Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18504 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18504 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/05/2023 del TRIBUNALE di RAVENNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visto il ricorso di NOME COGNOME avverso il provvedimento in preambolo, con il quale il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato nei suoi confronti il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del Tribunale della stessa città in data 18 gennaio 2022, irrevocabile il 4 giugno 2022, subordiNOME al pagamento di una somma a titolo di provvisionale;
Letta la memoria depositata dalla difesa in data 13 marzo 2024; richiamati COGNOME i COGNOME principio COGNOME secondo COGNOME cui, COGNOME in COGNOME tema COGNOME di sospensione condizionale della pena subordinata COGNOME all’adempimento COGNOME di determinati obblighi, ha più volte affermato che l’inosservanza di questi da parte del condanNOME non comporta la revoca automatica del beneficio, non potendo, per un verso, il Giudice dell’esecuzione limitarsi a un’apodittica presa d’atto dell’inadempienza del condanNOME e, per altro verso, ben potendo venire in rilievo l’evidenza di una inattività ovvero di una scarsa collaborazione del condanNOME al fine di rendere operativa a suo beneficio la prescrizione di volta in volta accompagnata al beneficio stesso (Sez. 1, n. 58060 del 20/10/2017, Coglitore, Rv. 271615; Sez. 1, n. 35809 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267581; Sez. 1, n. 6314 del 10/12/2009, dep. 2010, Rv. 246108) e che – sotto altro, concorrente profilo – l’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. attribuisce al giudice dell’esecuzione poteri istruttori da esercitarsi nell’ambito di una discrezionalit motivata, come è evidente dal tenore letterale della disposizione in parola: «il giudice può chiedere alla autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio»; Corte di Cassazione – copia non ufficiale ricordato altresì che è onere del soggetto interessato, in sede di esecuzione, allegare la comprovata assoluta impossibilità dell’adempimento, ben potendo il Giudice valutare l’attendibilità e la rilevanza dell’impedimento dedotto;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – con il quale si è lamentato l’omesso esercizio, da parte del Giudice dell’esecuzione, dei poteri istruttori ai sens dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. in punto di difficoltà ad adempiere per ragioni economiche del condanNOME – è del tutto destituito di fondamento, posto che, per un verso, il Tribunale di Ravenna ha fatto precedere la propria decisione concedendo al condanNOME il rinvio della decisione per la verifica di un pagamento postumo della somma, in realtà mai intervenuto e che, per altro verso, la difesa si è limitata – come del resto nel presente ricorso – ad affermare non meglio specificate “difficoltà economiche”;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazi (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente