Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39254 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39254 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/04/2024 del TRIBUNALE di PESCARA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; sentitféi NOME-del PG ; kisio
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Corte di Cassazione – copia non ufficiale
I
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 8 aprile 2024, il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell’esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero, revocava il beneficio, della sospensione condizionale della pena che era stato concesso ad NOME COGNOME con la sentenza emessa dallo stesso Tribunale il 7 gennaio 2019, divenuta irrevocabile, recante la condanna alla pena di un anno e tre mesi di reclusione. La revoca era riconAVV_NOTAIOa al fatto che il COGNOME non si era avverato l’adempimento entro un certo termine dell’obbligo di risarcimento del danno derivante dal reato per il quale costui era stato condannato, adempimento al quale la concessione del beneficio era subordinata.
La difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui chiede l’annullamento dell’ordinanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e deducendo violazioni degli artt. 3 e 27 Cost. e degli artt. 165 e 168 cod. pen. Afferma che la revoca del beneficio è avvenuta senza la previa verifica della concreta possibilità di adempimento dell’obbligo di adempimento da parte del condannato e che il giudice dell’esecuzione ha reso motivazione contraddittoria e illogica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di determinati obblighi, l’inadempimento di questi ultimi determina la revoca del beneficio, salvo i casi di impossibilità di adempiere dovuta a causa non imputabile al condannato, non potendo rilevare, invece, fatti propri e volontari dello stesso, anche se antecedenti o concomitanti alla concessione del beneficio (Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, Rv. 267330 – 01).
1.2. Con riferimento ai vizi della motivazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire
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se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, n condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504 01).
1.3. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibil deve affermarsi, con riferimento al caso specifico ora in esame, che l’ordinanza del giudice dell’esecuzione è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché la motivazione resa dal giudice dell’esecuzione espone con chiarezza un ragionamento convincente, ponendo in luce considerazioni che, complessivamente, sono congrue e idonee a giustificare il rigetto della tesi difensiva dell’impossibilità di adempimento e la revoca de, beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il giudice dell’esecuzione ha chiarito che le certificazioni reddituali per il 202 e per il 2023 di NOME COGNOME attestano esclusivamente il reddito ritratto da costui da uno dei sostituti d’imposta, a titolo di retribuzione per lavoro dipendente svolto nel corso di tali anni, ma risultano del tutto inidonee a comprovare sia le complessive condizioni reddituali di COGNOME per gli stessi anni, sia le condizio economico-patrimoniali dello stesso, dalle quali far discendere una eventuale effettiva impossibilità di adempiere.
L’ordinanza espone argomenti muniti di adeguata logicità, valutando i dati disponibili nell’esercizio della discrezionalità consentita al giudice del merito pervenendo, in esito a un discorso specifico e dettagliato, alla negazione della sussistenza delle condizioni per ritenere che l’inadempimento dell’obbligo posto a carico del condannato fosse dovuto ad assoluta impossibilità.
Il ricorrente, nel lamentare la mancata considerazione di elementi favorevoli all’accoglimento della sua tesi, chiede, in realtà, una lettura alternativa deg elementi fattuali, inammissibile nel giudizio di legittimità.
Il provvedimento impugnato, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle norme di diritto, delle regole della logica e dei canoni che presiedono all’apprezzamento delle circostanze fattuali. A fronte di tale esaustiva motivazione, il ricorso pe Cassazione espone critiche generiche, ripetitive delle questioni già adeguatamente trattate dal giudice del merito.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell’art. 616 cod proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali.
Così deciso in Roma, 25 giugno 2024.