Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18506 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18506 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ALBENGA il 28/07/1992
avverso l’ordinanza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova – in funzione giudice dell’esecuzione – in accoglimento della richiesta della Procura generale presso la stes
Corte, ha revocato, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen., il beneficio d sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con la sentenza emessa in
data 17/06/2021 dalla Corte di appello di Genova (pronuncia divenuta irrevocabile i
01/12/2022), di condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro diecimila di multa, per reato di cui all’art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309. E ciò in quanto la condannata risult
riportato, in data 27/10/2023, una nuova condanna alla pena di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, per il reato di cui all’art. 74 T.U. stup, commesso da febbraio a dic
2019.
2. Avverso tale ordinanza la condannata, tramite l’avv. NOME COGNOME ha proposto ricors per cassazione, deducendo violazione dell’art. 168 cod. pen., dato che non risulterebbero post
in essere reati nei cinque anni successivi, rispetto al passaggio in giudicato della sentenza ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Invero, la revoca dell sospensione condizionale della pena risulta essere stata legittimamente disposta, ai sens dell’art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen., visto che la condannata ha riportato – entro il ter quinquennale stabilito dalla norma – una nuova condanna per delitto anteriormente commesso, riportando pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, ha oltrepassato i limiti di ammissibilità dettati dall’art. 163 cod. pen.
La prospettazione difensiva, dunque, è decentrata rispetto al contenuto del provvedimento e si risolve nella enunciazione di prospettazioni del tutto generiche e contrasta con il dato normativo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarat inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esonero – al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.