Revoca Sospensione Condizionale: Nuova Condanna e Impedimento a Comparire
La sospensione condizionale della pena è un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale, che offre al condannato una possibilità di riscatto, evitando il carcere a patto di mantenere una buona condotta. Ma cosa succede se questa fiducia viene tradita? Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i presupposti per la revoca sospensione condizionale, confermando che una nuova condanna definitiva fa scattare l’annullamento automatico del beneficio, anche a fronte di eccezioni procedurali sollevate dall’interessato.
I Fatti del Caso: La Revoca della Sospensione Condizionale
Il caso analizzato riguarda un individuo a cui era stata concessa la sospensione condizionale della pena con una sentenza del 2019, divenuta definitiva nello stesso anno. Successivamente, nel 2021, questa persona subiva una nuova condanna per un altro reato, sentenza divenuta a sua volta definitiva nel 2022.
Di conseguenza, il Tribunale, in qualità di Giudice dell’esecuzione, provvedeva a revocare il beneficio concesso in precedenza. La legge, infatti, prevede che la sospensione condizionale venga revocata di diritto se il condannato commette un nuovo delitto che comporta una nuova condanna a pena detentiva. Contro questa decisione, l’interessato proponeva ricorso in Cassazione.
I Motivi del Ricorso: Impedimento e Errore Anagrafico
Il ricorrente basava la sua difesa su due argomentazioni principali:
1. La violazione delle norme procedurali: Sosteneva di non essere potuto comparire all’udienza camerale a causa di un legittimo impedimento (un problema di salute), che il giudice di merito avrebbe erroneamente ignorato.
2. L’incertezza sulla sua identificazione: Lamentava un errore materiale nell’istanza del Pubblico Ministero, dove era stato indicato un luogo di nascita diverso da quello reale, sostenendo che ciò minasse la correttezza del procedimento.
La Decisione della Corte: La Revoca della Sospensione Condizionale è Legittima
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi presentati manifestamente infondati. La decisione del Tribunale di revocare il beneficio è stata quindi confermata in toto. La Corte ha stabilito che la revoca sospensione condizionale era non solo legittima, ma un atto dovuto in base alla normativa vigente.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni del ricorrente, fornendo importanti chiarimenti sull’applicazione della legge.
La Valutazione del Legittimo Impedimento
In primo luogo, i giudici hanno evidenziato che l’impedimento a comparire addotto dal ricorrente (una prognosi per ‘dolore addominale dovuto a stipsi’) era stato correttamente valutato dal Tribunale come non ‘assoluto’. Per giustificare l’assenza in udienza, non è sufficiente un qualsiasi problema di salute, ma è necessario dimostrare un impedimento tale da rendere impossibile la partecipazione. In questo caso, la documentazione medica non attestava un impedimento di tale gravità, rendendo la decisione del giudice di procedere in assenza pienamente legittima.
L’Irrilevanza dell’Errore Materiale
Per quanto riguarda l’erronea indicazione del luogo di nascita, la Cassazione ha sottolineato che tale errore non generava alcuna incertezza sull’identità del soggetto. Le osservazioni del ricorrente sono state giudicate prive di supporto, in quanto non è stato dimostrato alcun interesse concreto o pregiudizio derivante da questa imprecisione contenuta nell’istanza iniziale del Pubblico Ministero. Si trattava, in sostanza, di un mero errore materiale irrilevante ai fini della decisione.
Le Condizioni per la Revoca di Diritto
Infine, e questo è il punto cruciale, la Corte ha ribadito che le condizioni per la revoca di diritto della sospensione condizionale, previste dall’art. 168, comma 1, n. 1 del codice penale, erano tutte presenti e verificate. La concessione del beneficio con la sentenza del 2019 era stata seguita da una nuova condanna, divenuta definitiva nel 2022. Questo fatto, di per sé, obbliga il giudice a revocare il beneficio precedentemente concesso.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza riafferma un principio cardine in materia di esecuzione penale: la revoca sospensione condizionale è un meccanismo automatico quando si verificano le condizioni previste dalla legge, come una nuova condanna. Le eccezioni puramente formali o i presunti impedimenti non assoluti non possono ostacolare questo esito. La decisione sottolinea l’importanza di dimostrare in modo inequivocabile un impedimento ‘assoluto’ per giustificare l’assenza a un’udienza e chiarisce che meri errori materiali, che non inficiano l’identificazione del soggetto, non possono invalidare un procedimento.
Quando viene revocata la sospensione condizionale della pena?
Secondo la pronuncia, la sospensione condizionale viene revocata di diritto quando la persona condannata, dopo una sentenza di condanna con pena sospesa, ne subisce un’altra per un delitto commesso successivamente, che diventa a sua volta definitiva.
Un malore è sempre considerato un ‘legittimo impedimento’ per non presentarsi in udienza?
No. La Corte ha chiarito che non qualsiasi problema di salute costituisce un legittimo impedimento, ma solo quello che si configura come un ‘impedimento assoluto’, ovvero una condizione che rende effettivamente impossibile la comparizione. Nel caso specifico, una prognosi per dolore addominale non è stata ritenuta tale.
Un errore anagrafico negli atti giudiziari può invalidare il procedimento?
Non necessariamente. Se l’errore, come un’indicazione sbagliata del luogo di nascita, non crea incertezza sull’identità della persona e non le causa un pregiudizio concreto, viene considerato un errore materiale irrilevante e non invalida il procedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1604 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1604 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CAMPOBASSO il 01/04/1973
avverso l’ordinanza del 23/06/2023 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con sentenza del 7 novembre 2019, divenuta irrevocabile il 24 dicembre 2019.
Considerato che i motivi dedotti (violazione di legge in relazione all’art. 127, comma 4, cod. proc. pen. – primo motivo; mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle generalità dell’interessato – secondo motivo) sono manifestamente infondati.
Rilevato, infatti, che l’impedimento a comparire dell’interessato risulta congruamente valutato, con ordinanza resa nel corso dell’udienza camerale e trasfusa nel verbale di udienza, considerando con ragionamento ineccepibile, che la documentazione prodotta non attestava un effettivo impedimento assoluto (prognosi di dolore addominale dovuto a stipsi).
Considerato che quanto all’identificazione del ricorrente, questa non è incerta ad onta dell’erronea indicazione del luogo di nascita (Termoli invece che Campobasso) nell’istanza di revoca e che, quindi, le osservazioni relative all’errore contenuto nell’istanza introduttiva del Pubblico ministero, diretta alla revoca del beneficio appaiono non supportate dall’indicazione di interesse alla relativa eccezione.
Reputato, infine, che le condizioni per la revoca della sospensione condizionale della pena richiesta dalla parte pubblica, senz’altro sussistono come riscontrato, in modo ineccepibile dal Giudice dell’esecuzione, risultando il beneficio concesso con riferimento alla pena irrogata con sentenza irrevocabile del 24 dicembre 2019, a fronte di condanna sopravvenuta in data 6 luglio 2021, divenuta definitiva il 2 settembre 2022, così essendosi verificate le condizioni per la revoca di diritto di cui all’art. 168, comma primo n. 1 cod. pen.
Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.