La Revoca della Sospensione Condizionale: Quando è Obbligatoria e di Diritto
L’istituto della sospensione condizionale della pena rappresenta una delle più importanti misure alternative alla detenzione, offrendo al condannato una seconda possibilità. Tuttavia, tale beneficio è subordinato al rispetto di precise condizioni, la cui violazione può comportare conseguenze inevitabili. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 5420/2024, ha ribadito con fermezza i principi che regolano la revoca sospensione condizionale, chiarendo il ruolo e i doveri del giudice dell’esecuzione in questo delicato ambito.
I Fatti del Caso: Un Beneficio Messo in Discussione
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo a cui era stata concessa la sospensione condizionale della pena. Successivamente, la Corte di Appello di L’Aquila, in qualità di giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza del pubblico ministero e revocava il beneficio. La ragione era semplice e grave: l’imputato aveva commesso un altro delitto entro il quinquennio dal passaggio in giudicato della prima sentenza, una delle condizioni che fanno scattare la revoca.
Contro questa decisione, l’interessato proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo un vizio di legge: a suo avviso, la revoca non avrebbe potuto essere disposta in sede esecutiva, ma avrebbe dovuto essere decisa dal giudice della cognizione nel secondo processo.
La Decisione della Cassazione sulla revoca sospensione condizionale
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno confermato la piena legittimità dell’operato della Corte d’Appello, stabilendo che la revoca del beneficio era non solo possibile, ma doverosa.
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Ruolo del Giudice dell’Esecuzione nella revoca sospensione condizionale
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 168, primo comma, del codice penale. La Cassazione ha spiegato che, in casi come questo, si parla di “revoca obbligatoria e di diritto”. Ciò significa che, una volta accertata la commissione di un nuovo delitto nel periodo di tempo stabilito, la revoca non è una scelta discrezionale del giudice, ma un atto dovuto.
La Suprema Corte, richiamando un suo precedente orientamento (sentenza n. 14853/2020), ha chiarito un punto cruciale: il giudice dell’esecuzione deve provvedere alla revoca, anche se il giudice della cognizione del secondo reato non lo ha fatto. Non ha alcuna importanza se la sussistenza della causa di revoca fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del secondo giudice; quest’ultimo ha una semplice facoltà, mentre per il giudice dell’esecuzione si tratta di un obbligo. Pertanto, l’argomentazione secondo cui la revoca non poteva essere disposta in fase esecutiva è stata ritenuta priva di qualsiasi fondamento giuridico.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale in materia di esecuzione penale. La commissione di un nuovo delitto entro cinque anni dalla condanna precedente (per la quale si era ottenuta la sospensione) fa scattare automaticamente la revoca del beneficio. Questo meccanismo, definito “di diritto”, non lascia spazio a valutazioni di merito. Il messaggio è chiaro: la seconda possibilità offerta dallo Stato attraverso la sospensione condizionale è un patto di fiducia che, se violato, porta a conseguenze certe e non negoziabili. La competenza del giudice dell’esecuzione a dichiarare tale revoca è piena e inderogabile, garantendo l’effettività della sanzione prevista dalla legge.
La revoca della sospensione condizionale della pena può essere disposta dal giudice dell’esecuzione?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che il giudice dell’esecuzione deve provvedere alla revoca nei casi in cui questa sia obbligatoria per legge, come la commissione di un nuovo delitto nel quinquennio.
Cosa succede se il giudice che ha emesso la seconda condanna non revoca la sospensione condizionale concessa in precedenza?
Non ha importanza. La revoca è un atto dovuto e obbligatorio. Se il giudice della cognizione non vi provvede, il giudice dell’esecuzione ha il dovere di disporla in un momento successivo.
La revoca della sospensione condizionale è sempre un atto automatico?
Nei casi previsti dall’art. 168, primo comma, del codice penale, come la commissione di un nuovo delitto, la revoca è definita “di diritto”, ovvero obbligatoria e automatica al verificarsi della condizione, senza alcuna discrezionalità da parte del giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5420 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5420 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a POPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugNOME la Corte di Appello di L’Aquila, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza del pubblico ministero e ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a COGNOME NOME perché lo stesso ha commesso un delitto nel quinquennio del passaggio in giudicato della pronuncia;
Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto la revoca non avrebbe potuto essere disposta in sede esecutiva;
Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto come anche di recente evidenziato «nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall’art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell’esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca>> (Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, 3andoubi, Rv. 279053 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/1/2024