Revoca Sospensione Condizionale: Quando un Nuovo Reato Annulla il Beneficio
La sospensione condizionale della pena rappresenta una seconda possibilità offerta dall’ordinamento a chi viene condannato per reati di minore gravità. Tuttavia, questo beneficio è subordinato a una condizione precisa: non commettere nuovi reati. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i presupposti per la revoca sospensione condizionale, distinguendo nettamente i casi in cui essa è un atto quasi automatico da quelli che richiedono indagini più approfondite. Analizziamo la decisione per comprendere meglio questa importante dinamica del diritto penale.
I Fatti del Caso in Analisi
Un soggetto, già condannato con una sentenza del 2011 divenuta definitiva e beneficiario della sospensione condizionale della pena, si è visto revocare tale beneficio dal Tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione. La causa della revoca era una nuova condanna, divenuta irrevocabile nel 2020, per un reato commesso nel 2015, ovvero entro il quinquennio dalla prima condanna.
Contro l’ordinanza di revoca, l’interessato ha proposto ricorso per cassazione. La sua difesa si basava su un presunto errore del giudice dell’esecuzione, che non avrebbe verificato se il giudice della prima condanna fosse a conoscenza di eventuali precedenti penali ostativi alla concessione del beneficio, richiamando un noto principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza “Longo”.
La Difesa e il Principio “Longo”
Il ricorrente ha tentato di applicare al suo caso il principio di diritto stabilito dalla sentenza “Longo” (Cass. Sez. U, n. 373345/2015). Secondo tale principio, il giudice dell’esecuzione, prima di revocare una sospensione condizionale concessa in violazione di legge (ad esempio, per la presenza di precedenti penali ostativi), deve verificare se il giudice della cognizione fosse effettivamente a conoscenza di tali precedenti. Se il giudice era a conoscenza e ha comunque concesso il beneficio, la sua decisione, seppur errata, non può essere corretta in sede esecutiva.
L’argomento della difesa, tuttavia, si è rivelato un tentativo di applicare un principio pertinente a una fattispecie completamente diversa da quella in esame.
La Decisione della Cassazione sulla Revoca Sospensione Condizionale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo gli argomenti della difesa manifestamente infondati. I giudici di legittimità hanno chiarito che il caso in esame non riguardava una sospensione condizionale concessa illegittimamente ab origine, ma una revoca sospensione condizionale dovuta a un fatto successivo: la commissione di un nuovo delitto nel quinquennio.
Questa distinzione è cruciale. Il principio “Longo” si applica all’ipotesi di cui all’art. 168, quarto comma, cod. pen. (revoca per concessione in violazione dell’art. 164, comma 4, cod. pen.). Il caso di specie, invece, rientrava pienamente nella previsione dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., che disciplina la revoca per la commissione di un nuovo reato.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che il giudice dell’esecuzione aveva correttamente agito. La revoca era giustificata dal semplice verificarsi delle condizioni oggettive previste dalla legge: la commissione, da parte del condannato, di un nuovo delitto entro cinque anni dalla prima condanna irrevocabile, per il quale era stata inflitta una pena detentiva (quattro mesi di reclusione) non a sua volta sospesa. Non era necessario alcun accertamento ulteriore sulla conoscenza o meno di precedenti da parte del primo giudice, poiché la causa della revoca non era un vizio iniziale della concessione, ma il comportamento successivo del condannato. La Corte ha ribadito che l’invocazione del principio “Longo” era del tutto fuori luogo, in quanto applicabile a un’ipotesi di revoca non ricorrente nel caso specifico.
