Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2414 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2414 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Cosenza il 08/08/1989
avverso l’ordinanza del 26/06/2024 del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cosenza udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cosenza, quale giudice dell’esecuzione, con provvedimento in data 26 giugno 2024, ha accolto la richiesta del pubblico ministero e ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con le sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza il 19 settembre 2018, irrevocabile il 3 gennaio 2019 (n. 2 del casellario) e con la sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza il 30 giugno 2022, irrevocabile il 4 novembre 2022 (n. 5 del casellario).
Nello specifico la sospensione è stata revocata ai sensi dell’art. 168, comma primo, cod. pen. in quanto il condannato ha commesso nel quinquennio, 22 aprile 2023, il reato, accertato con la sentenza n. 374/2023, pronunciata il 26 ottobre 2023.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, in un unico articolato motivo, ha dedotto la violazione di legge e il
vizio di motivazione in relazione agli artt. 163 e 164 cod. pen. e 674 cod. proc. pen. evidenziando che il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di acquisire i fascicoli relativi alle sentenze che avevano concesso la sospensione condizionale e che, pertanto, non avrebbe considerato il principio di diritto enucleato dalla Sez. Un,COGNOME.
In data 10 ottobre 2024 sono pervenute in cancelleria conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
In un unico motivo la difesa deduca la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 163, 164 e 168 cod. pen. evidenziando che il giudice dell’esecuzione avrebbe provveduto senza acquisire i fascicoli del processo di cognizione e, pertanto, non avrebbe applicato quanto indicato in Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, COGNOME, Rv. 264381 – 01.
La doglianza è manifestamente infondata.
La revoca, infatti, è stata disposta perché il condannato ha commesso un reato il 22 aprile 2023, cioè nel quinquennio successivo alla data di irrevocabilità delle due decisioni (3 gennaio 2019 e 4 novembre 2022) con le quali era stata concessa la sospensione condizionale della pena e, pertanto, a nulla rileva la mancata acquisizione dei fascicoli relativi ai processi nei quali sono state pronunciate le sentenze che l’avevano allora riconosciuta.
In entrambi i casi in cui gli è stato concesso il beneficio oggetto dell’attuale provvedimento, d’altro canto, la condizione che ha determinato la revoca, la commissione dell’ulteriore reato nel quinquennio, non si era ancora verificata e, quindi, il giudice non poteva avere commesso alcun errore sul punto.
Ragione questa per la quale il riferimento alle Sezioni unite COGNOME risulta inconferente.
Sotto altro profilo, inoltre, si deve anche ribadire che «nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall’art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell’esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca» (Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, COGNOME, Rv. 279053 – 01).
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All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 ottobre 2024
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Il Consiglie estensore
Il Presidente