Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31988 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31988 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MARSALA il 01/02/1955
avverso l’ordinanza del 02/04/2025 del TRIBUNALE di MARSALA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 02/04/2025, con la quale il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso a NOME COGNOME con la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in data 07/06/2024, irrevocabile dal 24/09/2024 e il beneficio della sospensione condizionale della pena concessogli con sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Marsala in data 26/01/2021, irrevocabile il 27/03/2021;
Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., relativo ad erronea applicazione degli artt. 168 e 163 cod. pen., si lamenta che era stato revocato il beneficio concesso dalla sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in data 07/06/2024, irrevocabile dal 24/09/2024 in quanto dal fascicolo era emerso che il titolo precedente, sebbene preesistente, non era noto al giudice che procedeva e che, invece, era preciso dovere di quel giudice della cognizione acquisire ogni utile informazione sulla posizione giuridica dell’imputato;
che la revoca del beneficio è stata disposta doverosamente e correttamente ai sensi dell’art. 168, terzo comma, cod. pen., poiché la sentenza successiva alla concessione del beneficio comminava una pena, che, comunque, se cumulata con la precedente, era superiore al limite di due anni;
che il ricorrente, senza indicare quale sarebbe stato l’atto dal quale il giudice della cognizione poteva avere conoscenza della sentenza che già aveva concesso il beneficio, si limita ad affermare che «appare strano che non risultata l’indicazione, nel certificato del casellario giudiziario, di tale precedente» e che, quindi, sarebbe evidente l’errore compiuto del giudice della cognizione, non più rimediabile quindi in sede di esecuzione;
che «il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione abbia revocato la sospensione condizionale della pena concessa dal giudice della cognizione, senza aver previamente verificato che a quest’ultimo non fosse nota la causa ostativa, postula, diversamente essendo aspecifico, l’allegazione di elementi indicativi di una tale conoscenza» (Sez. 3, n. 36363 del 21/05/2021, COGNOME, Rv. 282330 – 01)
che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro ammende. tremila in favore della Cassa delle
Così deciso l’il settembre 2025 Il GLYPH – GLYPH ensore
Il Presidente