Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4381 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4381 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOTRICELLO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata, con la quale la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena – concesso a NOME COGNOME con la sentenza emessa dalla stessa Corte di appello in data 23 settembre 2020, irrevocabile il 16 giugno 2021 (sub 1) – ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., in relazione all’ulteriore condanna emessa dalla stessa Corte di appello in data 2 novembre 2021, irrevocabile il 4 luglio 2022 (sub 2), sul presupposto della irrevocabilità della condanna sub 2) successivamente alla irrevocabilità della condanna sub 1) che ha concesso il beneficio, e prima della scadenza dei termini di durata della sospensione condizionale stabiliti dall’art. 163 cod. pen.;
rilevato che la revoca si fonda, inoltre, sulla circostanza che i delitti di cui alla sentenza sub 2) sono stati commessi in epoca antecedente al passaggio in giudicato della sentenza sub 1), e sulla circostanza che la pena irrogata, cumulata con quella sospesa, supera i limiti di cui all’art. 163 cod. pen.;
letto il ricorso, con il quale NOME eccepisce violazione ed erronea applicazione dell’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. e illogicità della motivazione, con specifico riferimento al travisamento della nozione di “delitto anteriormente commesso” e, quindi, al requisito della “anteriorità del reato” ai fini della revoca;
rilevato, altresì, che:
il ricorso è manifestamente infondato, in quanto in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità;
il ricorrente, invero, ritiene non applicabile al caso di specie il principio giurisprudenziale per il quale l’anteriorità del reato va valutato, in relazione alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, piuttosto che in relazione alla data di commissione del primo reato, dovendosi interpretare l’avverbio “anteriormente” nel suo significato letterale e, quindi, con riferimento alla sequenza cronologica dei fatti di reato, pena la violazione della ratio della norma e la determinazione di effetti pregiudizievoli per il condannato;
per tali ragioni, nella prospettazione difensiva, risalendo il primo reato (con pena sospesa) a data antecedente a quella del secondo (causa di revoca), non sussisterebbero le condizioni per procedere alla revoca del beneficio, non rientrando, peraltro, il caso in esame neppure nella previsione di cui all’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.;
ritenuto che la censura è inammissibile, avendo il giudice dell’esecuzione fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali circa la nozione di “anteriorità del reato”, e, nello specifico, del principio per il quale «ai fini del revoca della sospensione condizionale della pena, l’anteriorità del reato
successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non già a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce» (Sez. 1, n. 605 del 03/12/2004, dep. 2005, Birriolo, Rv. 230541-01), non ravvisandosi alcuna ragione per discostarsi, in questa sede, da tale consolidato principio di diritto;
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2025