Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35969 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35969 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; lette,serrtite le conclusioni del PG
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Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bari, in funzione di giudi dell’esecuzione, in accoglimento della richiesta del Procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, ha disposto la revoca delle sospensioni condizionali delle pene concesse a NOME COGNOME con tre diverse sentenze esecutive.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, COGNOME.
2.1. Con il primo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 163, 167 e 168 cod. pen. in relazione all’art. 546 cod. proc. pen.
Lamenta che la revoca ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen. è intervenuta oltre il quinquennio dalla definitività delle sentenze di cui ai benefici revocati, quindi termine entro il quale sarebbe dovuta intervenire.
2.2. Col secondo motivo di impugnazione si rileva violazione degli artt. 127, 178, 179, 420-ter, 601 e 666 cod. proc. pen. in relazione all’art. 546 stesso codice.
Ci si duole del mancato accoglimento della richiesta di rinvio per consentire la presenza i udienza di tale NOME COGNOME, che, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice dell’esecuzione, avrebbe chiesto di essere sentito personalmente.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso si denunciano violazione dell’art. 671 cod. proc. pen. vizio di motivazione, per non avere il Giudice dell’esecuzione spiegato quali fossero le ragio per non accogliere la richiesta di riconoscimento della continuazione tra tutte le sentenz esecutive a carico del ricorrente a partire dalla prima sentenza del 16/11/2011 per finire co quella relativa alla rapina impropria, che risulta avere incardiNOME la competenza nella autor giudiziaria di Pesaro.
Insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Inammissibile in quanto manifestamente infondato è il primo motivo di impugnazione. Invero, l’art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen. prevede la revoca di diritto della sospension condizionale della pena, qualora nei termini stabiliti il condanNOME riporti un’altra condanna un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti. E’, quindi, necessario che la successiva condanna intervenga
quinquennio dalla definitività della precedente, non che il provvedimento di revoca sia emesso entro detto termine, condizione che non risulta dal disposto normativo né viene affermata a livello giurisprudenziale. Si veda, a tale riguardo, Sez. 4, n. 45716 del 11/11/2008, COGNOME Rv. 242036, secondo cui la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che l’altra condanna, per delitto anteriormente commesso, sia diventata irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso. Come si è verificato, nel caso in esame, rispetto alla condan irrevocabile in data 7/10/2018 a mesi sette di reclusione per delitti commessi nel 2015, con l successiva condanna irrevocabile 1’8/03/2019 ad anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 240,00 di multa per delitto anteriormente commesso (nel 2010), nonché rispetto a tale ultima condanna e alla condanna irrevocabile il 28/01/2020 con la successiva condanna irrevocabile il 22/11/2023.
1.2. Inammissibili sono gli altri due motivi di ricorso in quanto aspecifici, riguard persona e provvedimento diversi dall’odierno ricorrente e dall’ordinanza in esame.
A parte il riferimento ad NOME COGNOME, di cui al secondo motivo di ricorso, e all’auto giudiziaria di Pesaro quale giudice dell’esecuzione competente, di cui al terzo motivo d impugnazione, la formulazione di una richiesta di rinvio per legittimo impedimento di COGNOME per consentirne la presenza in udienza e anche la proposizione di una richiesta di continuazione in sede esecutiva non trovano riscontro in atti (neppure emergendo dalle conclusioni delle parti, di cui al verbale di udienza del 10 aprile 2025), né dal te dell’ordinanza impugnata (che appare relativa solo alla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena presentata dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari).
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.