Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32409 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32409 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAMPI BISENZIO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/02/2024 del TRIBUNALE di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Firenze in composizione collegiale – in funzione di Giudice dell’esecuzione – ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato accordato a NOME COGNOME con la sentenza della Corte di appello di Firenze del 03/07/2018 (passata in giudicato il 03/11/2020), che aveva parzialmente riformato la sentenza del 02/03/2017 del Tribunale della medesima città; il provvedimento di revoca trae origine dall’avere il condannato commesso – entro il quinquennio di prova – un nuovo delitto, in relazione al quale ha riportato condanna alla pena di anni tre di reclusione, inflitta con la sentenza n. 3791/2018 (passata in giudicato il 03/11/2020) della medesima Corte di appello.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo un motivo unico, mediante il quale si duole del vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 168 cod. pen Rappresenta la difesa che, nonostante l’affermazione di penale responsabilità a carico del COGNOME, relativamente alla seconda sentenza, sia ormai divenuta definitiva, non altrettanto può dirsi quanto alla pena detentiva riportata; è ancora pendente, infatti, a norma dell’art. 95 d.P.R. 10 ottobre 2022, n. 150, la procedura volta all’irrogazione di una pena sostitutiva, in luogo di quella detentiva. Anche le conseguenti determinazione ex art. 168 comma 1 n. 2) cod. pen., quindi, sarebbero state da posticipare all’esito del giudizio inerente alla sostituzione della pena detentiva.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per carenza originaria di interesse.
Integrando brevemente quanto riportato in parte narrativa, può sottolinearsi come al COGNOME sia stato revocato il beneficio della sospensione condizionale precedentemente concesso, in ragione dell’intervento di altra condanna successiva, riportata in relazione a reato commesso entro il quinquennio di prova. Relativamente a tale ultima condanna, il ricorrente ha domandato la sostituzione della pena detentiva, con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Nel corso della relativa procedura, il Tribunale di Firenze in composizione collegiale – quale Giudice dell’esecuzione – ha disposto l’acquisizione, presso
l’Ufficio di esecuzione penale esterna e presso la polizia giudiziaria, di tutte l informazioni necessarie, inerenti “alla vita personale, familiare, sociale ed economica del condannato”; ha demandato all’UEPE, inoltre, la predisposizione di un programma trattamentale concernente lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, con la relativa disponibilità dell’ente ed ha rinviato a udienza successiva per la decisione definitiva in ordine alla invocata sostituzione.
Nel frattempo, lo stesso Giudice dell’esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.
3. Risulta evidente, allora, la inammissibilità dell’impugnazione per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; tale norma pone una regola dotata di valenza generale in tema di impugnazioni, quindi applicabile anche in caso di ricorso per cassazione, secondo cui l’impugnazione stessa è inammissibile, allorquando venga proposta da chi non ha interesse. E infatti, il riconoscimento del relativo diritto postula la presenza di un interess immediato, concreto ed attuale, alla rimozione di una situazione di svantaggio processuale, derivante da una decisione giudiziale di cui venga contestata la correttezza e, correlativamente, al conseguimento di una utilità concretamente apprezzabile, consistente nell’adozione di una decisione dalla quale derivi – per il ricorrente – un risultato maggiormente vantaggioso (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, COGNOME, Rv. 269199). La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha evidenziato come – nella materia delle impugnazioni – debba trovare applicazione la regola generale dettata dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui – per proporre ricorso – il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va valutato con riferimento all’idoneità dell’esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica aggredita, quale illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, Migliore, Rv. 282542; Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, COGNOME, Rv. 281010; Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, COGNOME, Rv. 268990). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nella concreta fattispecie, infatti, COGNOME non può essere ritenuto legittimato a proporre la questione sopra sintetizzata, inerente al fatto che la sentenza di condanna a pena detentiva, allorquando questa venga sostituita con il lavoro di pubblica utilità, possa – o meno – rappresentare titolo idoneo alla revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa. Tale carenza di legittimazione alla deduzione della doglianza deriva dal fatto che, al momento, la sostituzione della pena detentiva inflitta, mediante il corrispondente lavoro di pubblica utilità, non è stata ancora disposta; la revoca della precedente sospensione condizionale della pena, quindi, si fonda semplicemente sull’attuale
esistenza di una condanna a pena detentiva, per nuovo delitto commesso in epoca posteriore, rispetto alla concessione del beneficio.
La censura difensiva, insomma, presenta allo stato una connotazione quasi ipotetica e congetturale, tanto che la decisione da adottare non può che essere quella della inammissibilità per carenza originaria di interesse.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma – che si stima equo fissare in euro tremila – in favore della Cassa delle ammende (non ravvisandosi elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 04 giugno 2024.