Le Conclusioni
In conclusione, questa ordinanza della Cassazione offre un importante chiarimento sui meccanismi di revoca sospensione condizionale. Viene ribadita la netta differenza tra la revoca per un vizio genetico del beneficio (concessione illegittima) e quella per una causa sopravvenuta (nuovo reato). Nel secondo caso, che è anche il più frequente, la revoca opera di diritto al semplice verificarsi dei presupposti di legge, senza che il giudice dell’esecuzione debba compiere le complesse verifiche procedurali richieste invece dalla giurisprudenza “Longo”. Questa decisione consolida un principio di certezza del diritto, confermando che la seconda possibilità offerta dalla sospensione condizionale è strettamente legata alla buona condotta futura del condannato.
Quando viene revocata di diritto la sospensione condizionale della pena?
La sospensione condizionale viene revocata di diritto se il condannato, entro cinque anni dalla condanna irrevocabile, commette un nuovo delitto per il quale gli viene inflitta una pena detentiva, anche se questa non supera i limiti per una nuova sospensione.
Il principio della sentenza “Longo” si applica sempre in caso di revoca della sospensione condizionale?
No, il principio stabilito dalle Sezioni Unite “Longo” non si applica sempre. Riguarda specificamente i casi in cui la revoca è richiesta perché il beneficio fu concesso inizialmente in violazione di legge (ad es. per precedenti ostativi), non quando la revoca è dovuta alla commissione di un nuovo reato dopo la condanna.
Cosa deve verificare il giudice dell’esecuzione per revocare la sospensione a causa di un nuovo reato?
Il giudice dell’esecuzione deve limitarsi a verificare il ricorrere delle condizioni oggettive previste dalla legge: che sia stato commesso un nuovo delitto entro il termine di cinque anni dalla prima condanna irrevocabile e che per tale delitto sia stata inflitta una pena detentiva non sospesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40956 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40956 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASACANDITELLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/05/2024 del TRIBUNALE di FORLI’
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN DATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza preambolo, con la quale il Tribunale di Forlì, in funzione di gi dell’esecuzione, ha revocato nei suoi riguardi il beneficio della sospen condizionale della pena concesso con sentenza del Tribunale di Forlì del 19 lu 2011, irrevocabile il 1 ottobre 2011 e, con tre distinti motivi, lame violazione di legge e il vizio di motivazione perché la revoca sarebbe disposta senza accertare, in ossequio al principio di diritto espresso in legittimità dalle Sez. U. n. 373345 del 23/04/2015, Longo, RV. 264381) attraverso l’acquisizione al fascicolo processuale, se il giudice della cog fosse già o meno a conoscenza dei precedenti penali ostativi alla concessione beneficio, nonché deduce che anche la condanna pregiudicante sarebbe stat pronunciata con il beneficio della sospensione condizionale della pena;
rilevato che tutti i motivi in parola, che richiamano l’applicazion principio espresso da Sez. U Longo, citata, sono manifestamente infonda poichè trascurano di considerare che, secondo il giudice dell’esecuzione il comportante la revoca era da ravvisarsi nella sentenza del Tribunale di For data 10 ottobre 2018, irrevocabile il 17 novembre 2020, di condanna alla pena quattro mesi di reclusione per un fatto commesso il 27 dicembre 2015 e, e c tale pena – contrariamente a quanto dedotto – non è stata subordinat beneficio della sospensione condizionale;
ritenuto che correttamente il Giudice a quo ha osservato che detta condanna era intervenuta nel quinquennio dalla concessione del beneficio e c la revoca era giustificata dal disposto di cui all’art. 168, comma 1, n. pen.;
ritenuto, dunque, che erroneamente il ricorrente invoca l’applicazion caso che ci occupa del principio espresso dalle Sezioni Unite Longo, secondo c «il giudice dell’esecuzione deve revocare il beneficio della sospens condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, c pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fos documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giud dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascic giudizio», poiché tale principio è pacificamente applicabile al caso in richiesta del pubblico ministero di revoca del beneficio della sospens condizionale sia svolta ai sensi degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., ipotesi qui non ricorrente;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile conseguente condanna dea ricorrente al pagamento delle spese processuali e
per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stim equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna4 ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Pr sidente