Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5520 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5520 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/09/2022 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette~ le conclusioni del PG
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Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Roma in composizione monocratica, quale giudice dell’esecuzione, su richiesta del P.m. presso lo stesso Tribunale, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con la sentenza ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Perugia del 22/03/2011, irrevocabile in data 10/01/2013.
Avverso detto provvedimento NOME COGNOME, tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 163, 164 e 168 cod. pen. e omessa motivazione in ordine alla mancata ritenuta unicità della condanna per la già riconosciuta continuazione tra i reati di cui alle sentenze del Tribunale di Montepulciano e del Tribunale di Perugia.
Lamenta la difesa che il Giudice dell’esecuzione ha omesso di considerare che con la sentenza del 22/03/2011 del Tribunale di Perugia, definitiva il 10/01/2013, è stata riconosciuta la continuazione tra i reati di cui a detta sentenza e i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Montepulciano, irrevocabile il 2/06/2010, e rideterminata la pena finale complessiva in quella condizionalmente sospesa di mesi nove di reclusione, stante l’aumento di mesi tre per i reati posti in continuazione (circostanza emergente dallo stesso dispositivo della suddetta sentenza). Rileva che da ciò consegue che la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Tribunale di Perugia non poteva essere revocata dovendosi ritenere il beneficio concesso una sola volta.
2.2. Col secondo motivo di ricorso si censura l’ordinanza impugnata per violazione degli artt. 168, terzo comma, 164, quarto comma, cod. pen. e 674 cod. proc. pen. in relazione alla disposta revoca del beneficio in executivis, essendo i precedenti ostativi documentalmente noti al giudice della cognizione.
Secondo la difesa erroneamente il Giudice dell’esecuzione afferma che la sospensione condizionale della pena di cui la sentenza in ordine
alla quale revoca il beneficio era concessa in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. ossia in presenza di cause ostative che non risultavano note al giudice della cognizione. Laddove, invece, dal certificato del casellario giudiziale in atti risultavano entrambe le precedenti sentenze di condanna, del Tribunale di Montepulciano del 19/03/2010 e del Tribunale di Roma del 14/05/2010, con relativa annotazione sia della sospensione condizionale della pena concessa con la prima sentenza che dell’indulto applicato con la seconda sentenza. Rileva il difensore che, proprio perché il Tribunale di Perugia aveva ritenuto di reiterare il beneficio nella piena e concreta conoscenza delle due precedenti condanne e della fruizione del beneficio della sospensione condizionale della pena per una sola volta, il Giudice dell’esecuzione non poteva nuovamente pronunciarsi sulla questione e disporre la revoca del beneficio.
2.3. Col terzo motivo di impugnazione si denuncia inesistenza o nullità dell’ordinanza per mancata individuazione del Giudice come persona fisica e di altri elementi essenziali ex art. 125 e 546 cod. proc. pen. (firma resa con sigla e non per esteso e non decifrabile; assenza nell’intestazione dell’indicazione “in nome del popolo italiano”; omessa individuazione della sezione di appartenenza).
Alla luce di tali motivi il ricorrente insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con riguardo ai primi due motivi, restando assorbito il terzo.
Quanto al primo motivo di impugnazione va, invero, osservato che, in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui tra fatti oggetto di due giudizi divenuti definitivi sia stato riconosciuto il vincolo della continuazione, non viola la disposizione dell’articolo 164 cod. pen. l’estensione del beneficio della sospensione condizionale, già riconosciuto all’imputato con la prima sentenza, alla pena complessivamente determinata, in quanto in tale ipotesi la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica per l’unico reato continuato (Sez. 3, n. 52644 del 25/10/2017, Morsello, Rv. 272352).
E’ quello che si è verificato nel caso in esame, in cui dagli atti allegati risulta che con la seconda sentenza di applicazione della pena, in
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relazione alla quale è stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena, è stata applicata una pena in continuazione rispetto ad una precedente sentenza del Tribunale di Montepulciano, del 19/03/2010, irrevocabile il 2/06/2010.
In relazione al secondo motivo di ricorso, va osservato che il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione, e che a tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, PM in proc. Longo, Rv. 264381).
Orbene, nel caso di specie risulta che le cause ostative erano note al giudice della cognizione, in quanto dal certificato del casellario giudiziale del fascicolo dello stesso risultavano le due precedenti condanne, emesse rispettivamente dal Tribunale di Montepulciano, per la quale la pena era stata sospesa, e dal Tribunale di Roma, per la cui pena il condanNOME aveva fruito del beneficio dell’indulto, come da rispettive annotazioni. E a ben vedere il Giudice della cognizione e precisamente il Tribunale di Perugia non aveva negato il beneficio proprio perché aveva riconosciuto il vincolo della continuazione con la prima sentenza con conseguente estensione alla pena applicata in continuazione della già concessa sospensione condizionale della pena.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata, che risulta revocare la sospensione condizionale della pena sulla base di un presupposto errato, quale la violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. deve essere annullata senza rinvio.
Si dispone, a cura della cancelleria, la comunicazione della presente sentenza al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023.