Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7716 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7716 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 01/04/1993
avverso l’ordinanza del 10/07/2024 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano in composizione monocratica, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta del Pubblico ministero presso lo stesso Tribunale di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del medesimo Tribunale del 4/07/2016, esecutiva in data 25/07/2016, a NOME COGNOME subordinato allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità e precisamente di attività di volontariato presso la Cooperativa II Balzo da svolgersi per sei mesi, con cadenza di una volta al mese, a decorrere dal trentesimo giorno del passaggio in giudicato della suddetta sentenza.
Avverso detta ordinanza COGNOME, tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, lamentando violazione dell’art. 165 cod. pen.
Rileva la difesa che il Giudice dell’esecuzione ha erroneamente ritenuto che l’inadempimento dello svolgimento di attività di volontariato fosse imputabile al condannato.
Osserva, a tale riguardo, che: – NOME aveva personalmente più volte contattato la Cooperativa per poter iniziare l’attività di volontariato e che a tale scopo la difesa e anche NOME avevano inviato delle email; – il condannato, che era domiciliato presso lo studio del difensore e ivi poteva essere contattato, prendeva contatto con i servizi sociali del Comune di pertinenza per poter ottenere la disponibilità di detto ente all’espletamento del volontariato prescritto in sentenza; – l’assistente sociale sollecitata dalle richieste della difesa e del condannato contattava la cooperativa e il Tribunale, ma il 27 giugno 2017 la Procura formulava richiesta di revoca, che però non aveva alcun seguito sino al mese di maggio 2024, venendo fissata l’udienza per la discussione il successivo luglio.
Insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Invero, il Tribunale di Milano, in accoglimento della richiesta del P.m. presso lo stesso Tribunale, correttamente procede alla revoca della sospensione condizionale della pena, dopo avere accertato l’inadempimento dello svolgimento dell’attività di volontariato cui è stata subordinata la sospensione condizionale della pena dalla summenzionata sentenza di condanna, che – come sopra riportato – ha, altresì, previsto uno specifico termine per lo svolgimento di detta attività.
A tale riguardo rileva che: – la documentazione prodotta dalla difesa circa l’attivazione dell’interessato in relazione all’inizio di detta attività risulta limitata ad un breve arco temporale rispetto a quello ben più ampio tra il passaggio in giudicato della suddetta sentenza (25/07/2016) e la richiesta di revoca in esame (11/04/2024); – tale attivazione è stata, inoltre, parziale, riguardando l’interlocuzione solo il difensore del condannato, il Comune di Lacchiarella e la Cooperativa Il Balzo, senza il coinvolgimento, necessario per la riattivazione della procedura di volontariato, dell’Uepe e del Tribunale di Milano; – nel caso in esame non è emerso che il condannato fosse impossibilitato ad adempiere agli obblighi per causa a lui non imputabile, risultando inizialmente irreperibile per l’ente, per avere modificato il proprio contatto telefonico senza preventiva comunicazione, ed essendosi lo stesso adoperato al successivo svolgimento soltanto nei limiti sopra indicati.
Dalla documentazione agli atti, invero, emerge che, la Cooperativa presso la quale doveva essere svolto il servizio di volontariato, alla data del 7 giugno 2017, non era più disponibile per l’irreperibilità del condannato, ma che successivamente, alla data del 21 giugno 2017, manifestava nuovamente la propria disponibilità; e che solo in data 30 novembre 2017 la difesa comunicava a detta società la disponibilità del proprio cliente ad iniziare l’attività di volontariato. Nulla viene, invece, documentato in relazione al lungo arco temporale che va da tale ultima data fino alla richiesta di revoca in esame in data 11 aprile 2024 (successiva, peraltro, a una prima richiesta del 2017).
Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2024.