Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9984 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9984 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALLEGRAMENTE NOME nato a VENEZIA il 29/08/1988
avverso l’ordinanza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette/seia4ite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Allegramente NOME ricorre avverso l’ordinanza del 7 giugno 2023 della Corte di appello di Venezia che, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi tre di reclusione ed euro 120,00 di multa, precedentemente a lui concesso dal Tribunale di Venezia con sentenza emessa in data 1 marzo 2016, confermata dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 10 maggio 2021, definitiva il 16 ottobre 2021, in ordine ai reato di tentato furto aggravato, ai sensi degli artt. 56, 624 e 625, primo comma, n. 2, cod. pen.
Il ricorrente articola due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 168 cod. pen. e 674 cod. proc. pen., perché il giudice dell’esecuzione avrebbe in maniera errata revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena in presenza di cause ostative già note al giudice della cognizione, contrariamente a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.
In tal senso, nel ricorso si evidenzia come la Corte di cassazione abbia evidenziato come sia del tutto preclusa la possibilità di revocare il provvedimento concessivo del beneficio quando la causa ostativa fosse conoscibile, ma non anche conosciuta, dal giudice della cognizione, come avvenuto nel caso di specie.
Il ricorrente, infatti, evidenzia che la stessa difesa, al fine di richiedere istan ex art 671 cod, proc. pen., aveva depositato in sede cognitoria tutte le precedenti sentenze di condanna, ivi comprese quelle che avevano già concesso la sospensione condizionale della pena e che, quindi, costituivano la causa ostativa. Il giudice della cognizione, poi, non aveva revocato il beneficio e il pubblico ministero non aveva impugnato la sentenza.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di considerare che i motivi ostativi fossero sicuramente conoscibili dal giudice di secondo grado.
Con successiva memoria difensiva, il ricorrente insiste nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Giova premettere che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa in presenza di alcune cause ostative, rappresentate da fatti antecedenti al passaggio in giudicato del provvedimento concessivo del beneficio. Tale ipotesi di revoca, che trova fondamento nell’inosservanza della legge penale, inficia la stessa concessione del beneficio ed è preordinata all’eliminazione della patologia occorsa nella concessione del beneficio, elargito in violazione della legge a colui al quale non doveva essere concesso.
L’art. 164, secondo comma, cod. pen. stabilisce, tra gli altri requisiti, che la sospensione condizionale della pena non possa essere concessa a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per un delitto, anche se intervenuta la riabilitazione.
Il quarto comma del citato articolo (richiamato dall’art. 168, terzo comma, cod. pen.), anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 1976, prevede che tale beneficio non possa essere concesso più di una volta, se non quando il giudice di merito, con una scelta discrezionale, decida di disporre una seconda sospensione condizionale della pena che, in ogni caso, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non può superare i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha stabilito che il giudice dell’esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative solo se tali cause non erano documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, COGNOME, Rv. 264381).
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione non ha nemmeno acquisito il fascicolo del Tribunale di Venezia che aveva provveduto con sentenza del 1.3.2016, sicché non poteva affermare con certezza che le cause ostative erano già conosciute dal giudice di primo grado, in quanto riportate nel certificato del casellario giudiziale utilizzato da detto giudice.
Alla luce di quanto sopra, la Corte deve annullare con rinvio l’ordinanza impugnata.
GLYPH
(
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Venezia.
Così deciso il 13/12/2024