Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8436 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8436 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SALAMA MOHAMED NABIL ABDELWAHAB (CUI 021133W0) nato il 26/08/1968
avverso l’ordinanza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Giova in diritto premettere che, ai sensi dell’art. 168, primo comma, cod. pen., la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto se, nei termini durante i quali la condanna rimane sospesa, il condannato:
commetta un delitto, ovvero una contravvenzione, della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;
riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pene che, cumulata a quelle precedentemente sospese, superino i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen. L’effetto estintivo riguarda solo la pena, mentre restano in vita gli altri effetti penali della condanna.
In questi casi, la revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa e opera di diritto al momento del verificarsi dei suoi presupposti.
Il provvedimento di revoca, quindi, ha mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio ed i relativi effetti si producono ex tunc, retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata.
Come correttamente evidenziato dal ricorrente, poi, la dichiarazione di estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., impedisce la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la medesima sentenza, anche se si accerti che nel quinquennio decorrente dalla data di irrevocabilità della stessa il soggetto abbia commesso ulteriore delitto (Sez. 1, n. 5501 del 29/09/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268994).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, quindi, bisogna considerare la definitività e l’irreversibilità degli effetti prodotti dall’istituto dell’estinz reato per il quale l’imputato abbia ottenuto l’accesso al patteggiamento, rito speciale che non ammette un successivo intervento giudiziale di revoca, non previsto né dall’art. 445 cod. proc. pen., né da altra disposizione di legge.
Nel caso di specie, però, al momento del provvedimento di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, non era stata ancora dichiarata l’estinzione del reato in esame, circostanza che rende le questioni sollevate dal ricorrente prive di pregio.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la
parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/11/2024