Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44765 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44765 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVELLINO il 13/08/1979
avverso l’ordinanza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;”-
o
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Perugia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME avente ad oggetto la revoca dell’ordinanza n. 66 del 2022 della stessa Corte nella parte in cui aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza n. 1 del provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia 1’11 maggio 2021.
L’istanza era stata presentata a seguito della rescissione di giudicato in relazione a due delle sentenze presenti in quel provvedimento di cumulo il cui venir meno giustificava, secondo il richiedente, l’affermazione dell’assenza, sopravvenuta, delle condizioni per la revoca della sospensione condizionale.
Il giudice dell’esecuzione ha, invece, ritenuto sussistenti le condizioni per la revoca del beneficio, avendo il ricorrente commesso altro delitto entro cinque anni dalla definitività della sentenza che conteneva la concessione della sospensione condizionale della pena.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore, Avv. NOME COGNOME articolando due motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge per difetto sopravvenuto dei presupposti per la revoca del beneficio della sospensione condizionale.
A dire del ricorrente, la previsione di cui all’art. 168, comma primo, cod. pen. consente la revoca a condizione che la somma delle condanne superi i due anni.
Nel caso di specie, il limite non era stato superato in quanto, dopo la rescissione del giudicato di cui alle sentenze nn. 4 e 5 del provvedimento di cumulo, residuavano titoli che non comportavano il superamento di quel limite.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge per difetto originario dei presupposti per la revoca del beneficio.
In sede di incidente di esecuzione non avrebbe potuto procedersi alla revoca del beneficio in quanto il giudice della cognizione, al momento in cui aveva emesso la sentenza che ha determinato la revoca, disponeva del certificato del casellario giudiziale.
Pertanto, non avendo proposto impugnazione il pubblico ministero, la mancata emissione del provvedimento di revoca del beneficio da parte del giudice della cognizione non avrebbe potuto essere seguita dall’intervento del giudice dell’esecuzione.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Il primo motivo è infondato.
La revoca della pena sospesa della quale si controverte è quella disposta con sentenza del Tribunale di Venezia del 2 marzo 2011, definitiva il 30 marzo 2011 e riguarda la pena di nove mesi, dieci giorni di reclusione e 686 euro di multa.
La revoca è intervenuta per effetto della sentenza del 9 novembre 2020della Corte di appello di Perugia , irrevocabile il 25 marzo 2021 per delitto commesso il 24 gennaio 2013.
Correttamente, quindi, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto irrilevante, ai fini della predetta revoca, l’intervenuta rescissione di giudicato relativa ad altre due sentenze (quelle di cui ai nn. 4) e 5) del provvedimento di cumulo essendo, di per sé, sufficiente la predetta sentenza, relativa a fatto successivo alla definitività della sentenza che aveva concesso il beneficio, idonea a giustificare la revoca del beneficio.
Trattandosi di condanna per delitto per fatto commesso entro i cinque anni dalla definitività della sentenza che ha concesso il beneficio, non rileva il superamento del limite dei due anni per effetto della somma delle due condanne.
Neppure rileva l’identità dell’indole dei delitti.
E’ consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui «ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168, n. 1, cod. pen., l’identità dell’indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l’ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura» (fra le molte, Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, COGNOME, Rv. 273383).
Né avrebbe potuto il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di revoca della sospensione condizionale, concedere la sospensione, ex art. 164, comma quarto, cod. pen., non concessa dal giudice della cognizione in occasione della seconda condanna.
Sul primo aspetto, va, infatti, ricordato e ribadito che «la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell’esecuzione quando, entro i termini previsti dall’art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche
se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione» (Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, COGNOME, Rv. 280682).
Inoltre, quanto al secondo profilo, va considerato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, «la sospensione condizionale della pena può essere riconosciuta esclusivamente dal giudice della cognizione, che deve valutare la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste dall’art. 163 cod. pen., mentre, in sede esecutiva, il beneficio può essere concesso solo in applicazione della disciplina del concorso formale o della continuazione» (fra le molte, Sez. 7, n. 31091 del 15/10/2020, COGNOME, Rv. 279875; Sez. 3, n. 29162 del 27/06/2012, Rv. 253164 ed altre conformi).
3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Esso, com’è evidente dalla natura delle censure svolte, non riguarda la ratio decidendi del provvedimento impugnato contenendo, piuttosto, censure che, più propriamente, avrebbero potuto essere riferite all’ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena n. 66 del 2022 emessa dalla Corte di appello di Perugia.
Il riferimento, infatti, alla conoscenza o alla conoscibilità della causa ostativa alla concessione del beneficio per effetto della disponibilità del certificato del Casellario giudiziale non afferisce all’ordinanza con la quale è stata rigettata l’istanza di revoca della revoca del beneficio, quanto, al provvedimento con il quale quella revoca è stata disposta.
Da ciò discende l’inammissibilità della censura essendo la stessa astrattamente riferibile a provvedimento definitivo e, quindi, intangibile.
Alla luce di quanto illustrato, discendono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 03/10/2024