Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12745 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12745 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a Messina il 15/01/1947
avverso l’ordinanza del 21/10/2024 del Tribunale di Messina
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME Maria COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 21 ottobre 2024, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con la sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Messina il 14 luglio 2016, parzialmente riformata dalla sentenza emessa dalla Corte d’appello di Messina il 5 dicembre 2018, irrevocabile il 20 giugno 2019, di condanna per due violazioni della contravvenzione punita dall’art. 30 comma 1 lett e) L. 157 del 1992 (norma per la protezione della fauna selvatica).
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che il giudice, prendendo le mosse da una richiesta generica, avrebbe esposto in termini contraddittori e confusi le ragioni per le quali la revoca è stata disposta. Le affermazioni contenute nell’ordinanza impugnata, d’altro canto, sarebbero errate. Il ricorrente, infatti, diversamente da quanto indicato, non avrebbe beneficiato con la precedente condanna della
sospensione condizionale della pena e, soprattutto, non avrebbe commesso successivamente altri reati. Situazione questa, peraltro, che avrebbe determinato un consolidamento del beneficio che non potrebbe comunque ora pertanto essere revocato.
In data 6 dicembre 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che il giudice, prendendo le mosse da una richiesta generica, avrebbe esposto in termini contraddittori e confusi le ragioni per le quali la revoca è stata disposta.
La doglianza è fondata.
Dalla lettura del provvedimento impugnato non è dato comprendere quale sia in effetti la causa che ha determinato la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza emessa il 14 luglio 2016, divenuta irrevocabile il 20 giugno 2019.
Il riferimento all’art. 164, comma quarto, cod. pen., cioè alla presenza di precedenti condanne irrevocabili, risulta generico, ciò in quanto: non sono indicati i tempi di commissione dei rispettivi reati; non è specificato se erano state infitte pene detentive o solo pecuniarie; non è evidenziato se in tali occasioni era stata concessa o meno la sospensione condizionale della pena e, ancora, se l’ultimo giudice ne aveva e in che modo avuto conoscenza.
Del pari generico, inoltre, è il riferimento all’art. 168 cod. pen., peraltro pure così indicato nella richiesta del pubblico ministero, in quanto non risulta dagli atti che il condannato abbia commesso altri e ulteriori reati in data successiva a quella in cui è divenuta irrevocabile la sentenza oggetto della richiesta di revoca.
A fronte dei vizi motivazionali riscontrati, d’altro canto, risulta pure nella sostanza inesistente la motivazione in ordine alla richiesta espressamente formulata dalla difesa di applicare il principio enucleato da Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024, COGNOME, Rv. 286411 – 01 per cui «il giudice dell’esecuzione non può disporre, nei casi previsti dall’art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena che il giudice della cognizione abbia concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. per l’esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note, allorquando il beneficio si è
ormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell’avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 cod. pen., l’estinzione del reato e non ha luogo l’esecuzione della pena».
Le carenze di motivazione rilevate impongono l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata affinché il Tribunale di Messina, libero nell’esito, proceda a un nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina. Così deciso in Roma, 1’8 gennaio 2025.