Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32858 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1   Num. 32858  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GONZALES CANU NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l ‘ ordinanza del 16/05/2025 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell ‘ esecuzione, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 18 marzo 2022, divenuta irrevocabile il 29 gennaio 2024, evidenziando che non era stato effettuato, nel termine stabilito, il pagamento della somma liquidata a titolo di provvisionale al quale il beneficio era stato subordinato
 Ricorre  NOME  COGNOME,  a  mezzo  del  difensore  AVV_NOTAIO articolando due motivi.
2.1. Con il primo eccepisce nullità del provvedimento in relazione agli articoli 111 Cost. 125 e 546 cod. proc. pen. per mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
il  Tribunale  non  ha  considerato  che  la  somma  disposta  dalla  sentenza  di condanna a titolo di provvisionale nonché quella liquidata per le spese legali è stato oggetto di azione esecutiva ed assegnata alla creditrice, come inconfutabilmente dimostrato dalla documentazione allegata, a seguito di pignoramento presso terzi.
La motivazione è apparente e non esaustiva perché non dà conto del quadro documentale in atti né considera che il condannato ha un lavoro dipendente da operaio e che ha regolarmente versato le somme a titolo di mantenimento del figlio minore.
2.2.  Con  il  secondo  motivo  deduce  nullità  del  provvedimento  in  relazione all ‘ art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Lamenta che il giudice dell ‘ esecuzione non ha chiesto alle autorità competenti tutti  i  documenti  e  le  informazioni  necessarie  alla  decisione;  avrebbe  dovuto, invece,  attivare  poteri  istruttori  d ‘ ufficio  per  verificare  quanto  prospettato  dal ricorrente ed in particolare l ‘ avvenuto pignoramento del quinto dello stipendio a favore della parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
In premessa, va ricordato che la concessione della sospensione condizionale della pena subordinata all ‘ adempimento di “obblighi risarcitori” è uno strumento concepito dal legislatore per garantire «che il comportamento del reo, dopo la condanna, si adegui a quel processo di ravvedimento che costituisce lo scopo precipuo dell ‘ istituto stesso della sospensione condizionale della pena» (Corte cost., sent. n. 49 del 1975), consentendo al condannato di acquisire maggiore consapevolezza delle conseguenze dannose che sono derivate dalla propria condotta illecita ed essendo maggiormente rispondente all ‘ interesse dell ‘ ordinamento a che la risposta sanzionatoria sia la più calibrata possibile al caso concreto.
Nel modello disegnato nell ‘ art. 165 cod. pen l ‘ obbligo risarcitorio non è perciò qualificabile come rapporto di diritto privato, ma di diritto pubblico, perché attiene a una relazione che si stabilisce tra il condannato e la giustizia penale, posto che dal suo adempimento dipende l ‘ applicazione della pena: non è, infatti, dubitabile che  tutto  quanto  concerne  l ‘ applicazione  delle  sanzioni  penali  sia  di  interesse pubblico (cfr. Sez. U, n. del 23/06/2022, COGNOME, in motivazione).
Ciò non significa che il diritto di credito maturato dalla parte civile possa subire ritardi o pregiudizi per effetto della statuizione penale collegata alla concessione
della sospensione condizionale della pena, quantunque subordinata all ‘ adempimento dell ‘ obbligo risarcitorio, in conseguenza dell ‘ accertamento del fatto illecito contenuto nella sentenza penale irrevocabile di condanna o, se del caso, conseguente alla condanna, dichiarata provvisoriamente esecutiva, al risarcimento del danno (ex art. 540, comma 1, cod. proc. pen.) ovvero, ancora, conseguente alla condanna al pagamento di una provvisionale (che ex art. 540, comma 2, cod. proc. pen. è immediatamente esecutiva).
La parte civile può legittimamente agire per la tutela del suo diritto patrimoniale che sia fornito di immediata esigibilità, anche ricorrendo all ‘ esecuzione forzata nei casi in cui abbia ottenuto, nel corso del processo, un sequestro conservativo che, con la sentenza irrevocabile di condanna al risarcimento del danno, si converte in pignoramento (ex art. 320 cod. proc. pen.), realizzandosi, dunque, una netta separazione tra il termine, rilevante in ambito penale, entro il quale l ‘ adempimento deve essere eseguito per continuare a beneficiare della sospensione condizionale della pena, e i principi del diritto civile che governano l ‘ obbligazione pecuniaria nei rapporti tra l ‘ imputato e la parte civile e dove quel termine perciò non rileva.
La  giurisprudenza  di  legittimità,  in  effetti,  è  costantemente  orientata  ad affermare  che,  in  tema  di  sospensione  condizionale  della  pena,  il  mancato adempimento,  entro  il  termine  fissato,  dell ‘ obbligo  –  cui  sia  subordinata  la concessione del beneficio di cui all ‘ art. 163 cod. pen – determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l ‘ ipotesi  di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario.
Il termine per l ‘ adempimento, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena la revoca in sede esecutiva, deve essere assolto l ‘ obbligo condizionante (Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, COGNOME, RV. 229035; Sez. 3, n. 9859 del 21/01/2016, COGNOME, Rv. 266466; Sez. 3, n. 13745 del 08/03/2016, COGNOME, Rv. 266783; Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, COGNOME, Rv. 267330; Sez. 3, n. 19387 del 27/04/2016, COGNOME, Rv. 267109).
Coerentemente con tali premesse, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che le vicende dell ‘ obbligazione civile, successive al decorso del termine fissato dal giudice per l ‘ adempimento finalizzato al godimento della sospensione condizionale, sono irrilevanti rispetto a tale evenienza, sicché il pagamento, in qualunque forma effettuato, dopo il decorso del termine, non impedisce la revoca del beneficio della sospensione condizionale cui era sottoposto (Sez. 1, n. del 07/07/2023, COGNOME, Rv. 285245 -01).
 Nell ‘ ipotesi  di  subordinazione  della  sospensione  condizionale  della  pena all ‘ adempimento  di  determinati  obblighi,  l ‘ inadempimento  del  condannato  non comporta la revoca automatica del beneficio, potendo l ‘ interessato allegare, anche in sede di esecuzione, la comprovata impossibilità o l ‘ estrema difficoltà dell ‘ adempimento (Sez. -1, n. 43905 del 14/10/2013, COGNOME, Rv. 257587; Sez. 3, n. 3197 del 13/11/2008, COGNOME, Rv. 242177; Sez. 2, n. 1656 del 06/03/1998, COGNOME, Rv. 211917).
Tuttavia, tale impossibilità deve essere indipendente da condotte volontariamente poste in essere dal condannato e deve essere dimostrata.
Infatti, l ‘ adempimento della prestazione dovuta, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio (Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, COGNOME, Rv. 229035), con la conseguenza che il giudice dell ‘ esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall ‘ adempimento e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile per fatti non imputabili al condannato (Sez. 3, n. 10672 del 05/02/2004, Raptis, Rv. 227873).
La condizione impeditiva dell ‘ adempimento può essere presa in considerazione  ai  fini  dell ‘ esclusione della  revoca  del  beneficio  solo  quando  sia incolpevole, ossia dovuta a causa non imputabile al condannato, perché ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore, ma non quando dipenda da comportamenti volontari  del  soggetto  obbligato  (Sez.  3,  n.  30402  del  08/04/2016,  COGNOME,  Rv. 267330).
Il giudice dell ‘ esecuzione deve dare ingresso alle documentate prospettazioni difensive sull ‘ impossibilità di adempiere, sulle quali deve gli opportuni accertamenti, a norma dell ‘ art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Tanto posto risulta evidente che entrambi i motivi dedotti non superano il vaglio di ammissibilità
Sostiene il ricorrente di avere prodotto in sede di incidente di esecuzione la documentazione attestante l ‘ avvenuto adempimento dell ‘ obbligo risarcitorio, sia pure in forma coattiva e non spontanea, e che il Giudice adito avrebbe dovuto, quanto meno, attivare i poteri istruttori per verificarne la fondatezza dell ‘ assunto difensivo.
Ne segue che il condannato si è opposto alla richiesta del Pubblico ministero di  revoca  del  beneficio  della  sospensione  condizionale  della  pena  con  una prospettazione di per sé irrilevante, e quindi insuscettibile di utile approfondimento, posto che, come chiarito in premessa, la revoca del beneficio non  può  essere  disposta  solo  in  presenza  di  un  adempimento  dell ‘ obbligo
risarcitorio spontaneo e tempestivo. Per di più non ha nemmeno allegato l ‘ assoluta impossibilità di adempiere.
Non  precisa, inoltre, il ricorrente, né  lo ha  fatto davanti al Giudice dell’esecuzione se tale adempimento sia stato tempestivo perché intervenuto nel termine fissato dalla sentenza di condanna.
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell ‘ inammissibilità medesima consegue, a norma dell ‘ art. 616 cod. proc. pen., l ‘ onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. 
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese  processuali  e  della  somma  di  euro  tremila  in  favore  della  RAGIONE_SOCIALE  delle ammende.
Così deciso, in Roma 30 settembre 2025.
Il Consigliere estensore                                                Il Presidente
NOME COGNOME                                                NOME COGNOME