Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7704 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 7704  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/04/2023 del TRIBUNALE di MACERATA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento della richiesta formulata dal Pubblico Ministero, ha revocato, nei confronti di NOME COGNOME, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del Tribunale di Macerata il 27/03/2019, irrevocabile il 26 gennaio 2022, non avendo il condannato ottemperato agli obblighi imposti (svolgimento di attività lavorativa non retribuita a favore della collettività, cui il beneficio della sospensio era stato subordinato).
 Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore, AVV_NOTAIO, articolando i motivi che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente si duole del fatto che il Giudice dell’esecuzione non abbia tenuto in considerazione la documentazione medica e lo stato di famiglia da cui si evinceva l’inesigibilità dell’obbligo delle prestazioni lavorative cui era subordinato i beneficio.
2.2. Con il secondo motivo, censura la motivazione resa dal Tribunale in ordine all’eccezione formulata in sede di merito circa la non determinatezza dell’obbligo imposto al condannato, non avendo il Tribunale specificato né il luogo né l’orario di svolgimento dell’attività non retribuita a favore della collettività, con conseguente inesigibilità del stesso.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto aspecifico e comunque manifestamente infondato.
Il Giudice dell’esecuzione ha infatti analizzato la documentazione medica (afferente le condizioni di salute della madre del condannato) prodotta /giungendo condivisibilmente ad affermare (pag. 2) come non fosse stata fornita la prova della presenza esclusiva dell’COGNOME nell’accudimento della madre; neppure era emerso che l’imputato si fosse attivato per ricercare qualche struttura che gli consentisse di svolgere l’attività non retribuita ovvero che avesse chiesto una proroga per svolgimento della stessa.
Il ricorrente si limita a riproporre argomenti già sviscerati dal Giudice nel provvedimento impugnato, e risolti con motivazione congrua e priva di aporie logiche, con le quali il ricorso omette di confrontarsi.
2. Il secondo motivo è infondato.
Come correttamente argomentato dal Tribunale, qualora il giudice di merito non abbia specificato né il luogo né l’orario di svolgimento dell’attività non retribuita a favore dell collettività, si applicano le disposizioni di legge, di cui all’art. 54 comma 3 d. Igs. 274 de 2000, come richiamato dall’art. 18 bis disp. coord. cod. pen.
La sentenza richiamata in ricorso (Sez. 2, n. 14337 del 09/02/2018, Gambino, Rv. 272895 – 01) attiene ad un caso specifico in cui il condannato era residente in Alessandria, e il Tribunale aveva stabilito, come luogo di esecuzione dei lavori di pubblica utilità, Palermo; nella citata pronuncia, questa Corte di legittimità ha affermato che il giudice deve stabilire le modalità esecutive osservando, ai sensi dell’art.18 disp. coord. cod. pen., alcune disposizioni che regolano il procedimento dinanzi al Giudice di Pace: tra queste, l’art. 54, comma 3, d.lgs. n. 274 del 2000, il quale prevede che l’attività lavorativa venga svolta nell’ambito della provincia in cui risiede il condannato, con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato concludendo che « lo svolgimento di attività non retribuita presso una struttura palermitana, in totale assenza di motivazione sulle ragioni a sostegno di tale individuazione, risulta quindi non in linea con la predetta disposizione».
Deve ritenersi quindi che il principio sancito dal citato arresto non implichi la doverosità per il Giudice di merito di esplicitare le modalità esecutive di svolgimento dell’attività non retribuita; essa invero afferma il diverso principio per cui, laddove il Giudice di merito abbia stabilito modalità esecutive in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 54 comma 3, d.lgs. n. 274 del 2000, deve fornirne adeguata motivazione.
Nel caso in esame, il Giudice del merito non ha specificato le modalità esecutive di svolgimento dei lavori in favore della collettività, con la conseguenza che, come affermato dal Giudice dell’esecuzione «l’imputato era ovviamente libero di determinare sia il luogo che il relativo orario per adempiere alla predetta attività, nel rispetto delle norme di legge».
 Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
-o  COGNOME u.  COGNOME osì  deciso, il 3 novembre 2023