Revoca Sospensione Condizionale: La Cassazione Chiarisce i Poteri del Giudice
La revoca sospensione condizionale della pena è un tema cruciale nel diritto penale esecutivo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 8745/2024) offre importanti chiarimenti sui poteri del giudice dell’esecuzione, specialmente quando un beneficio viene concesso sulla base di informazioni incomplete, come un casellario giudiziale non aggiornato. Analizziamo questa decisione per capire i principi affermati e le loro conseguenze pratiche.
Il Caso in Esame: Una Terza Sospensione Concessa per Errore
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo contro un’ordinanza del Tribunale di Civitavecchia. Quest’ultimo, in qualità di giudice dell’esecuzione, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso all’imputato.
Il problema era sorto perché il beneficio era stato concesso per la terza volta, in apparente violazione dell’art. 164, comma 4, del codice penale. L’imputato aveva infatti subito una seconda condanna per ricettazione, che costituiva una ‘causa ostativa’ alla concessione di un’ulteriore sospensione. Tuttavia, al momento della terza concessione, questa seconda condanna non risultava ancora nel certificato del casellario giudiziale a disposizione del giudice della cognizione.
La Revoca Sospensione Condizionale e la Conoscenza del Giudice
Il cuore della questione giuridica risiede nel bilanciamento tra la stabilità di una decisione giudiziaria (la concessione del beneficio) e la necessità di rispettare i limiti imperativi di legge. La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione stabilisce un principio chiaro: il giudice dell’esecuzione può e deve revocare la sospensione condizionale concessa illegalmente, a meno che le cause ostative non fossero già documentalmente note al giudice che ha emesso la sentenza di condanna.
In questo caso, il giudice dell’esecuzione ha adempiuto al suo dovere di verifica, acquisendo il fascicolo processuale. L’indagine ha rivelato che il giudice della cognizione, basandosi sugli atti a sua disposizione, in particolare un casellario giudiziale non ancora aggiornato, non poteva essere a conoscenza della condanna ostativa. Di conseguenza, la concessione del beneficio, seppur viziata, non era frutto di un errore di valutazione del giudice, ma di una carenza informativa.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. I giudici hanno ribadito che la verifica della correttezza nella concessione del beneficio è un compito precipuo della fase esecutiva. La conclusione del Tribunale di Civitavecchia è stata definita ‘logicamente ineccepibile’.
Se il giudice della cognizione non ha potuto conoscere la causa ostativa per ragioni oggettive e documentali (come un certificato incompleto), non si forma un ‘giudicato’ sulla sussistenza delle condizioni per il beneficio. Pertanto, il giudice dell’esecuzione ha il potere-dovere di ripristinare la legalità, revocando una sospensione che non avrebbe mai dovuto essere concessa. La decisione impugnata era, quindi, pienamente legittima.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza n. 8745/2024 rafforza un principio fondamentale: la fase dell’esecuzione penale non è una mera ratifica delle decisioni precedenti, ma un momento di controllo attivo della legalità. La revoca sospensione condizionale è uno strumento essenziale per correggere errori che possono verificarsi durante il processo di cognizione, specialmente quelli derivanti da carenze informative non imputabili al giudice.
Per i condannati, ciò significa che la concessione di un beneficio come la sospensione condizionale non è definitiva se ottenuta in violazione dei presupposti di legge. Per gli operatori del diritto, questa decisione sottolinea l’importanza di una verifica accurata e completa della posizione del proprio assistito e la centralità del casellario giudiziale, la cui tempestiva aggiornatura è cruciale per la corretta applicazione della legge.
Il giudice dell’esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena?
Sì, il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena se questo è stato concesso in violazione della legge, ad esempio in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero già documentalmente note al giudice che ha emesso la sentenza.
Cosa accade se il casellario giudiziale del condannato non era aggiornato al momento della concessione del beneficio?
Se il giudice che ha concesso il beneficio non poteva essere a conoscenza di una precedente condanna ostativa a causa di un casellario giudiziale non aggiornato, la successiva revoca della sospensione da parte del giudice dell’esecuzione è considerata legittima e corretta.
Qual è il compito del giudice dell’esecuzione prima di decidere sulla revoca?
Prima di decidere sulla revoca, il giudice dell’esecuzione ha il dovere di acquisire il fascicolo del giudizio originario per verificare se le condizioni che impedivano la concessione del beneficio fossero o meno documentalmente note al giudice che lo aveva concesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8745 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8745 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ALTAMURA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/10/2023 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che l’unico motivo posto dal ricorrente NOME COGNOME a base dell’impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché manifestamente infondato.
È pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il giudice dell’esecuzione possa revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica, il fasc del giudizio di cognizione (fra le altre, Sez. U., n. 37345 del 23/04/2015, Long Rv. 264381; Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018, COGNOME, Rv. 272832).
Nel caso di specie non risulta che il giudice dell’esecuzione, prima provvedere alla revoca della sospensione condizionale in quanto concessa in violazione dell’art. 164, comma 4, cod. pen., ha acquisito il fascicolo del giudi al cui esito era stato concesso il beneficio per la terza volta, al fine di verifi le condizioni ostative fossero o meno documentalmente note. In esito a tale verifica è prevenuto alla conclusione, logicamente ineccepibile, che il giudice dell cognizione non poteva, sulla base degli atti nella sua disponibilità ed in particol di certificato del casellario giudiziale non ancora aggiornato, essere a conoscenza della seconda sentenza di condanna per il delitto di ricettazione ostativa a concessione del beneficio per la terza volta.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 25 gennaio 2024.