Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1204 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1204 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
COGNOME NOME nato a GENOVA il 08/04/1983 avverso l’ordinanza del 12/06/2024 del TRIBUNALE di Torino udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato, ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 2 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con sentenza del Tribunale di Brescia del 15 giugno 2016, irrevocabile il 6 marzo 2018, con la quale il predetto Ł stato condannato alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione.
La revoca Ł stata giustificata con l’ulteriore condanna, inflitta a Carpi dal Tribunale di Torino con sentenza del 12 dicembre 2016, irrevocabile il 22 aprile 2021, per reato commesso tra l’8 agosto 2009 e il 6 ottobre 2014, a pena che, cumulata con quella di cui sopra, supera il limite di cui all’art. 163 cod. pen.
Carpi, con atto del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata sulla scorta di due motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito inosservanza della legge penale in ordine al mancato riconoscimento, ai sensi dell’art. 167 cod. pen., dell’estinzione del reato per cui era stata pronunciata condanna a pena condizionalmente sospesa.
Invero, nei cinque anni successivi dall’irrevocabilità della sentenza concessiva del beneficio in parola il ricorrente non ha commesso nuovi reati, sicchØ l’effetto estintivo del reato si Ł verificato ex lege, per effetto del decorso del tempo, ed Ł divenuto intangibile.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto inosservanza della legge penale in ordine alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere il giudice dell’esecuzione revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena sulla scorta di un motivo diverso da quello dedotto dal pubblico ministero, il quale aveva invocato l’applicazione dell’art. 168, comma
primo, n. 1 cod. pen.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
Con richiesta dell’8 maggio 2024 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha avanzato istanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con sentenza del Tribunale di Brescia del 15 giugno 2016, irrevocabile il 6 marzo 2018, per delitti commessi tra il 1° ottobre 2010 e il 17 novembre 2011.
La revoca Ł stata chiesta a causa della intervenuta irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Torino del 12 dicembre 2016, in relazione al reato di cui all’art. 612 bis cod. pen. commesso tra l’8 agosto 2009 e il 6 ottobre 2014.
Il cumulo delle pene risulta pari a due anni e sei mesi di reclusione.
L’istanza del Pubblico ministero Ł stata qualificata dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 2 cod. pen. e su tale aspetto si appunta uno dei motivi di ricorso che, afferendo a profilo processuale, deve essere esaminato prioritariamente.
La censura Ł infondata, in quanto la diversa qualificazione della ipotesi di revoca della sospensione condizionale da parte del giudice dell’esecuzione non ha determinato alcuna violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Invero, il diritto di difesa delle parti deve svolgersi con riferimento alle questioni dedotte e non alla qualificazione giuridica delle stesse.
Ne deriva che, vertendosi, peraltro, sempre in tema di revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 168, comma primo, cod. pen., non si Ł determinata alcuna violazione fra quelle eccepite dal ricorrente.
3. E’ infondato anche il primo motivo di ricorso.
Il principio invocato dal ricorrente secondo cui non Ł possibile procedere alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena quando, per effetto del positivo decorso del quinquennio, si sia consolidato il diritto all’estinzione del reato, non impedisce, nel caso in cui si sia verificata, nelle more del decorso del quinquennio, la maturazione della causa di revoca, l’adozione del conseguente provvedimento.
Sostiene il ricorrente che, essendo divenuta irrevocabile la sentenza di concessione del beneficio della sospensione condizionale in data 6 marzo 2018, alla data del 6 marzo 2023, sarebbe maturato il termine di estinzione della pena ai sensi dell’art. 167 cod. pen., con conseguente preclusione di ogni successivo provvedimento idoneo ad incidere sul beneficio.
L’assunto Ł privo di fondamento.
Risale a Sez. U, n. Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, COGNOME, Rv. 210798 l’affermazione secondo cui «il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall’art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa. Conseguentemente gli effetti di diritto sostanziale risalgono “de jure” al momento in cui si Ł verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa. SicchØ il provvedimento di revoca non Ł che un atto ricognitivo della caducazione del beneficio già avvenuta “ope legis” al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato».
In motivazione, Ł stato precisato che «il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall’art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa e,
conseguentemente, gli effetti di diritto sostanziale risalgono di diritto al momento in cui si Ł verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa, giacchØ la revoca formale non Ł che un atto ricognitivo di una decadenza già avvenuta ope legis al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato Diversamente, nell’ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 168 cod. pen., il provvedimento di revoca non Ł meramente dichiarativo, ma costitutivo, e investe una valutazione che resta preclusa sia al giudice di appello, sia a quello dell’esecuzione».
In termini di totale coerenza con tale principio Ł stato, di recente, affermato che «in tema di esecuzione, non osta alla revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168, comma primo, cod. pen. la circostanza che il giudice dell’esecuzione abbia già dichiarato estinto il reato per positivo superamento del periodo di sospensione, atteso che i provvedimenti del giudice dell’esecuzione sono caratterizzati da stabilità relativa e il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa, sostanziandosi in un atto ricognitivo di una decadenza già avvenuta “ope legis”» (Sez. 1, n. 44296 del 19/11/2024, Caricola, Rv. 287153).
Tale condivisibile principio (vi Ł un precedente conforme costituito da Sez. 1, n. 46481 del 18/10/2023, COGNOME, n.m.) rende, a maggior ragione, legittima l’adozione del provvedimento di revoca della sospensione condizionale per essersi verificata nel quinquennio la causa di eliminazione del beneficio, a prescindere dalla intervenuta declaratoria oltre il predetto termine, anche nel caso in cui la declaratoria di estinzione non sia stata adottata.
NØ rileva in senso contrario il precedente citato sia dal ricorrente che dal Procuratore generale.
E’ stato richiamato, infatti l’arresto secondo cui «il reato per cui sia stata pronunciata condanna a pena condizionalmente sospesa si estingue, ai sensi dell’art. 167 cod. pen., anche quando sia successivamente intervenuta, nei termini stabiliti dall’art. 163 cod. pen., condanna per altro reato anteriormente commesso, se nell’infliggere quest’ultima il giudice della cognizione avrebbe potuto disporre la revoca del beneficio precedentemente concesso» (Sez. 1, n. 19936 del 08/10/2013, dep. 2014, Medina, Rv. 262330).
Si tratta, tuttavia, di principio avente ad oggetto l’ipotesi in cui il beneficio della sospensione condizionale della pena viene revocato ai sensi dell’art. 168 comma secondo, cod. pen., ossia l’ipotesi di revoca facoltativa che non ricorre nel caso di specie.
Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 25/10/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME