Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36535 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36535 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/12/2023 del TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 27 dicembre 2023, su richiesta del Pubblico Ministero, Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava il bene della sospensione condizionale della pena che era stato concesso ad NOME COGNOME con sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 28 ottobre 201 divenuta irrevocabile il 15 giugno 2022.
La revoca era riconAVV_NOTAIOa dal giudice dell’esecuzione alla constatazione che momento della concessione, COGNOME COGNOME già riportato precedenti condanne per delitto a pena non condizionalmente sospesa, e tale circostanza non pot essere nota al giudice che COGNOME concesso il beneficio, in quanto le re sentenze non erano ancora passate in giudicato e, pertanto, non erano s inserite nel certificato del Casellario giudiziale.
La difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, co atto in cui deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazioni degli artt. 164 e 168 cod. pen. e vizi della motivazione. Afferma giudice dell’esecuzione ha errato sia nel ritenere che, nel momento in Tribunale di Catania concesse il beneficio della sospensione condizionale della con la menzionata sentenza del 28 ottobre 2013, le precedenti sentenze condanna a carico di COGNOME non fossero divenute irrevocabili e non foss conoscibili; sia nel ritenere che con tali precedenti sentenze non fosse concesso il medesimo beneficio. Il ricorrente osserva che la revoca d sospensione condizionale, concessa in violazione dell’art. 164, quarto comma, c pen. in presenza di cause ostative, poteva essere disposta dal gi dell’esecuzione solo se tali cause non fossero state conoscibili al giudic cognizione che COGNOME concesso il beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il giudice dell’esec può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concess violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen., in presenza di cause ost salvo che tali cause risultassero già documentalmente al giudice della cognizi
A tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al r il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381)
Nel caso concreto ora in esame, è assorbente rilevare, indipendentement da ogni valutazione sulle altre censure espresse dal ricorrente, che il pr richiamato, pienamente condivisibile, non risulta applicato dal giu dell’esecuzione, perché dalla motivazione dell’ordinanza impugnata non emerg che sia stato acquisito, per la verifica di cui sopra, il fascicolo del g cognizione in esito al quale fu concesso, con la citata sentenza del 28 ottobre il beneficio della sospensione condizionale della pena oggetto del pres procedimento.
In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio Tribunale di Catania che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vi riscontrato ma verificherà non tanto se per il giudice delle cognizione che emi menzionata sentenza del 28 ottobre 2013 fossero conoscibili cause ostative a concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ma se, s base dell’esame del relativo fascicolo, risulti che tali ipotetiche cause fossero conosciute effettivamente da detto giudice.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale d Catania. Così deciso in COGNOME, 16 aprile 2024.