Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34280 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34280 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXX, nato in Albania il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 03/06/2025 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE. Letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 60 del 12 gennaio 2024, emessa a seguito di concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE riconosceva ad XXXXXXXXXXXXX, appellante avverso la condanna alla pena di anni due di reclusione per il delitto di maltrattamenti commessi in danno della moglie convivente, «il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinandolo alla positiva partecipazione dello stesso allo specifico percorso di recupero presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, orientato alla prevenzione, assistenza psicologica e recupero del condannato».
Nelle motivazioni della sentenza, divenuta definitiva il 13 marzo 2024, può leggersi (pag. 3) che l’imputato aveva depositato «la relazione psicologica rilasciata dall’RAGIONE_SOCIALE, con la presa in carico da parte della struttura pubblica di un intervento di circa sei sedute per il recupero del XXXXX», e che, dunque, il beneficio richiesto veniva condizionato all’esito positivo di quello «specifico percorso di recupero».
Con ordinanza del 3 giugno 2025, il giudice dell’esecuzione revocava il beneficio, poichØ «l’imputato non ha adempiuto agli obblighi impostigli in sentenza», rilevando che «l’UEPE, con nota n. 30161/2024, datata 25.10.2024, comunicava all’Ufficio di Procura che, nonostante la reiterata richiesta, non perveniva la relazione sull’andamento del percorso riabilitativo del XXXXX presso il RAGIONE_SOCIALE materno infantile di RAGIONE_SOCIALE, cosicchØ, al fine di procedere con l’attivazione degli interventi di competenza e di conoscere la persona, convocava il XXXXX per un colloquio in data 08.08.2024, ma quest’ultimo non si presentava allo stesso, nØ giustificava in alcun modo la sua assenza», e ritenendo, altresì, irrilevante la documentazione prodotta dalla difesa, «poichØ afferente ad un periodo precedente la richiesta di relazione da parte dell’UEPE e del relativo tentativo di colloquio (trattasi della relazione psicologica redatta dall’RAGIONE_SOCIALE datata
15.04.2024)».
Il difensore di fiducia del condannato, AVV_NOTAIO, ha impugnato l’ordinanza in oggetto articolando un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione e violazione di legge.
Evidenzia che la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ha subordinato il beneficio non ad un programma di recupero da concordare con l’UEPE territorialmente competente, ma allo «specifico» programma di recupero che il condannato aveva già in atto presso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; rappresenta che la nota del 15 aprile 2024 prodotta al giudice dell’esecuzione attestava, per l’appunto, la costante e puntuale partecipazione del condannato e della moglie agli incontri presso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, e la positiva conclusione del percorso di recupero; sottolinea, infine, che dagli atti in carteggio non risulta nØ che l’UEPE di RAGIONE_SOCIALE abbia mai trasmesso alcuna richiesta al RAGIONE_SOCIALE, nØ che il condannato abbia mai ricevuto una formale convocazione per il colloquio dell’8 agosto 2024.
Chiede, pertanto, annullarsi il provvedimento impugnato, che ha revocato il beneficio ritenendo l’inadempimento ad obblighi che il condannato aveva già da tempo puntualmente assolto.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale ha chiesto accogliersi il ricorso, con conseguente annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, rilevando che «dalla documentazione prodotta emerge la partecipazione al percorso riabilitativo e non v’Ł traccia della notificazione della convocazione per l’8 agosto 2024. Lo stesso UEPE per la Calabria che ha inviato al pubblico ministero la comunicazione che ha dato luogo alla revoca della sospensione ha, poi, certificato la mancanza di prova di tale notificazione. Ciò rende corretta la prospettazione del ricorrente di una violazione di legge e di una manifesta illogicità del provvedimento, emesso sulla erroneamente ritenuta sussistenza del presupposto, in realtà mancante o comunque non provato».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato e deve, pertanto, essere accolto.
