Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26975 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26975 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GJORM( ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/09/2022 del TRIBUNALE di POTENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/s~ le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 19 settembre 2022 del Tribunale di Potenza che, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato ex art. 168, quarto comma, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena di anni uno, mesi quattro di reclusione, precedentemente concesso dal Tribunale di Potenza con sentenza del 19 settembre 2019, definitiva il 14 dicembre 2019.
Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che il beneficio era stato concesso in presenza di una causa ostativa, posto che COGNOME era stata precedentemente condannata alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione dal G.i.p. del Tribunale di Potenza con sentenza dell’8 giugno 2016, definitiva il 17 ottobre 2016.
La ricorrente articola inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 163, 168, terzo comma, cod. pen. e 236 cod. proc. pen., perché il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di considerare che il giudice della cognizione aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena erroneamente ritenendo che COGNOME fosse incensurata, come si evinceva dal casellario giudiziale agli atti, che era datato 19 dicembre 2014 ed era, quindi, precedente alla sentenza di condanna dell’8 giugno 2016.
Secondo la ricorrente, l’errore nel quale sarebbe incorso il giudice della cognizione non avrebbe permesso al giudice dell’esecuzione di revocare il beneficio concesso, posto che, se il giudice della cognizione avesse esercitato il suo dovere di acquisizione, si sarebbe reso conto della sussistenza della causa ostativa.
Tale situazione, infatti, assimilabile a quella della mancata valutazione di un documento in atti, avrebbe determinato un vizio procedimentale che doveva essere fatto valere mediante gli ordinari mezzi di impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Giova premettere che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa in presenza di alcune cause ostative, rappresentate da fatti antecedenti al passaggio in giudicato del provvedimento concessivo del beneficio. Tale ipotesi di revoca, che trova fondamento nell’inosservanza della legge penale, inficia la stessa concessione del beneficio ed è preordinata all’eliminazione della patologia
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occorsa nella concessione del beneficio, elargito in violazione della legge a colui al quale non doveva essere concesso.
L’art. 164, secondo comma, cod. pen. stabilisce, tra gli altri requisiti, che la sospensione condizionale della pena non possa essere concessa a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per un delitto, anche se intervenuta la riabilitazione.
Il quarto comma del citato articolo (richiamato dall’art. 168, terzo comma, cod. pen.), anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 1976, prevede che tale beneficio non possa essere concesso più di una volta, se non quando il giudice di merito, con una scelta discrezionale, decida di disporre una seconda sospensione condizionale della pena che, in ogni caso, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non può superare i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha stabilito che il giudic dell’esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative solo se tali cause non erano documentalmente note al giudice della cognizione.
A tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381). In tale sentenza, le Sezioni Unite non hanno condiviso l’indirizzo secondo cui la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena sarebbe preclusa al giudice dell’esecuzione nel caso in cui la causa ostativa, sebbene ignota al giudice della cognizione (non risultando documentata in atti), fosse stata, tuttavia, conoscibile mediante l’acquisizione del certificato penale aggiornato alla data della pronuncia della sentenza.
Sul punto, il Collegio ha reputato che la possibilità della conoscenza dei precedenti ostativi, non noti al giudice che aveva concesso la sospensione condizionale della pena, non fosse di ostacolo alla revoca del beneficio nella fase dell’esecuzione, posto che la statuizione di concessione della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena, sebbene contenuta nella sentenza irrevocabile, non partecipa alla natura intrinseca del giudicato sostanziale e resta assistita dalla c.d. preclusione debole (contrapposta alla c.d. preclusione forte, tipica della res iudicata), coprendo esclusivamente il dedotto e non anche il deducibile.
In forza di quanto sopra, il Collegio ritiene che il giudice dell’esecuzione abbia correttamente applicato al caso di specie i richiamati principi giurisprudenziali, evidenziando che la causa ostativa non fosse conosciuta ai giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio, posto che il certificato giudiziale agli atti e quello
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prodotto dal difensore non erano aggiornati ed ha quindi concluso che la decisione del giudice della cognizione non potesse essere preclusiva della pronuncia richiesta al giudice dell’esecuzione dal pubblico ministero.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/03/2023