Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23260 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23260 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/06/2025
Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il 22/07/1960
avverso l’ordinanza del 20/03/2025 della Corte d’appello di Messina
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 20 marzo 2025 la Corte d’appello di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Messina il 25 settembre 2020, irrevocabile il 27 gennaio 2021.
L’istanza Ł stata accolta ex art. 168, terzo comma, cod. pen. perchØ concessa in violazione dell’articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative, in quanto si trattava della terza sospensione condizionale della pena concessa alla stessa persona (le precedenti erano state concesse con: 1) sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria del 19 novembre 2015, irrevocabile il 24 maggio 2016; 2) sentenza del Tribunale di Messina del 15 gennaio 2018, irrevocabile il 27 settembre 2019).
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso la condannata, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge per essere stata revocata la sospensione condizionale nonostante non sia stato verificato dal giudice dell’esecuzione se la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice della cognizione nel momento in cui ha concesso il beneficio.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
1. Il ricorso Ł fondato.
¨ orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità che il giudice dell’esecuzione possa revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell’esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, P.M. in proc. COGNOME, Rv. 264381 -01; Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, COGNOME, Rv. 287004 – 01, in motivazione, in particolare punto 6 del Considerato in diritto; conforme, piø di recente, Sez. 1, n. 19653 del 19/05/2025, Patti, n.m.).
Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione non si Ł posto il problema di verificare se la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice della cognizione quando questi ha concesso la pena sospesa ed ha trattato l’istanza posta nell’incidente di esecuzione come se si trattasse del mero accertamento di una causa di revoca obbligatoria di cui all’art. 168, primo comma, cod. pen.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto, che rimuova il vizio nel percorso logico e, libero, per il resto, nel percorso motivazionale e nell’esito, decida sull’istanza di incidente di esecuzione.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Messina.
Così Ł deciso, 13/06/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME