Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18772 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18772 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Lamezia Terme il 14/02/1984
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del Consigliere, NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha revocato, nei confronti di NOME COGNOME i benefici della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena e della non menzione della condanna, concessi con sentenza del 1° ottobre 2019 dalla stessa Corte di appello, in parziale riforma della sentenza del 19 maggio 2016 del Tribunale di Lamezia Terme, irrevocabile il 14 febbraio 2020.
La revoca veniva giustificata dall’aver già riportato, il Renda, condanna irrevocabile dal 14 luglio 2017 alla pena di anni cinque di reclusione, circostanza non nota al giudice di primo grado, perché successiva alla sentenza, ma documentalmente nota al giudice di secondo grado il quale, però, non era stato investito dell’impugnazione sul punto, né sollecitato dal Pubblico Ministero, in ossequio al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 30 maggio 2024.
Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, affidando plurime censure ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 674, comma 1bis , cod. proc. pen. in relazione agli artt. 164 comma quarto e 168 comma terzo cod. pen.
Si deduce che il G iudice dell’esecuzione revocato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna che erano stati concessi, nonostante il giudicato interno che aveva investito, in parte qua, la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 2982/2019 R.G. Sent. del 1° ottobre 2019 che aveva confermato quella concessione nella consapevolezza delle condizioni ostative di cui all’art. 164 comma secondo n. 1 cod. pen.
Il ricorrente deduce l’erroneità dell’ordinanza, poiché il Giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di confrontarsi con il tenore letterale della sentenza della Corte territoriale, del 1° ottobre 2019.
La pronuncia aveva preso in esame le risultanze del casellario giudiziario e cil precedente ostativo, in relazione al pronunciato rigetto per l’invocata assoluzione ex art. 131bis cod. pen., oltre che in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio.
La causa ostativa, pertanto, era nota al giudice della cognizione, per cui sussiste una valutazione implicita da parte di questo, che non può essere rivista successivamente in sede esecutiva.
Il Giudice dell’esecuzione, poi, avrebbe errato nel ritenere insussistente il potere d’ufficio di revocare i benefici, poiché è pacifica in giurisprudenza la revoca successiva che non viola il divieto di reformatio in peius , qualora i precedenti preclusivi non fossero noti al primo giudice (S.U. n. 37345/2015; Sez. 3 n. 34387/2021).
La revoca, piuttosto, è obbligatoria poiché meramente ricognitiva di una preesistente situazione di illegalità (Sez. 1 n. 21603 del 20.2.2024; Sez. 6 n. 51131/2019). In mancanza di impugnazione del Pubblico ministero, comunque il giudice può accertare la presenza di cause ostative che impongano la revoca.
A parere del ricorrente, dunque, non si tratta di una situazione in cui era assente la cognizione sul punto, ma di una espressa valutazione preclusiva di un intervento revocatorio in executivis .
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.2. Va premesso che è noto il costante indirizzo interpretativo di questa Corte secondo il quale (tra le altre, Sez. 5, n. 24131 del 31/05/2022, COGNOME, Rv. 283430 – 01; Sez. 1, n. 1839 del 28/11/2006, dep. 2007, COGNOME, Rv. 235794 – 01) il Giudice dell’esecuzione può procedere alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena solo su istanza di parte, trattandosi di provvedimento non rientrante nel novero di quelli, tassativamente previsti, dei quali è prevista l’adozione d’ufficio.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, poi, il Giudice dell’esecuzione può procedere d’ufficio alla revoca della sospensione condizionale della pena solo nel caso in cui si tratti di revoca di diritto (Sez. U, n. 7551 del 1998, Rv. 210798 – 01 COGNOME; Sez. 1, n. 16243 del 07/04/2010, COGNOME, Rv. 247241 – 01; Sez. 5, n. 40466 del 27/09/2002, COGNOME, Rv. 225699 – 01).
Infatti, il provvedimento previsto dal comma terzo dell’art. 168 cod. pen. -secondo il quale è disposta la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulta concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell’art. 164 cod. pen. -ha natura dichiarativa, riguardando effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis e possono essere rilevati in ogni momento, tanto dal giudice della cognizione che, in applicazione del comma 1bis dell’art. 674 cod. proc. pen., dal giudice della esecuzione. Ne consegue che non comporta violazione del divieto di reformatio in pejus e del principio devolutivo il provvedimento di revoca adottato dal giudice di appello, nel procedimento ordinario come in quello camerale, anche d’ufficio e nei casi di omessa impugnazione del pubblico ministero.
1.3 Ciò premesso, si osserva che, alla data del 1° ottobre 2019, quando è stata emessa la pronuncia di secondo grado rispetto alla condanna del 19 maggio 2016, era già irrevocabile la sentenza di condanna di Renda alla pena di anni cinque di reclusione (divenuta definitiva il 14 luglio 2017), per delitto anteriormente commesso (dal 2004), pena che, pur senza cumularla alla successiva pronuncia della Corte di appello di Catanzaro, supera i limiti di cui all’art. 163 cod. pen.
Tuttavia, perché ricorra un caso di revoca di diritto, ex art. 168 n. 2 cod. pen. per il quale il Giudice dell’esecuzione può provvedere di ufficio, la sentenza costituente fattore revocante deve essere successiva a quella oggetto del beneficio della pena sospesa che si intende revocare, nel senso che la sentenza che lo riguarda deve divenire definitiva nei cinque anni dall’irrevocabilità dalla prima pronuncia (in tal senso, Sez. 1, n. 39867 del 24/09/2012, COGNOME, Rv. 253368 01, ove si è affermato che la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia diventata irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso).
La conclusione cui è giunto il Giudice dell’esecuzione, dunque, si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d’appello, laddove questo non è stato investito dell’impugnazione sul punto, essendo a quest’ultimo precluso il potere di revoca d’ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito (Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, COGNOME, Rv. 287004).
La sentenza di condanna alla pena di anni cinque di reclusione era nota al giudice della cognizione, come si evince dal riferimento al certificato del casellario giudiziale e all’esclusione della causa di non punibilità ex art. 131 -bis cod. pen.
Tuttavia, questa non è stato oggetto di alcuna richiesta in sede di cognizione e il giudice della cognizione, invero, non ha effettuato alcuna valutazione, neppure implicita, rilevante ai fini della pronuncia di revoca della sospensione condizionale, posto che le parti non hanno posto il tema specificamente.
Il Collegio, quindi, dando continuità al principio di diritto delle Sezioni Unite suesposto, non rileva il vizio censurato dal ricorrente.
Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 23 aprile 2025