Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12479 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12479 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/10/2018
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONCALIERI il 26/04/1974
avverso l’ordinanza del 11/01/2018 del TRIBUNALE di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consi re NOME COGNOME g lie lette/s~te le conclusioni del PG Mk r ti l GLYPH
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RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe, resa in data 11 – 12 gennaio 2018, il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con la sentenza dello stesso Tribunale del 23 luglio 2015, confermata dalla Corte di appello di Ancona con sentenza del 12 dicembre 2016, irrevocabile il 26 settembre 2017, con cui all’imputato era stata irrogata la pena di mesi tre di reclusione per reato commesso in Senigallia, il 2 marzo 2010.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Dessi chiedendone l’annullamento sulla scorta di due motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamentano motivazione contraddittoria e violazione dell’art. 168 cod.’ pen.
Premesso che la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Torino sopra indicata era stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di Torino con sentenza emessa il 30 luglio 2014, in virtù della quale l’imputato era stato condannato alla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione, sentenza divenuta irrevocabile il 19 aprile 2016, il giudice dell’esecuzione era incorso ‘nella lamentata violazione perché si era richiamato a un principio processuale che non riguardava il caso di specie: infatti, l’imputato si era visto riconoscere dal Tribunale di Ancona la sospensione condizionale della pena quando già nei due gradi di merito aveva subìto la condanna relativa alla presente vicenda; poi la condanna ostativa era divenuta irrevocabile il 19 aprile 2016, ben prima della irrevocabilità della sentenza relativa alla sospensione condizionale, conseguita invece il 26 settembre 2017. La presente fattispecie, dunque, era estranea al caso disciplinato dall’art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen. applicato con il provvedimento impugnato, posto che la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, prevista in ipotesi tassative, implicava che la condanna per il delitto anteriormente commesso fosse diventata irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio, oltre che prima della scadenza dei termini di durata del beneficio stesso.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 665, 674 e 178 cod. proc. pen.
Procedendo alla suddetta revoca il giudice dell’esecuzione aveva esercitato un potere giurisdizionale al di fuori dei casi consentiti dall’ordinamento: il giudicato, infatti, era divenuto intangibile, in quanto il giudice che aveva concesso la sospensione bene avrebbe potuto conoscere la causa che impediva quella concessione rappresentata dalla precedente sentenza; soprattutto la Corte
di appello di Ancona aveva confermato la sentenza di primo grado dopo che era maturata l’irrevocabilità della sentenza contenente la condanna ostativa.
Pertanto la causa di revoca della sospensione condizionale illegittimamente concessa avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso gli ordinari mezzi d’impugnazione, non mediante l’incidente di esecuzione, adottato in via impropriamente surrogatoria.
3. Il Procuratore generale ha chiesto annullarsi con rinvio l’ordinanza impugnata, poiché il giudice dell’esecuzione aveva proceduto alla revoca della sospensione condizionale della pena irrogata con la sentenza sopra indicata senza nulla dire in merito alla circostanza che il giudice della cognizione non avesse avuto la possibilità di conoscere della causa ostativa presi: e invece soltanto l’accertamento di tale possibilità, nel caso di specie mancato, avrebbe consentito al giudice dell’esecuzione di revocare il beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte ritiene che il ricorso sia fondato nei sensi che seguono e vada quindi accolto in relazione.
2. Il ragionamento seguito nell’ordinanza impugnata si è, nell’essenza, dipanato nei seguenti sensi: l’imputato, con altra sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Torino in data 30 luglio 2014, era stato condannato, per delitti commessi dal dicembre 2008 al gennaio 2009, alla pena di anni otto, mesi quattro di reclusione; preso atto di tale dato, la concessione del beneficio della sospensione condizione della pena di cui alla sentenza sopra indicata doveva essere revocata; ricorreva infatti l’ipotesi disciplinata dall’art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., in quanto ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena l’anteriorità del delitto successivamente giudicato andava determinata con riferimento alla data in cui diveniva irrevocabile la sentenza che aveva concesso il beneficio, e non già a quella di commissione del reato al quale essa si riferiva; e, siccome Dessì era stato condannato a pena che cumulata a quella precedentemente sospesa, superava i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen., era conseguente addivenire alla revoca.
