Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42002 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42002 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a IVREA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/04/2024 del GIP TRIBUNALE di IVREA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Osservato che, con l’ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato, ai sensi dell’art. 164 comma 4 cod. pen., la sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con sentenza resa dal medesimo Giudice il 09/02/2015, irr. il 05/10/2021, avendo il condanNOME già goduto in precedenza, per due volte, del medesimo beneficio.
Rilevato che il ricorso proposto dal condanNOME avverso detto provvedimento è inammissibile perché manifestamente infondato, atteso il principio di diritto recentemente affermato da Se . z. un. 30/05/2024, COGNOME, inform. provv. 8/2024, per cui è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d’appello, che non sia stato investito sul punto dell’impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all’illegittimità del beneficio.
Osservato, in particolare, che il ricorso non deduce che il giudice d’appello fosse stato sollecitato alla revoca della sospensione, anzi, nell’affermare che doveva farlo d’ufficio, pone un principio contrario a quello sancito dalla AVV_NOTAIO.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di ‘una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.