Revoca della Sospensione Condizionale: Quando Scatta l’Obbligo?
La sospensione condizionale della pena è un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale, una sorta di ‘seconda possibilità’ concessa a chi viene condannato. Tuttavia, questa possibilità è subordinata a una condizione chiara: non commettere altri reati. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto cruciale: il momento esatto in cui questa seconda possibilità viene meno, rendendo obbligatoria la revoca della sospensione condizionale. Analizziamo insieme la decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo che, dopo aver beneficiato della sospensione condizionale per precedenti condanne, ha commesso un nuovo delitto di furto. Questo nuovo reato è stato commesso entro il cosiddetto ‘quinquennio di osservazione’, ovvero il periodo di cinque anni durante il quale il condannato deve mantenere una buona condotta. Di conseguenza, la Corte d’Appello ha revocato il beneficio precedentemente concesso. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, ritenendo illegittima tale decisione.
La Decisione della Corte e la revoca della sospensione condizionale
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno affermato un principio consolidato e rigoroso: la revoca della sospensione condizionale non è una facoltà, ma un obbligo per il giudice dell’esecuzione quando si verificano le condizioni previste dalla legge. La questione centrale, risolta dalla Corte, non è se revocare, ma quando sorge il presupposto per la revoca.
Il Momento Rilevante: Commissione o Condanna Definitiva?
Il punto più significativo della motivazione riguarda l’identificazione del momento che fa scattare la revoca. Secondo la difesa, forse, poteva avere rilevanza il momento in cui la condanna per il nuovo reato diventava definitiva. La Cassazione, invece, ha chiarito in modo inequivocabile, richiamando l’art. 168 del codice penale, che il presupposto si concretizza nel momento in cui il nuovo delitto viene commesso.
È in quel preciso istante, infatti, che il soggetto ‘tradisce’ la prognosi favorevole sulla sua futura condotta, che era stata la base per la concessione del beneficio. La sentenza che accerta tale reato ha solo una funzione di conferma, ma l’infrazione della condizione si è già verificata con la semplice commissione del fatto illecito.
Le motivazioni
La Corte ha specificato che la revoca è un atto dovuto e automatico. Anche se il cumulo della pena sospesa e di quella nuova rientrasse nei limiti per una potenziale, ulteriore sospensione, ciò non cambierebbe la situazione. La valutazione sulla ‘meritevolezza’ di una nuova sospensione spetta unicamente al giudice che si occupa del nuovo reato (il giudice della cognizione), non a quello che deve decidere sulla revoca (il giudice dell’esecuzione). Quest’ultimo ha il solo compito di verificare se la condizione risolutiva – la commissione di un nuovo delitto nel quinquennio – si sia avverata. Nel caso di specie, essendo pacifico che il furto era stato commesso nel periodo di osservazione, la Corte d’Appello non poteva fare altro che disporre la revoca del beneficio.
Le conclusioni
Questa ordinanza rafforza un importante monito per chiunque abbia ottenuto una sospensione condizionale della pena. Il beneficio è strettamente legato a una prognosi di ravvedimento che non ammette ‘incidenti di percorso’. La commissione di un nuovo delitto durante il periodo di osservazione determina, in modo quasi automatico, la revoca della sospensione e la conseguente esecuzione della pena precedentemente sospesa. Non ha alcuna importanza attendere l’esito del nuovo processo: la fiducia accordata dallo Stato si intende violata nel momento stesso in cui si delinque di nuovo.
Per la revoca della sospensione condizionale, conta di più quando il nuovo reato viene commesso o quando la condanna diventa definitiva?
Secondo la Corte di Cassazione, il momento determinante è quello della commissione del nuovo delitto entro il periodo di osservazione. La sentenza di condanna successiva ha solo la funzione di accertare un fatto già accaduto.
La revoca della sospensione condizionale è una scelta discrezionale del giudice?
No, la sentenza chiarisce che si tratta di un atto obbligatorio. Una volta accertato che è stato commesso un nuovo delitto nel periodo stabilito, il giudice dell’esecuzione deve disporre la revoca del beneficio.
Cosa accade se la somma della vecchia pena sospesa e della nuova pena rientra ancora nei limiti per ottenere la sospensione?
È irrilevante. La possibilità di concedere una nuova sospensione condizionale può essere valutata solo dal giudice del nuovo processo (giudice della cognizione). Il giudice che decide sulla revoca (giudice dell’esecuzione) non ha questo potere e deve limitarsi a revocare il beneficio precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26751 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26751 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che l’unico motivo dedotto da NOME COGNOME non supera il vaglio di ammissibilità per la sua manifesta infondatezza
E’ pacifico che la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell’esecuzione quando, entro i termini previsti dall’art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri ne limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione (da ultimo Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, NOME , Rv. 280682 – 01).
E’ incontestato che COGNOME abbia commesso un delitto – il furto in data 1.9.2016 accertato dalla sentenza della Corte di appello di Palermo del 15.9.2021 – nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato di entrambe le sentenze di condanna che hanno concesso i benefici revocati con l’ordinanza impugnata. Si è, quindi, verificato il presupposto della revoca della sospensione condizionale che si concretizza – come d’altra parte è dato evincersi dalla lettera dell’art. 168, comma 1 lett. a), cod. pen. – allorquando, nel quinquennio di osservazione, sia commesso il delitto e non quando, dunque, passi in giudicato la sentenza che abbia accertato, in relazione a detto delitto, la responsabilità dell’imputato. È in tale momento, invero, che il soggetto “tradisce” la favorevole prognosi del giudice posta alla base dell’accordato beneficio.
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 20 giugno 2024.