3. Valutando GLYPH ente i GLYPHll’impugnazione, ra unitariam GLYPH i de motiv GLYPH f GLYPH loro interconnessi, Il discorso giustificativo sviluppato dal giudice dell’esecuzione pur enunciando un principio di diritto in sé corretto – essendo assodato che, per l’applicazione della causa di revoca di cui all’art. 168, primo comma, n. 2, cod.
pen., ritenuta dal Tribunale, l’anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce (Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265724) – non ha analizzato, in relazione a quella causa di revoca, la verifica di altro, imprescindibile presupposto.
Come ha evidenziato, infatti, il ricorrente, la sentenza ritenuta determinante per la revoca del beneficio, ossia la sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Torino in data 30 luglio 2014, era stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di Torino con sentenza emessa il 30 aprile 2015, in virtù della quale COGNOME era stato condannato alla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione, e la sentenza di appello era divenuta irrevocabile il 19 aprile 2016 (tanto che il 27 giugno 2016 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino aveva disposto la sospensione della corrispondente esecuzione).
3.1. A fronte di tale dato la sentenza che ha concesso la sospensione condizionale oggetto di revoca è stata emessa – come ha rilevato lo stesso giudice dell’esecuzione – dal Tribunale di Ancona il 23 luglio 2015, è stata confermata dalla Corte di appello di Ancona con sentenza del 12 dicembre 2016 ed è divenuta irrevocabile il 26 settembre 2017.
Essa, quindi, ha conseguito l’irrevocabilità (il 26 settembre 2017) in epoca successiva al passaggio in giudicato (il 19 aprile 2016) della sentenza che ha accertato il delitto anteriormente commesso.
Assodato ciò, tuttavia, è principio consolidato quello secondo cui la condanna menzionata nell’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. determina la revoca della sospensione condizionale della pena soltanto se essa diviene irrevocabile dopo che sia divenuta irrevocabile la condanna pronunciata con la sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata della sospensione condizionale stabiliti dall’art. 163 cod. pen. (Sez. 1, n. 44607 del 27/06/2018, Palmisano, n. m.; Sez. 1, n. 39867 del 24/09/2012, COGNOME, Rv. 253368; Sez. 4, n. 45716 del 11/11/2008, COGNOME, Rv. 242036).
Di tale principio il giudice dell’esecuzione, riferendo la revoca della sospensione condizionale alla disciplina di cui all’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., non ha tenuto conto, giacché, essendo intervenuta l’irrevocabilità della sentenza che ha emesso la condanna ritenuta ostativa in tempo antecedente rispetto al conseguimento dell’irrevocabilità della sentenza che ha irrogato la pena condizionalmente sospesa, la fattispecie esorbita dalla disciplina posta dal Tribunale a base della pronunciata revoca.
3.2. D’altro canto, il P.m., nella richiesta formulata il 4 ottobre 2017, con atto del 4 ottobre 20 , aveva dedotto che la sospensione condizionale della .17
pena era stata concessa in violazione del disposto dell’art. 164 cod. pen. e, per tale titolo, aveva chiesto la sua revoca.
Questo approdo determina la conseguente necessità di annullare l’ordinanza impugnata perché, in primo luogo, essa costituisce il terminale provvedimentale dell’erronea applicazione dell’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. e, in secondo luogo, rispetto alla succitata, differente causa petendi dedotta dalla parte pubblica nella richiesta, non espone per esplicito, pur nella peculiarità della consecutio fra le sentenze succitate, che sia stato effettuato – nell’applicazione dell’art. 168, terzo comma, in relazione all’art. 164 cod. pen. – il controllo richiesto dall’elaborazione ermeneutica, che qui si riafferma, laddove è stato precisato che il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione, dovendo – lo stesso giudice – per svolgere la corrispondente, doverosa verifica acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, COGNOME, Rv. 264381; Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018, COGNOME, Rv. 272832).
4. Conclusivamente – avendo il giudice dell’esecuzione erroneamente inquadrato la causa di revoca della sospensione condizionale e non avendo, lo stesso giudice, con riferimento alla causale espressamente dedotta dal P.m., operato la verifica degli atti ribadita come necessaria nel procedimento di cui si tratta – il provvedimento emesso ne è restato decisivamente viziato sotto il profilo dell’iter procedimentale seguito, con i conseguenti riflessi sulla motivazione addotta.
L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Ancona affinché proceda a nuovo esame della questione nel rispetto dei principi di diritto testé enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Ancona.
Così deciso il 12 ottobre 2018