nell’interesse del condannato alle udienze del 10 e del 17 luglio 2023.
Viene sostenuto, in ricorso, che il giudice avrebbe omesso di motivare sulle ragioni addotte d COGNOME a supporto della propria istanza di differimento con conseguente lesione del diritto di difesa e nullità del procedimento e del provvedimento finale.
Tuttavia, come correttamente indicato dal Procuratore generale e desumibile dall’esame degli atti, il ricorrente omette di confrontarsi con il dato costituito dall’adozione di specifiche congrue motivazioni da parte del giudice procedente trasfuse nei verbali di udienza del 10 e del 17 luglio 2023.
Con autonomi provvedimenti, quindi, le richieste di differimento sono state disattese.
Il motivo di ricorso omette di confrontarsi con tali provvedimenti facendo leva sulla loro mancata trascrizione nell’ordinanza decisoria e manca, dunque, di censurarne, in alcun modo, la correttezza e l’adeguatezza motivazionale.
Da ciò deriva l’infondatezza del motivo di ricorso che lungi dal contestare il merito del mancato rinvio, si limita ad eccepire la mancanza di motivazione.
3. Il secondo motivo è, anch’esso, infondato.
La mancata concessione, in occasione della seconda condanna, della sospensione condizionale della pena, non può essere censurata davanti al giudice dell’esecuzione, potendo essere fatta valere, semmai, con gli ordinari mezzi di impugnazione in sede di cognizione.
Giova, infatti, ribadire che «la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell’esecuzione quando, entro i termini previsti dall’art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di nneritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione» (Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, NOME, Rv. 280682).
A ciò si aggiunga che il ricorso, per come rilevato anche nella requisitoria del Procuratore generale, risulta infondato anche alla luce dell’orientamento secondo cui «è legittima la revoca “in executivis” della sospensione condizionale della
pena riconosciuta in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d’appello, che non sia stato investito dell’impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all’illegittimità del beneficio, atteso che il potere di revoca che, in tal caso, il giudice d’appello può esercitare anche d’ufficio, ha natura meramente facoltativa e surrogatoria rispetto a quello del giudice dell’esecuzione. (In motivazione la Corte ha osservato che, in tal caso, ove il giudice di appello non si sia pronunciato, a seguito di impugnazione o richiesta del pubblico ministero ovvero d’ufficio, sulla questione relativa alla sussistenza della causa ostativa al riconoscimento del beneficio, non si forma giudicato preclusivo del potere di revoca in fase esecutiva)» (Sez. 1, Sentenza n. 39190 del 09/07/2021, COGNOME, Rv. 282076) recepito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, COGNOME, informazione provvisoria n. 8 del 2024).
Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13/09/2024