In una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella odierna, Sez. 1, n. 28293 del 29/05/2025, S., Rv. 288338 – 01 ha osservato in motivazione quanto segue: «La revoca del beneficio della pena sospesa Ł testualmente prevista dalla legge in alcuni casi specifici. Per quanto rileva nella vicenda qui in trattazione – ed in rapporto ai casi di beneficio subordinato alla osservanza di obblighi – viene in rilievo la generale previsione di cui all’art. 168 comma 1 numero 1 cod. pen. lì dove si prevede l’effetto revocatorio nei casi di ‘inadempimento’. Per esservi inadempimento di un obbligo occorre verificare il termine di legge che viene offerto a qualunque soggetto obbligato, oltre a tipologia e consistenza della obbligazione. Nel caso di obblighi di fare correlati alla pena sospesa la legge prevede che il termine sia stabilito dal giudice nella sentenza che ingloba il beneficio (nel caso in esame un anno e sei mesi) e (sempre il testo della legge) così individua la prestazione: partecipazione con cadenza almeno bisettimanale e ‘superamento con esito favorevole’ di specifici percorsi di recupero. Da ciò una prima considerazione: in ipotesi di omesso avvio del percorso di recupero, nei tempi stabiliti, si concretizza una immediata ipotesi di inadempimento dell’obbligo di partecipazione (con conseguente revoca anticipata del beneficio rispetto alla scadenza, sempre previo contraddittorio), ma nelle ipotesi di avvenuta ‘partecipazione’ il legislatore non ha previsto momenti di verifica intermedia dei comportamenti del condannato, ma soltanto una verifica ‘finale’. All’esito del percorso si potrà dire se vi Ł stata effettiva adesione (e dunque adempimento) o adesione solo apparente al percorso di recupero (e dunque inadempimento e conseguente revoca del beneficio). Le considerazioni che precedono sono rafforzate da due considerazioni di carattere sistematico, che portano a
confermare la necessaria previsione espressa del potere di revoca anticipata del beneficio. La prima Ł quella che deriva dalla lettura del testo dell’art. 165 comma 5 cod. pen. nella sua interezza. Il legislatore ha infatti previsto un articolato meccanismo di controllo dei comportamenti del soggetto ‘condizionalmente sospeso’, con previsione di una possibile applicazione in tale periodo di una misura di prevenzione personale, dalla durata non inferiore a quella del percorso di recupero. In tale contesto Ł prevista la possibilità di revoca della pena sospesa nei casi di ‘violazione della misura di prevenzione personale’. Dunque non Ł del tutto estranea alla voluntaslegis la verifica dei comportamenti del soggetto sottoposto al programma di recupero, ma simile verifica passa attraverso una valutazione di attuale pericolosità sociale del condannato, destinatario di misura di prevenzione personale. Solo in tal caso una violazione delle prescrizioni correlate alla misura di prevenzione può determinare la valutazione anticipata di ‘fallimento del percorso’ con revoca del beneficio, in ragione di una previsione di legge ad hoc . La seconda riguarda il settore, per certi versi affine, delle misure alternative alla detenzione, nel cui ambito l’ordinamento penitenziario conosce piø ipotesi tipizzate di revoca della misura per comportamenti posti in essere durante il periodo di sottoposizione (v. art. 47 comma 11 l. n. 354 del 1975). Dunque ad avviso del Collegio il potere di revoca anticipata del beneficio della pena sospesa – rispetto alla scadenza del termine previsto per l’adempimento di una condizione – può essere esercitato: a) nel caso dell’omesso avvio del percorso terapeutico; b) nel particolare caso previsto dall’art. 165 comma 5 di contestuale applicazione della misura di prevenzione personale con violazione delle prescrizioni. Ciò porta a non riconoscere nel caso in esame l’esistenza del potere di revoca anticipata, posto che il percorso era stato avviato».
L’applicazione al caso di specie di queste condivisibili considerazioni induce a ritenere che non ricorressero i presupposti per la revoca del beneficio della sospensione condizionale riconosciuto all’odierno ricorrente.
Ed invero, Ł certo che egli, prima ancora che la sentenza n. 60 del 12 gennaio 2024 della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE divenisse irrevocabile, aveva già avviato lo «specifico percorso di recupero presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» al cui buon esito era stato subordinato il beneficio, sicchØ lo stesso non poteva essergli revocato prima della scadenza del termine previsto per l’adempimento.
A tale ultimo proposito deve, peraltro, rilevarsi che, non avendo il giudice della cognizione indicato alcun termine, trova applicazione il principio statuito da Sez. 6, n. 6842 del 22/01/2025, M., Rv. 287591 – 01, secondo cui «In tema di sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione dell’imputato agli specifici percorsi di recupero di cui all’art. 165, comma quinto, cod. pen., il termine entro il quale l’imputato deve provvedere all’adempimento dell’obbligo, che costituisce elemento essenziale dell’istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione, anche d’ufficio, o da quello dell’esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza del termine di cinque anni previsto dall’art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza».
L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata, con rinvio al giudice dell’esecuzione del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE sezione dei giudici per le indagini preliminari, perchØ provveda a nuovo giudizio, emendando il vizio rilevato, nella piena libertà delle proprie valutazioni di merito.
Deve, infine, disporsi che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, la cancelleria rediga, in calce o a margine del presente provvedimento, opportuna annotazione recante la prescrizione che, in caso di sua diffusione, siano obliterati nella riproduzione le
generalità e i dati identificativi del ricorrente, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE – ufficio g.i.p.
Così Ł deciso, 17/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.