Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7480 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5   Num. 7480  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/07/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIO, la qual ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza n. 19671 del 4 maggio 2021 la I sezione di questa Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del 12 ottobre 2020 con la quale il Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, aveva revocato – su richiesta della Procura della Repubblica in sede – la sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Napoli, confermata dalla Corte di appello con sentenza emessa in data 11 marzo 2014, irrevocabile il 21 settembre 2015. Il giudice dell’esecuzione aveva rilevato che il beneficio era stato concesso in violazione dei limiti di cui all’art. 164, quarto comma, cod. pen., avendo il COGNOME già conseguito per due volte la sospensione condizionale della pena, in relazione alle sentenze del Tribunale di Napoli in data 22 gennaio 2009, irrevocabile il 19/3/2009, e in data 17 novembre 2009, irrevocabile il 12 aprile 2010 (beneficio, quest’ultimo, già revocato con provvedimento della Corte di appello).
La I sezione della Corte di Cassazione ha rilevato: a) che, venendo in rilievo, la violazione dell’art. 164 cod. pen. che si correla all’esistenza di precedenti condanne a pena detentiva per delitto, era necessario verificare che siffatto elemento ostativo non fosse già documentalmente noto al giudice della cognizione allorché aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, poiché in tal caso si sarebbe al cospetto di un errore emendabile soltanto con gli ordinari mezzi di impugnazione e senza possibilità di rimedio in sede esecutiva una volta raggiunta l’irrevocabilità della sentenza; b) che, pertanto, era necessario che il giudice dell’esecuzione acquisisse, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio.
Con ordinanza del 7 luglio 2023, il Tribunale di Napoli, decidendo in sede di rinvio, ha revocato la sospensione condizionale concessa a NOME COGNOME con sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Napoli, confermata dalla Corte di appello con sentenza emessa in data 11 marzo 2014, irrevocabile il 21 settembre 2015, rilevando che l’esistenza dei precedenti ostativi non risultava dal certificato del casellario a disposizione del giudice di primo grado che aveva concesso la sospensione condizionale della pena, mentre emergeva dagli atti a disposizione della Corte territoriale.
Nell’interesse del COGNOME è stato proposto ricorso per cassazione, affidato all’articolato motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att cod. proc. pen., con il quale si denunciano violazione degli artt. 674 e 597, comma 5, cod. proc. pen., dell’art. 168 cod. pen., nonché vizi motivazionali,
rilevando che il giudice del rinvio aveva trascurato di considerare che la I sezione aveva accolto l’originario ricorso con il quale si denunciava l’illegittimità della revoca, sebbene la Corte d’appello, nel pronunciare la sentenza in data 11 marzo 2014 fosse al corrente dei precedenti ostativi. In altri termini, osserva il ricorrente, la questione accolta dalla I sezione non riguardava la possibilità del giudice di primo grado di concedere la sospensione condizionale della pena, ma l’esistenza dei presupposti che avrebbero giustificato la revoca della stessa da parte della Corte d’appello.
3. Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. L’istanza di trattazione orale presentata nell’interesse del COGNOME è stata respinta, poiché viene in rilievo un procedimento assoggettato alla disciplina processuale di cui all’art. 611 cod. proc. pen.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato, dal momento che il provvedimento impugnato ha dato attuazione al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente andando a verificare se i presupposti ostativi per la concessione della sospensione condizionale fossero o non noti al giudice della cognizione che aveva ritenuto di poter accordare il beneficio. Il principio, vincolante ai sensi dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. va , peraltro, inteso alla luce dell’orientamento consolidato della I sezione in subiecta materia, secondo il quale è legittima la revoca in executivis della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d’appello, che non sia stato investito dell’impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all’illegittimità del beneficio, atteso che il potere di revoca che, in tal caso, il giudice d’appello può esercitare anche d’ufficio, ha natura meramente facoltativa e surrogatoria rispetto a quello del giudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 39190 del 09/07/2021, COGNOME, Rv. 282076 – 01).
La soluzione adottata dal giudice del rinvio è coerente con il vincolo derivante dalla sentenza rescindente e indipendentemente dallo specifico contenuto dell’originario motivo di ricorso.
Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19/01/2024