Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3219 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3219 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME NOME, nato in Nigeria il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/07/2025 della Corte di appello di Genova;
sentita la relazione del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Genova, deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 674 cod. proc. pen., ha revocato, su richiesta del pubblico ministero, la sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con sentenza del Tribunale di Genova del 7 marzo 2021, divenuta irrevocabile il 20 gennaio 2025.
Ha rilevato il giudice dell’esecuzione che sussistevano i presupposti per la revoca del beneficio, essendo sopravvenute, tra la pronuncia della sentenza del 7 marzo 2021 e il passaggio in giudicato, numerose condanne definitive a pena detentiva che non ne avrebbero consentito la concessione.
Avverso tale ordinanza il difensore dell’interessato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo, con cui ha censurato la motivazione del provvedimento impugnato perchØ carente, contraddittoria e generica.
Ha dedotto che la richiesta di revoca del pubblico ministero si fondava su quattro sentenze di condanna, due delle quali, divenute irrevocabili in tempi antecedenti alla pronuncia del Tribunale di Genova, a pene che, ove cumulate ai sensi del comma quarto dell’art. 164 cod. pen., avrebbero consentito comunque la sospensione condizionale.
Ha rimarcato che le altre due condanne, passate in giudicato successivamente alla sentenza di primo grado, non potevano essere di ostacolo alla concessione del beneficio, legittimamente disposto dal giudice.
Ha eccepito, mediante richiamo a precedenti giurisprudenziali sul tema, l’illegittimità della revoca in executivis della sospensione condizionale della pena, riconosciuta in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di una causa ostativa nota al
giudice d’appello, non rilevando che questi non abbia esercitato ex officio il potere di revoca o non sia stato investito della questione per effetto d’impugnazione del pubblico ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
Ai sensi dell’art. 168, terzo comma, cod. pen. la sospensione condizionale della pena Ł revocata di diritto quando Ł stata concessa, in presenza di cause ostative, in violazione dell’articolo 164, quarto comma, che fa divieto di applicare il beneficio piø di una volta, salvo il potere del giudice della nuova condanna di accordare comunque la sospensione condizionale se la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata in precedenza, non superi i limiti di concedibilità di cui all’art. 163 cod. pen.
L’art. 674 cod. proc. pen., al comma 1bis , attribuisce al giudice dell’esecuzione il potere di revoca della sospensione condizionale ove ricorrano le condizioni di cui al menzionato art. 168, comma terzo, cod. pen.
La ratio della disposizione Ł stata individuata nell’esigenza di contrastare il fenomeno delle ripetute e illegittime concessioni della sospensione condizionale causato dal tardivo aggiornamento del casellario giudiziale (cfr., in parte motiva,Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 – 01).
Ciò premesso, dalla stessa prospettazione del ricorrente, risulta che, antecedentemente al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Genova, NOME Ł stato destinatario di quattro sentenze di condanna a pena detentiva per delitti: due divenute irrevocabili prima della condanna in primo grado a pena condizionalmente sospesa, due successivamente.
Le due condanne antecedenti alla sentenza del Tribunale di Genova del 7 marzo 2021, come correttamente evidenziato nella requisitoria scritta dal Procuratore generale, erano in sØ ostative alla concessione del beneficio, in ossequio all’indicazione giurisprudenziale secondo cui «la concessione della sospensione condizionale della pena Ł in ogni caso preclusa a chi abbia riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitto, anche quando il beneficio non Ł stato applicato in relazione alla prima condanna, ed indipendentemente dalla durata complessiva della reclusione come determinata per effetto del cumulo di tutte le sanzioni irrogate e da irrogare» (Sez. 5, n. 41645 del 27/06/2014, Timis, Rv. 260045 – 01).
Ed invero, ai sensi dell’art. 164, comma secondo, n. 1, cod. pen. la sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto. Il rigore del divieto Ł temperato unicamente dalla previsione del comma quarto dell’art. 164, come modificata dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 95 del 1976, qualora a una condanna per delitto a pena detentiva (sospesa o non) sopravvenga una nuova condanna a pena che, cumulata con quella già irrogata, non superi i limiti stabiliti dall’articolo 163 cod. pen.
L’incontestata sopravvenienza, tra la pronuncia di primo grado e il passaggio in giudicato della sentenza del 7 marzo 2021, di altre due condanne irrevocabili a pena detentiva vale ulteriormente a giustificare la revoca del beneficio, legittimamente disposta dal giudice dell’esecuzione, senza che possa rappresentare un ostacolo all’esercizio del potere di revoca ex art. 674, comma 1 bis , cit. l’omessa adozione da parte del giudice della cognizione in grado d’appello di una statuizione sulla sospensione condizionale della pena. Sul tema i precedenti piø risalenti richiamati dal ricorrente risultano superati dal principio di diritto stabilito da Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, COGNOME, Rv. 287004 – 01, secondo cui
«Ł legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d’appello, non investito dell’impugnazione sul punto, essendo a quest’ultimo precluso il potere di revoca d’ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita». In altri termini, solo la devoluzione in sede di impugnazione della questione in ordine all’errore nell’applicazione del beneficio sbarra la strada all’intervento del giudice dell’esecuzione.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 18/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME