Revoca Sospensione Condizionale: La Cassazione Conferma la Legittimità in Caso di Errore del Giudice
La sospensione condizionale della pena rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento, volto a favorire il reinserimento sociale del condannato. Tuttavia, la sua concessione è subordinata a precisi requisiti di legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce cosa accade quando questo beneficio viene concesso per errore, confermando la piena legittimità della revoca sospensione condizionale anche in fase esecutiva, qualora emerga una causa ostativa non nota al giudice della cognizione.
Il Caso: La Revoca del Beneficio in Sede Esecutiva
Il caso esaminato ha origine da una decisione del Tribunale, in qualità di Giudice dell’esecuzione. Questo Tribunale aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, precedentemente concesso a un’imputata con una sentenza divenuta definitiva. La ragione della revoca risiedeva nella scoperta, successiva alla condanna, di una ‘causa ostativa’ che, se fosse stata nota al momento del processo, avrebbe impedito fin dall’inizio la concessione del beneficio. In sostanza, il giudice della cognizione aveva deciso sulla base di informazioni incomplete.
Contro questa decisione, la condannata ha proposto ricorso in Cassazione, contestando la legittimità della revoca.
La Revoca Sospensione Condizionale e la Giurisprudenza Consolidata
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha richiamato un principio giuridico consolidato e di fondamentale importanza. La giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, ha costantemente affermato che la revoca sospensione condizionale è pienamente legittima quando il beneficio è stato accordato in violazione di legge a causa della non conoscenza, da parte del giudice della cognizione, di un impedimento normativo.
Questo orientamento si fonda sulla necessità di ristabilire la legalità violata. Il Giudice dell’esecuzione non interviene per modificare il giudizio di merito, ma per correggere un errore di diritto che inficia la concessione del beneficio. La scoperta di una causa ostativa (ad esempio, precedenti penali che non consentivano la concessione del beneficio) rende la sospensione condizionale illegittima ab origine, e tale illegittimità può e deve essere sanata in fase esecutiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto che le argomentazioni presentate dalla ricorrente fossero in palese contrasto non solo con il dato normativo (in particolare l’art. 164, quarto comma, del codice penale), ma anche con la costante interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità. Di conseguenza, il ricorso non poteva che essere considerato inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base dell’inammissibilità risiedono nel fatto che l’impugnazione non presentava argomenti idonei a scalfire il consolidato principio di diritto. La revoca non è una nuova valutazione del merito, ma un atto dovuto per ripristinare l’ordine giuridico violato da una concessione erronea. La Corte ha sottolineato come la mancata conoscenza della causa ostativa da parte del primo giudice non renda la sua decisione ‘intangibile’, ma, al contrario, apra la strada alla correzione da parte del giudice dell’esecuzione, che ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione della legge anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Le Conclusioni
Le conclusioni pratiche di questa ordinanza sono chiare: la fase esecutiva della pena non è un mero adempimento burocratico, ma un momento di controllo della legalità delle decisioni. La revoca sospensione condizionale concessa per errore è un potere-dovere del Giudice dell’esecuzione. Questa decisione ribadisce che la stabilità del giudicato non può prevalere sulla necessità di correggere errori palesi che violano i presupposti di legge per la concessione di benefici. Inoltre, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, a seguito della dichiarazione di inammissibilità, funge da monito contro la proposizione di ricorsi palesemente infondati e in contrasto con orientamenti giurisprudenziali ormai pacifici.
È possibile revocare la sospensione condizionale della pena dopo che la sentenza è diventata definitiva?
Sì, il Giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio se scopre che è stato concesso in violazione della legge, ad esempio per la presenza di una causa ostativa non nota al giudice del processo.
Per quale motivo è stata considerata legittima la revoca nel caso di specie?
La revoca è stata ritenuta legittima perché il beneficio era stato concesso sulla base di un presupposto errato, ovvero l’ignoranza da parte del giudice della cognizione di una causa ostativa che ne impediva legalmente la concessione. La decisione ristabilisce la corretta applicazione della legge.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e, se non vi sono elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20637 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20637 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nata a SALEMI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/01/2024 del TRIBUNALE di MARSALA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti;
Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato;
Rilevato che il Tribunale di Marsala in composizione monocratica – nella qualità di Giudice dell’esecuzione – ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato concesso a NOME COGNOME con sentenza del medesimo Tribunale del 11/03/2021 (passata in giudicato il 26/07/2021) e visto che tale decisione è fondata sul presupposto dell’esser stato, il suddetto beneficio, accordato in violazione dell’art. 164 quarto comma cod. pen., stante la presenza di causa ostativa, poi risultata non nota al Giudice della cognizione;
Rilevato che tale revoca debba reputarsi pienamente legittima, in ragione della non conoscenza della causa ostativa in sede di cognizione, come costantemente affermato da questa Corte (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, COGNOME, Rv. 264381 – 01; Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018, COGNOME, Rv. 272832 – 01);
Ritenuto che le argomentazioni poste a fondamento del ricorso prospettino enunciati ermeneutici che si pongono in conflitto, tanto con il dato normativo, quanto con la consolidata giurisprudenza di legittimità e che, pertanto, l’impugnazione non può che essere considerata inammissibile;
Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.