Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38677 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38677 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a OTTAVIANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/05/2025 del TRIBUNALE di Benevento udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale COGNOME, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso con i relativi provvedimenti in tema di spese del giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20.5.2025, il Tribunale di Benevento, nell’esercizio delle funzioni di giudice dell’esecuzione, a richiesta del Pubblico Ministero, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a COGNOME NOME con la sentenza del Tribunale di Benevento del 10.9.2021, confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza del 3.11.2022, divenuta irrevocabile il 3.2.2023.
Il beneficio è stato revocato perché accordato in violazione dell’art. 164 c. 4 cod. pen., in quanto, alla data della pronuncia, l’imputato aveva già riportato una condanna a pena sospesa che, cumulata a quella inflitta, superava i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen..
Avverso la menzionata ordinanza, ricorre per cassazione NOME a mezzo del difensore, articolando tre motivi che si enunciano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
Essendo i primi due motivi strettamente collegati, vengono illustrati e trattati congiuntamente.
2.a. Violazione ed errata applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale ex art.606 lett. b) in relazione all’art. 168 cod.pen. e all’art. 125 cod. proc. pen., avendo il Giudice dell’esecuzione revocato il beneficio nonostante, alla data della pronuncia della sentenza del 10.9.2021 che ha concesso la sospensione condizionale della pena, il Giudice della cognizione potesse conoscere il precedente ostativo costituito da sentenza pronunciata nel 2019, sia acquisendo un certificato penale aggiornato, sia deducendolo dal fatto che l’imputato si era presentato come sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento al servizio sociale. In tal modo, ad avviso del ricorrente, facendo erronea applicazione del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte a SSUU con sentenza n. 37345 del 2015.
2.b. Illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. non avendo il Giudice dell’esecuzione motivato in ordine alle ragioni giustificative dell’omessa acquisizione del certificato penale aggiornato da parte del Giudice della cognizione.
Successivamente alla proposizione del ricorso, l’istante ha chiesto al Giudice dell’Esecuzione la sospensione dell’esecuzione del provvedimento ex art. 666 c. 7 c.p.p., concessa con ordinanza del 10.6.2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
L’art. 1 della legge n. 128 del 2001 ha introdotto il terzo comma dell’art. 168 cod. pen., così prevedendo una ulteriore ipotesi di revoca della sospensione condizionale della pena, relativa al caso in cui il beneficio sia stato concesso in presenza di cause ostative.
La giurisprudenza di legittimità ha delineato i limiti, le modalità, gli oneri probatori e i poteri officiosi del Giudice dell’esecuzione nella revoca della sospensione condizionale della pena illegittimamente concessa nella fase della cognizione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 37345 del 23/04/2015 Cc. – dep. 15/09/2015 – Rv. 264381), prevedendo che questi debba revocare il beneficio concesso in violazione dell’art. 168 c. 3 cod. pen., ovvero in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero docunnentalmente al giudice della cognizione, nel qual caso l’errore può essere emendato solo a seguito di impugnazione. A tal fine, ha precisato che il giudice della esecuzione deve acquisire, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio.
Ha, altresì, chiarito che costituisce impedimento alla revoca del beneficio in sede di esecuzione la conoscenza dei precedenti ostativi da parte del giudice della cognizione e non la loro conoscibilità. Ciò in quanto la statuizione in ordine alla concessione della sospensione della pena, benché contenuta in una sentenza formalmente irrevocabile, non partecipa della natura intrinseca del giudicato sostanziale, dalla quale si differenzia sia sotto il profilo della struttura del provvedimento (consistendo in un giudizio prognostico e non di accertamento), sia sotto il profilo funzionale (essendo questo temporaneo, provvisorio, soggetto alle condizioni stabilite dalla legge e, in taluni casi consentiti, dal giudice), con la conseguenza che non è propria di detta statuizione la preclusione forte tipica della res iudicata, che la rende irrevocabile per cause preesistenti sia conosciute sia conoscibili, ovvero sia in relazione alle cause dedotte sia a quelle deducibili.
La statuizione sui benefici ex art. 163 cod. pen. è, invece, assistita da una preclusione debole, che trova il proprio fondamento nel principio del ne bis in idem, e che si estende solo alle questioni dedotte, con la conseguenza che può essere superata sia sulla base di elementi emersi successivamente al provvedimento divenuto irrevocabile, sia sulla base di elementi preesistenti, ma “non presi in considerazione” né espressamente né implicitamente.
In conclusione, e riassuntivamente, se la causa ostativa alla concessione del beneficio risulti documentata in atti, deve ritenersi ricompresa nel perimetro dell’oggetto dello scrutinio del giudice della cognizione, sicché, ove non valutata, l’omissione può essere superata solo con l’impugnazione. Ove, invece, non sia documentata in atti, si deve ritenere non rientrante nella cognizione del giudice del merito, non assistita dalla preclusione del giudicato e, quindi, revocabile ove emergano successivamente cause ostative preesistenti alla concessione del beneficio.
3. Alla luce delle considerazioni esposte, le censure sollevate dal ricorrente nei confronti dell’ordinanza impugnata in relazione all’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. sono infondate. Il Giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione dell’art. 168 c. 3 cod. pen., pervenendo alla revoca del beneficio, avendo osservato che nel fascicolo della cognizione, ritualmente acquisito, era presente un certificato del casellario nel quale COGNOME risultava privo di precedenti penali. Ha, inoltre, illustrato le ragioni, conformi a quelle dinnanzi esposte, per le quali doveva guardarsi alla conoscenza e non alla conoscibilità del precedente ostativo, in tal modo argomentando in ordine alla infondatezza della argomentazione difensiva circa la presunta violazione degli obblighi di accertamento del giudice della cognizione relativamente ai precedenti penali dell’imputato.
Quanto, infine, alla questione sollevata dal ricorrente con riferimento alla riconoscibilità della esistenza di una causa ostativa alla concessione del beneficio,
per essersi l’imputato presentato al giudice della cognizione come sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento ai servizi sociali, il motivo è, parimenti, infondato.
Il ricorrente non ha dedotto, né, tantomeno, provato, che il giudice della cognizione conoscesse la sottoposizione dell’imputato alla misura alternativa alla detenzione, essendosi limitato ad affermare tale stato, senza dedurre che fosse noto al giudicante e per quale motivo.
Alla luce delle argomentazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla pronuncia di rigetto segue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.