Revoca Sospensione Condizionale: Il Momento Decisivo del Secondo Reato
La sospensione condizionale della pena rappresenta una fondamentale opportunità di riscatto per chi viene condannato, ma è un beneficio subordinato a una condizione precisa: non commettere altri reati. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto cruciale riguardo la revoca sospensione condizionale, specificando quale sia il riferimento temporale corretto per valutare la condotta del condannato. Questo articolo analizza la decisione, offrendo una spiegazione chiara di un principio giuridico consolidato.
Il Caso in Esame: Un Beneficio Messo in Discussione
Il caso riguarda un individuo a cui era stata concessa la sospensione condizionale della pena con una sentenza divenuta definitiva nel febbraio 2015. Successivamente, questo beneficio è stato revocato dal Tribunale in fase di esecuzione. Il motivo? Una nuova condanna, riportata nel 2017, per un delitto commesso nel luglio 2014.
Contro questa decisione, l’interessato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo un’interpretazione errata della legge.
La Tesi Difensiva e la Revoca Sospensione Condizionale
La difesa del ricorrente si basava su un preciso argomento temporale. Sosteneva che la revoca fosse illegittima perché il secondo reato (commesso nel 2014) era avvenuto in un’epoca successiva alla commissione del primo reato per cui era stato concesso il beneficio (avvenuto nel 2009).
In pratica, secondo il ricorrente, il termine di paragone per valutare la ‘recidiva’ ai fini della revoca doveva essere la data di commissione del primo reato, non la data in cui la relativa sentenza era diventata definitiva.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso palesemente infondato e quindi inammissibile. I giudici hanno ribadito un principio pacifico e consolidato in giurisprudenza. In tema di revoca sospensione condizionale, l’anteriorità del reato successivamente giudicato deve essere determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio, e non a quella di commissione del reato a cui tale sentenza si riferisce.
Questo significa che il periodo di ‘prova’ per il condannato inizia, di fatto, dal momento in cui commette il primo reato. Se, prima che la sentenza per quel reato diventi definitiva e irrevocabile, egli commette un altro delitto, la condizione per il mantenimento del beneficio viene meno.
Nel caso specifico, il secondo reato è stato commesso nel luglio 2014, ovvero prima che la prima sentenza diventasse definitiva nel febbraio 2015. Di conseguenza, la revoca del beneficio da parte del giudice dell’esecuzione è stata ritenuta corretta e conforme alla legge.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un’interpretazione rigorosa dei presupposti per la revoca del beneficio. La decisione sottolinea che la sospensione condizionale non è un diritto acquisito, ma una concessione subordinata a una condotta irreprensibile per tutto l’arco temporale rilevante. Il momento chiave non è il confronto tra le date di commissione dei due reati, ma la verifica che il secondo reato sia stato commesso prima del passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio per il primo. Il ricorrente, oltre a vedersi respingere il ricorso, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a conferma della manifesta infondatezza delle sue doglianze.
Quando può essere revocata la sospensione condizionale della pena per un nuovo reato?
La sospensione condizionale può essere revocata se il condannato commette un nuovo delitto prima che la sentenza che ha concesso il beneficio sia diventata definitiva e irrevocabile.
Quale data è rilevante per determinare se un nuovo reato causa la revoca della sospensione condizionale?
La data rilevante è quella in cui la sentenza che concede il beneficio diventa irrevocabile. Il nuovo reato deve essere stato commesso prima di tale data, non necessariamente prima della commissione del primo reato.
Cosa succede se un ricorso contro la revoca del beneficio viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, come nel caso di specie, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se non vi sono cause di esonero, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37789 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37789 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/05/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORD
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;’
RITENUTO IN FATI -0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in data 22 maggio 2024, con la quale il Tribunale di Napoli Nord ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad NOME Con la sentenza n. 2009/741 del Giudice per l’udienza preliminare di Santa Maria Capua Vetere, riformata dalla Corte di appello di Napoli e definitiva il 20/02/2015;
Ritenuto che la revoca è stata disposta perché il condannato ha riportato altra condanna in data 08/06/2017 alla pena di anni due per delitto anteriormente commesso;
che il ricorso lamenta l’omessa motivazione sulla memoria difensiva depositata nel corso dell’incidente di esecuzione e sostiene che la condanna sopravvenuta attiene a reati commessi il 04/07/2014 e dunque in epoca successiva alla commissione dei reati oggetto del procedimento nel quale gli era stato concesso il beneficio (01/02/2009);
che le doglianze sono palesemente infondate, essendo pacifico in giurisprudenza che «in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l’anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce» (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Rv. 280056-01; Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, dep. 2016, Rv. 265724);
che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2024
Il Presidente